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                Investigazioni su  Infedeltà Coniugali.

        

 

 

 

               Le investigazioni sulla infedeltà coniugale vengono svolte per accertare con prove inconfutabili e
               legalmente valide che i sospetti di un tradimento da parte del coniuge siano fondati.
               I servizi investigativi sulle infedeltà coniugali vengono svolti nel rispetto della legge ed in particolare della
               legge sulla privacy.
               Le prove video fotografiche raccolte sul tradimento del coniuge vengono consegnate al cliente o
               all'avvocato dello stesso e possono essere utilizzate in tribunale per la separazione giudiziale.
               L'importanza di acquisire prove inconfutabili sul coniuge fedigrafo che testimoniano una relazione
               extraconiugale da parte del marito o della moglie sono importanti sia per l'addebito di responsabilità nella
               separazione sia per la quantificazione dell'assegno di mantenimento.
               Le prove videofotografiche procurate dall'investigatore privato vengono allegate alla relazione che
               descrive in maniera dettagliata gli spostamenti della persona oggetto dell'indagine, le persone frequentate,
               gli ambienti etc.
               Normalmente la relazione rilasciata dall'investigatore privato autorizzato è sufficiente per essere utilizzata
               come prova, anche se a volte il Giudice o l'Avvocato possono chiedere la testimonianza dell'Investigatore
               privato sulle indagini espletate.
               E' quindi di fondamentale importanza che il cliente si rivolga ad un investigatore privato autorizzato dal
               competente Ufficio territoriale del Governo (Prefettura) per evitare il rischio della non utilizzabilità delle
               prove, oltre al rischio di denunce per violazioni di legge.
               Infatti gli Investigatori privati muniti di regolare licenza sono stati autorizzati dal Garante della privacy al
               trattamento dei dati personali sensibili inerenti la vita sessuale e la salute per lo svolgimento di
               investigazioni atte a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

 

                                        Sentenze corte di cassazione


                         Agenzia Investigativa L’investigativa - Sede: Via A. De Gasperi, 97 - Tel. 0733/880671 - 62016 Porto Potenza Picena (MC)
                                                                      Rec.: V.le V. Veneto, 26 - 62012 Civitanova Marche, Macerata
                                                     Aut. ne Pref. (MC) Prot. N. 2489/Sett.1° - linvestigativa@gmail.com - PI 01372730430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGAZIONI SULLA INFEDELTA' CONIUGALE:

Le investigazioni sulla infedeltà coniugale vengono svolte dalla nostra agenzia investigativa previo sottoscrizione di un mandato professionale firmato dal coniuge interessato all'investigazione. Nel mandato professionale vengono riportati i dati del mandante e l'oggetto dell'investigazione, il diritto che si intende difendere o far valere in sede giudiziaria, la durata dell'investigazione e l'onorario dell'investigatore privato. Le nostre investigazioni consistono nel reperire prove legalmente valide sulle frequentazioni del coniuge, sugli ambienti frequentati, etc. Al nostro rapporto investigativo vengono allegate foto e video con precisi riferimenti di tempo, luoghi e persone. Se richiesto dall'Avvocato del nostro cliente o dall'Autorità Giudiziaria effettuiamo testimonianze in tribunale sulle investigazioni svolte. Le nostre investigazioni private vengono espletate nel rispetto delle vigenti leggi sia per tutelare il cliente che noi stessi, anche perchè è bene ricordarlo le prove illecitamente procurate non possono essere utilizzate in giudizio. Quindi se non volete sentirvi rispondere "NO" non chiedeteci di effettuare intercettazioni telefoniche,intercettazioni ambientali, di istallare microspie, registratori, di intercettare telefoni portatili, di reperire tabulati telefonici o quant'altro. Il costo di una investigazione privata sulla infedeltà coniugale varia in base a quante ore/giorni occorrono per poter reperire sufficienti prove per dimostrare in maniera inconfutabile la relazione adulterina. Per evitare inutili sprechi di energie e soldi, dopo una attenta valutazione del caso si prepara un piano di lavoro insieme al cliente in modo da circoscrivere l'investigazione nei momenti della giornata ritenuti più a rischio. E' importante, inoltre, per dimostrare una relazione extraconiugale accertare e provare una certa continuità, (non sempre si riesce a reperire prove al primo colpo) .Sono molti i fattori che inducono a pensare che il coniuge possa avere una relazione extraconiugale, ad esempio tracce di trucco o profumi femminili sugli indumenti, ritardi ingiustificati, telefonino  spento o non raggiungibile in orari anomali, telefono cellulare inaccessibile,un improvviso cambio nel modo di vestire,carenza di rapporti sessuali,distacco dagli interessi soliti,cene di lavoro o con amici troppo frequenti etc. Solitamente prima di chiamare un investigatore privato si cerca di capire e di "investigare" personalmente con le proprie capacità e mezzi per verificare se i sospetti siano fondati, questo non è consigliabile sia perchè le persone interessate sono coinvolte sentimentalmente e quindi potrebbero agire di impulso con il rischio di farsi scoprire magari mettendo a rischio un rapporto inutilmente, soprattutto perchè non hanno la professionalità richiesta per questa delicata indagine.Capita infatti che i clienti si rivolgono a noi dicendoci di aver già fatto alcune piccole investigazioni e controlli a volte "leggeri" a volte piu "spinti"tipo sbirciare sul cellulare per vedere le ultime chiamate fatte o ricevute, controllare gli sms,o addirittura provato a far pedinare il coniuge magari da un amico o un'amica. In quasi la totalità dei casi il soggetto sottoposto a controlli si accorge con inevitabile disagio da parte del controllore che come dire passa dalla parte della ragione alla parte del torto. Questo ovviamente oltre a creare una situazione pesante nel rapporto coniugale comporta anche una maggiore difficoltà nel caso si voglia procedere nello svolgere investigazioni tramite un investigatore privato in quanto la persona da controllare sarà circospetta, attenta e guardinga. Infatti sarebbe consigliabile lasciar svolgere  ad un investigatore privato autorizzato con una solida esperienza alle spalle, un modus operandi e la tecnologia per poter svolgere al meglio questo delicato compito. INIZIO PAGINA

 

Rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla moglie

 - Ripetibilità delle somme versate dal marito sulla base dei provvedimenti provvisori ed urgenti - Esclusione - Provvedimento presidenziale - Natura cautelare - Responsabilità processuale aggravata - Esclusione (Cod. civ., art. 156 e 2697; cod. proc. civ., artt. 96, 708; disp. att. cod. proc. civ., art. 189). Separazione personale - Violazione dell'obbligo di fedeltà - Esborso per il compenso all'investigatore privato - Danno da risarcire - Esclusione (Cod. civ., artt. 143, 151 e 2043). «In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708, terzo comma, c.p.c., ha natura cautelare e  tende ad assicurare i mezzi adeguati al necessario sostentamento del beneficiario fino all'eventuale esclusione, od al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato, onde gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento, oppure ne riduce la misura, non possono comportare (anche in relazione al dettato dell'art. 189 disp. att. c.p.c., che, nel disporre che il  provvedimento presidenziale conserva efficacia pure nel caso di estinzione del processo, implicitamente stabilisce che questa possa essere modificata solo da un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo) la  ripetibilità delle (maggiori) somme, a quel titolo, sino a quel momento corrispostegli, le quali si presumono consumate per far fronte alle riferite necessità di sostentamento, a meno che non vengano dimostrati gli  estremi dell'eventuale responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., per avere il coniuge stesso "agito.in giudizio con mala fede o colpa grave", ai sensi del primo comma, ovvero "eseguito (il) provvedimento  cautelare.senza la normale prudenza", ai sensi del secondo comma» (massima affidamentocondiviso.it) (1) «Il ricorso del coniuge, il quale lamenti il comportamento dell'altro in violazione dell'obbligo di fedeltà, alle prestazioni di privati investigatori così da acquisire la prova di tale comportamento, non è riconducibile, dal punto di vista della causalità efficiente, al fatto della relazione extraconiugale, onde non sono ripetibili, nei confronti dell'autore dell'illecito, per mancanza del necessario rapporto di causalità, le spese sopportate per siffatte investigazioni» (massima affidamentocondiviso.it) (2) (1) Nell'applicare il riferito principio di diritto, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva rigettato la richiesta del marito di ripetizione delle somme versate nelle mani della moglie, a titolo di assegno di mantenimento, in ottemperanza ai provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c., fino alla pronuncia di primo grado (dal giugno 1992 al febbraio 1999), che aveva revocato tale provvidenza economica. La Corte territoriale rilevava che le somme corrisposte alla moglie avevano natura sostanzialmente alimentare e cautelare, onde non ne era dovuta la restituzione, non risultando l'assegno di mantenimento suscettibile di essere travolto retroattivamente dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione e non sussistendo, altresì, i presupposti per la condanna della moglie a titolo di responsabilità per lite temeraria. La Suprema Corte riteneva del tutto corrette le argomentazioni addotte dal giudice di merito, secondo cui, per un verso, «al momento della proposizione delle domande giudiziali (1992) la S. non lavorava, ed iniziò a lavorare nel giugno 1996», onde la condivisibile conclusione che, quando la predetta «nell'atto introduttivo e poi in sede di interrogatorio formale (1994) aveva negato di avere redditi da lavoro, aveva detto il vero». Per altro verso, l'ulteriore affermazione del medesimo Giudice in ragione della quale «la circostanza consistente nel non aver riferito in corso di causa il fatto nuovo sopravvenuto, e cioè di aver iniziato una attività lavorativa, attiene al comportamento processuale, liberamente valutabile dal giudice, anche ai fini del regolamento delle spese», da un lato non contraddiceva al disposto del primo comma dell'art. 96 c.p.c., che riconosce la sussistenza della responsabilità in parola nel caso in cui la parte soccombente «ha agito.in giudizio con mala fede o colpa grave» (che è cosa evidentemente diversa dal «non aver poi riferito in corso di causa il fatto nuovo sopravvenuto.»), mentre, dall'altro lato, non è stata specificamente denunziata nel senso di prospettarne analiticamente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, l'intervenuta esecuzione forzata, pur dopo il «giugno 1996», del provvedimento presidenziale che aveva attribuito alla moglie l'assegno di mantenimento in contestazione, così da consentire alla Corte Suprema di Cassazione di censurare la sentenza impugnata sotto la specie di cui al secondo comma del già richiamato art. 96 c.p.c..In giurisprudenza, cfr. Cass. 9 settembre 2002, n. 13060, in Giur. it., 2003, c. 1794, «Allorquando l'assegno di divorzio, attribuito allo scopo di evitare l'apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni di vita del coniuge richiedente, pur essendo di natura eminentemente assistenziale, sia destinato - nei fatti - a soddisfare, per la sua non elevata entità, mere esigenze di carattere alimentare, esso non si differenzia dall'assegno di mantenimento corrisposto in sede di separazione, con la conseguenza che le somme corrisposte a tale titolo, nel caso in cui venga meno il diritto all'assegno o se ne riduca l'entità, non sono suscettibili di ripetizione». Cass. 5 ottobre 1999, n. 11029, in Giust. civ., 1999, I, c. 2928, «Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c., ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato: conseguentemente, gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento ovvero ne riduce la misura non possono comportare la ripetibilità delle somme - o maggiori somme - a quel titolo corrispostegli, sino al formarsi del giudicato, anche in relazione alla norma dell'art. 189 disp. att. c.p.c., la quale, nel disporre che il provvedimento presidenziale conserva i suoi effetti pure nel caso di estinzione del processo, implicitamente stabilisce che questi possono essere modificati solo da un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo; tuttavia, l'esclusione o la diminuzione dell'assegno per effetto del giudicato, se determina l'irripetibilità delle somme già versate, non comporta l'ultrattività del provvedimento temporaneo, sì da legittimare l'esecuzione coattiva per la parte di assegno non pagato, non potendosi agire in executivis sulla base di un presupposto divenuto insussistente». Cass. 23 aprile 1998, n. 4198, in Foro it., Rep. 1998, voce Separazione di coniugi, n. 92, «In tema di assegno di mantenimento nella separazione personale dei coniugi, le eventuali maggiori somme percepite dal coniuge, in virtù di provvedimenti provvisori, non sono ripetibili, considerato che l'assegno provvisorio è ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario, il quale non è tenuto ad accantonarne una parte in previsione dell'eventuale riduzione». Cass. 12 aprile 1994, n. 3415, in Giust. civ., 1994, I, c. 2865, «Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c., ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato; pertanto, gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento ovvero ne riduce la misura non possono comportare la ripetibilità delle (maggiori) somme a quel titolo fino a quel momento corrispostegli, anche in relazione alla norma dell'art. 189 disp. att. c.p.c., che, nel disporre che il provvedimento presidenziale conserva i suoi effetti pure nel caso di estinzione del processo, implicitamente stabilisce che questi possono essere modificati solo da un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo». Cass. 18 settembre 1991, n. 9728, in Foro it., Rep. 1991, voce Separazione di coniugi , n. 48, «Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c., ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione od al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato; pertanto, gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento ovvero ne riduce la misura non possono comportare la ripetibilità delle (maggiori) somme a quel titolo sino a quel momento corrispostegli, le quali si presumono consumate per il suo sostentamento, a meno che non vengano dimostrati gli estremi dell'eventuale responsabilità, ex art. 96, 2º comma, c.p.c., per avere il coniuge richiesto il suddetto provvedimento cautelare in eccedenza alle sue esigenze». Cass. 10 maggio 1984, n. 2864, in Foro it., Rep. 1984, voce Separazione di coniugi, n. 47, «Il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria a norma dell'art. 708 c.p.c., ha carattere cautelare, in quanto mira ad assicurare il necessario sostentamento al beneficiario fino alla pronuncia definitiva; pertanto, gli effetti del provvedimento stesso non sono suscettibili di essere travolti, retroattivamente, dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con la conseguenza che non è dovuta la restituzione delle somme che il beneficiario abbia riscosso a titolo di assegno provvisorio di mantenimento in pendenza di giudizio, salva una eventuale responsabilità aggravata del beneficiario ex art. 96 c.p.c. per avere agito senza la normale prudenza nel chiedere il provvedimento cautelare». (1) Nella specie, la S.C., in applicazione del riferito principio di diritto, disattendeva la censura del marito, il quale lamentava violazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 143 c.c., deducendo che, poiché il  comportamento tenuto dalla moglie in violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale costituiva illecito del quale doveva essere data prova in giudizio, l'esborso da lui sostenuto, per il compenso all'investigatore privato che  indagasse sulll'infedeltà della moglie, rappresentava un danno da risarcire. INIZIO PAGINA