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                Agenzia Investigativa, Investigazioni Private.

        

 

 


                   
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                    sono il titolare dell' Agenzia Investigativa "L'Investigativa", da circa vent' anni svolgo la professione di Investigatore Privato con serietà e impegno.
                    La passione per la professione e l'assoluto rispetto per il cliente mi hanno fatto affrontare incarichi difficili, complessi, a volte rischiosi,

                    riuscendo sempre a far affiorare la verità.
                    Sono qui con la passione di sempre, con lo stesso entusiasmo e con la stessa voglia di risolvere il caso impossibile.
                    Di seguito elenco i maggiori servizi investigativi che offro oltre ad alcune informazione utili.
                    Non esiti a contattarmi per qualsiasi chiarimento o per un appuntamento senza impegno, Le risponderò personalmente e sarò lieto di mettere a Sua

                    disposizione la mia esperienza e professionalità unita alla migliore tecnologia per la soluzione del Suo problema.
                    Grazie e buona navigazione.
                    Investigatore Privato
                    Daniele Sbrollini.
  

         L'investigativa, Agenzia di Investigazioni Private, svolge Servizi di Investigazione nei seguenti settori:

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le investigazioni vengono svolte direttamente dal titolare Detective Daniele Sbrollini, in possesso di regolare licenza
di Investigatore Privato rilasciata dalla Prefettura di Macerata.

Il contatto cliente-agenzia investigativa avviene esclusivamente con il titolare, che lo informa sulla legalità
dei servizi svolti (legge sulla privacy 675/96), sull'utilizzo delle indagini in sede giudiziaria e sulle modalità
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          I rapporti investigativi vengono allegati con materiale fotografico, per un eventuale utilizzo in sede giudiziaria.
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CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI EFFETTUATI PER SVOLGERE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE


Preambolo   I sottoindicati soggetti sottoscrivono il presente codice di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse: 1. diversi soggetti, in particolare gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti nei relativi albi e registri e chi esercita un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, utilizzano dati di carattere personale per svolgere investigazioni difensive collegate a un procedimento penale (l. 7 dicembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. L'utilizzo di questi dati è imprescindibile per garantire una tutela piena ed effettiva dei diritti, con particolare riguardo al diritto di difesa e al diritto alla prova: un'efficace tutela di questi due diritti non è pregiudicata, ed è anzi rafforzata, dal principio secondo cui il trattamento dei dati personali deve rispettare i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (artt. 1 e 2 del Codice);
2. gli specifici adattamenti e cautele previsti dalla legge o dal presente codice deontologico non possono trovare applicazione se i dati sono trattati per finalità diverse da quelle di cui all'art. 1 del presente codice; 3. consapevoli del primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa e alla tutela del segreto professionale, i predetti soggetti avvertono l'esigenza di individuare aspetti specifici delle loro attività professionali, in particolare rispetto alle informazioni personali di carattere sensibile o giudiziario. Ciò, al fine di valorizzare le peculiarità delle attività di ricerca, di acquisizione, di utilizzo e di conservazione dei dati, delle dichiarazioni e dei documenti a fini difensivi, specie in sede giudiziaria, e di prevenire talune incertezze applicative che si sono a volte sviluppate e che hanno portato anche a ipotizzare inutili misure protettive non previste da alcuna disposizione e anzi contrastanti con ordinarie esigenze di funzionalità. Il primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa deve essere rispettato in ogni sede, anche in occasione di accertamenti ispettivi, tenendo altresì conto dei limiti normativi all'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 7, 8 e 9 del Codice) previsti per finalità di tutela del diritto di difesa; 4. il trattamento dei dati per l'attività di difesa concorre alla formazione permanente del professionista e contribuisce alla realizzazione di un patrimonio di precedenti giuridici che perdura nel tempo, per ipotizzabili necessità di difesa, anche dopo l'estinzione del rapporto di mandato, oltre a essere espressione della propria attività professionale; 5. norme di legge e provvedimenti attuativi prevedono già garanzie e accorgimenti da osservare per la protezione dei dati personali utilizzati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive. Tali cautele, che non vanno osservate se i dati sono anonimi, hanno già permesso di chiarire, ad esempio, a quali condizioni sia lecito raccogliere informazioni personali senza consenso e senza una specifica informativa, e che è legittimo utilizzarle in modo proporzionato per esigenze di difesa anche quando il procedimento civile o penale di riferimento non sia ancora instaurato. I predetti accorgimenti e garanzie possono comportare, se non sono rispettati, l'inutilizzabilità dei dati trattati (art. 11, comma 2, del Codice). Essi riguardano, in particolare: a) l'informativa agli interessati, che può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati e può essere caratterizzata da uno stile colloquiale e da formule sintetiche adatte al rapporto fiduciario con la persona assistita o, comunque, alla prestazione professionale; essa può essere fornita, anche solo oralmente e, comunque, una tantum rispetto al complesso dei dati raccolti sia presso l'interessato, sia presso terzi. Ciò, con possibilità di omettere l'informativa stessa per i dati raccolti presso terzi, qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive, tenendo presente che non sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale da interagire direttamente con l'interessato (art.13, comma 5, lett. b) del Codice); b) il consenso dell'interessato, che non va richiesto per adempiere a obblighi di legge e che non occorre, altresì, per i dati anche di natura sensibile utilizzati per perseguire finalità di difesa di un diritto anche mediante investigazioni difensive. Ciò, sia per i dati trattati nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al fine di verificare con le parti se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria, sia nella fase successiva alla risoluzione, giudiziale o stragiudiziale della lite. Occorre peraltro avere cura di rispettare, se si tratta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il principio del "pari rango", il quale giustifica il loro trattamento quando il diritto che si intende tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, è "di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (artt. 24, comma 1, lett. f) e 26, comma 4, lett. c) del Codice; aut. gen. nn. 2/2007, 4/2007 e 6/2007; Provv. del Garante del 9 luglio 2003); c) l'accesso ai dati personali e l'esercizio degli altri diritti da parte dell'interessato rispetto al trattamento dei dati stessi; diritti per i quali è previsto, per legge, un possibile differimento nel periodo durante il quale, dal loro esercizio, può derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2, lett. e) del Codice); d) il flusso verso l'estero dei dati trasferiti solo per finalità di svolgimento di investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il tempo a ciò strettamente necessario, trasferimento che non è pregiudicato né verso Paesi dell'Unione europea, né verso Paesi terzi (artt. 42 e 43,comma 1, lett. e) del Codice); e) la notificazione dei trattamenti, che non è richiesta per innumerevoli trattamenti di dati effettuati per far valere odifendere un diritto in sede giudiziaria, o per svolgere investigazioni difensive (art. 37, comma 1, del Codice; del. 31marzo 2004, n. 1 e nota di chiarimenti n. 9654/33365 del 23 aprile 2004); f) la designazione di incaricati e di eventuali responsabili del trattamento, considerata la facoltà di avvalersi di soggetti che possono utilizzare legittimamente i dati (colleghi, collaboratori, corrispondenti, domiciliatari, sostituti, periti, ausiliari e consulenti che non rivestano la qualità di autonomi titolari del trattamento: artt. 29 e 30 del Codice); g) i dati particolari quali quelli genetici, per i quali sono previste già alcune cautele in particolare per ciò che riguarda il principio di proporzionalità, le misure di sicurezza, il contenuto dell'informativa agli interessati e la manifestazione del consenso (art. 90 del Codice; aut. gen. del Garante del 22 febbraio 2007); h) l'informatica giuridica ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice, per la quale apposite disposizioni di legge hanno individuato opportune cautele per tutelare gli interessati senza pregiudicare l'informazione scientifico-giuridica; i) l'utilizzazione di dati pubblici e di altri dati e documenti contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi; 6. rispetto a questo quadro, il presente codice individua alcune regole complementari di comportamento le quali costituiscono una condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati, ma non hanno diretta rilevanza sul piano degli illeciti disciplinari; esse non pregiudicano, quindi, la distinta e autonoma valenza delle norme deontologiche professionali e le scelte adottate al riguardo dai competenti organismi di settore, in particolare rispetto al codice deontologico forense. Peraltro, l'inosservanza di quest'ultimo può assumere rilievo ai fini della valutazione della liceità e correttezza del trattamento dei dati personali; 7. utile supporto alla protezione dei dati proviene anche da ulteriori princìpi già riconosciuti, in materia, dal codice di procedura penale e dallo stesso codice deontologico forense (in particolare, per quanto riguarda il dovere di segretezza e riservatezza, anche nei confronti di ex clienti, la rivelazione di notizie riservate o coperte dal segreto professionale, la rivelazione al pubblico del nominativo di clienti, la registrazione di colloqui tra avvocati e la corrispondenza tra colleghi), nonché da altre regole di comportamento individuate dall'Unione delle camere penali italiane o da ulteriori organismi sottoscrittori del presente codice deontologico. Capo I - Principi generali Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente codice devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di: a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato; b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore (aut. gen. n. 6/2007, punto n. 2), svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.). 2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, a chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità.Capo II - Trattamenti da parte di avvocati Art. 2. Modalità di trattamento 1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i princìpi di finalità, necessità, proporzionalità e non eccedenza sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi. 2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento il quale resta individuato, a seconda dei casi, in: a) un singolo professionista; b) una pluralità di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari;c) un'associazione tra professionisti o una società di professionisti. 3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto agli incaricati del trattamento da designare e ai responsabili del trattamento prescelti facoltativamente (artt. 29 e 30 del Codice), sono formulate concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa. 4. Specifica attenzione è prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di: a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati; b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica; c) esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio; d) utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, ancheper effetto del ricorso a tecniche invasive; e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati); f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove; g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli; h) conservazione di atti relativi ad affari definiti. 5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della pendenza di un procedimento, sempreché i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai princìpi di proporzionalità, di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle finalità difensive (art. 11 del Codice). 6. Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza: a) i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi; b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti. Art. 3. Informativa unica 1. L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 del Codice) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive. Art. 4. Conservazione e cancellazione dei dati 1. La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La valutazione è effettuata tenendo conto della tipologia dei dati. Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo. 2. Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, è consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie. 3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa. 4. La titolarità del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o cessazione dell'esercizio della professione. In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive. Art. 5. Comunicazione e diffusione di dati 1. Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalità di tutela dell'assistito, ancorché non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei princìpi di finalità, liceità, correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice (art. 11), nonché dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense. Art. 6. Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore 1. In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Codice che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento. 2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli artt. 8, comma 2, lett. f) e 24, comma 1, lett. f) del Codice, l'avvocato attesta al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilità dei dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento penale. Capo III - Trattamenti da parte di altri liberi professionisti e ulteriori soggetti Art. 7. Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato: a) a liberi professionisti che prestino o su mandato dell'avvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nella misura consentita dalla legge, attività di consulenza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo svolgimento delle investigazioni difensive; b) agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla figura soggettiva o alla funzione svolta. Capo IV - Trattamenti da parte di investigatori privati Art. 8. Modalità di trattamento 1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1. 2. L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui al presente codice. 3. L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa. 4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili contenute in atti autorizzativi del Garante. 5. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato formula concrete indicazioni in ordine alle modalità da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta. 6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova. Art. 9 Altre regole di comportamento 1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai princìpi di liceità e correttezza del trattamento sanciti dal Codice: a) l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo per ottenerli; b) il ricorso ad attività lecite di rilevamento, specie a distanza, e di audio/videoripresa; c) la raccolta di dati biometrici. 2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del presente codice. Art. 10. Conservazione e cancellazione dei dati 1. Nel rispetto dell'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice i dati personali trattati dall'investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito. 2. Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attività svolta, a i soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio operato. Se è stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceità e correttezza del proprio operato, per il tempo a ciò strettamente necessario. 3. La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato. Art. 11. Informativa 1. L'investigatore privato può fornire l'informativa in un unico contesto ai sensi dell'articolo 3 del presente codice, ponendo in particolare evidenza l‘identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati. Capo V - Disposizioni finali Art. 12. Monitoraggio dell'attuazione del codice 1. Ai sensi della art. 135 del Codice, i soggetti che sottoscrivono il presente codice avviano forme di collaborazione per verificare periodicamente la sua attuazione anche ai fini di un eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita o di novità normative. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente codice si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.     Home     

 IMPIEGO DI INVESTIGATORI PRIVATI PER IL CONTROLLO SUL COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE ASSEGNATO AD ATTIVITA' LAVORATIVE DA SVOLGERE  ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA

Può essere ritenuto lecito in quanto finalizzato all'accertamento di condotte truffaldine (Cassazione Sezione Lavoro n. 5629 del 5 maggio 2000, Pres. Trezza, Rel. Spanò). Lo Statuto dei Lavoratori stabilisce, all'art. 2, che il datore di lavoro non può impiegare per la vigilanza sull'attività lavorativa le guardie giurate e all'art. 3 che i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza sul lavoro devono essere comunicati ai dipendenti interessati. P.D., dipendente della Banca Popolare di Rieti, incaricato di svolgere, nelle ore antimeridiane, attività esterna visitando i clienti e proponendo loro i servizi dell'azienda, è stato licenziato con l'addebito di avere trascorso le mattinate oziando all'interno della propria autovettura e uscendone solo per recarsi al bar, acquistare i giornali, entrare nei supermercati e guardare le vetrine, senza prendere contatti con le persone poi indicate nei rapportini di servizio. Questo comportamento è stato accertato dalla Banca con l'impiego di un investigatore privato. P.D. ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Rieti, sostenendo tra l'altro l'inutilizzabilità dei controlli svolti sul suo operato, in quanto effettuati in violazione degli articoli 2 e 3 St. Lav. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Rieti, hanno ritenuto legittimo il licenziamento. Il Tribunale ha affermato che il controllo eseguito mediante un investigatore privato non poteva considerarsi vietato in questo caso, dagli artt. 2 e 3 St. Lav., sia perché diretto a verificare non già la diligenza nell'espletamento delle mansioni affidate al lavoratore ma solamente un comportamento truffaldino, sia perché espletato non sul luogo di lavoro ma sulla pubblica via, nei luoghi prescelti da P.D. per trascorrere la mattinata in attività che nulla avevano a che fare con i compiti affidatigli. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5629 del 5 maggio 2000, Pres. Trezza, Rel. Spanò) ha rigettato il ricorso del lavoratore. L'art. 2, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 - ha osservato la Corte - fa divieto ai datori di lavoro di adibire le guardie particolari giurate alla vigilanza sull'attività lavorativa e a queste ultime di accedere nei locali ove tale attività è in corso; i due precetti, letti congiuntamente, appaiono ben chiari nel senso che è vietato ogni controllo sul modo della prestazione d'opera all'interno dell'azienda mediante personale avente compiti di mera vigilanza; nulla si dispone per la verifica dell'attività svolta al di fuori dei locali aziendali, da parte di soggetti, quindi, non inseriti nel normale ciclo produttivo, la cui prestazione non può essere collocata nell'ambito dei poteri di direzione, controllo tecnico e sorveglianza. In ogni caso - ha affermato la Corte - è consentita la verifica circa l'eventuale realizzazione di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa e a tal fine non è vietato il ricorso alla collaborazione di investigatori privati, in considerazione della libertà della difesa privata. Pertanto, ha concluso la Corte, la sentenza impugnata deve ritenersi conforma a diritto sia perché ha ritenuto lecito il ricorso ad investigatori privati al fine di verificare come B.P. impiegava il tempo trascorso fuori dalla sede della Banca, sia perché finalizzato a verificare comportamenti che ben potevano integrare il delitto di truffa.        Home 

 ACCESSO ABUSIVO AL SISTEMA INFORMATICO (art. 615 TER c.p.) 

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio , o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone , ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa ; negli altri casi si procede d'ufficio. L'art. 615 ter c.p., norma simbolo della lotta contro i c.d. crimini informatici, necessita per essere compresa, nella sua reale valenza, di alcune premesse terminologiche e convenzionali che lo stesso legislatore utilizza per meglio delimitarne il campo operativo. Le prime espressioni da analizzare ed esplicitare, procedendo in modo logico e consequenziale, sono: "l'accesso" ad un sistema informatico e telematico e "l'abusività" dello stesso. Innanzitutto, con il termine "accesso" il legislatore vuole riferirsi, come si evince dallo stesso contesto letterale del primo comma, all'azione di chi si introduce in un sistema informatico. L'accesso, a cui si riferisce il legislatore, non appare essere quello relativo al semplice collegamento fisico, ma a quello logico in cui è possibile instaurare un dialogo con l'elaboratore; situazione questa ottenibile generalmente dopo aver superato le barriere erette a sicurezza dell'inviolabilità dello stesso sistema. Infatti, con la semplice espressione "accesso ad un sistema" si intende indicare qualunque attività che, prescindendo dal superamento di barriere e muri di sicurezza, mette in comunicazione un pc chiamante con un pc risponditore. Quello che rileva ai fini dell'art. 615 ter c.p. è solo l'accesso che consente un dialogo più ampio e profondo con il sistema, tale da poter far agire come dominus dello stesso l'agente che può così copiare, eliminare, inserire o semplicemente modificare i dati e le informazioni contenute nel sistema violato. A questo discorso si collega il concetto di abusività dell'accesso: non tutti gli accessi con cui si riesce ad instaurare una stretta comunicazione con la macchina sono rilevanti ex art. 615 ter c.p., rilevando penalmente solo quelli, in ampio senso, non autorizzati. Per quanto riguarda gli elementi costitutivi della fattispecie, il primo punto da esaminare è l'individuazione di cosa s'intenda indicare con l'espressione "sistema ... protetto da misure di sicurezza". La dottrina più attenta nota che: "la precisazione era senza dubbio doverosa: l'assenza di una fisicità direttamente percepibile e la possibilità di connettersi con estrema facilità con sistemi di varia natura e portata ha imposto al legislatore di definire l'antigiuridicità degli accessi, limitandola a quelli posti in essere in presenza di sistemi di sicurezza". La premessa logica è rappresentata, quindi, dalla volontà palese e manifesta del titolare del diritto di escludere i terzi da un'area informatica che lo stesso ritiene di proprio esclusivo dominio. In altre parole, non è sufficiente il semplice accesso ad un sistema per la venuta in essere del reato di cui all'art. 615 ter c.p., ma è necessario un quid pluris che metta "in guardia" i soggetti che potrebbero venire, per svariati motivi leciti e illeciti, a contatto con il "muro, più o meno spesso, di sicurezza" eretto a difesa della zona informatica di esclusivo dominio. Altro elemento degno di nota, perché oggetto di numerose critiche, è quello relativo alla condotta: "chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito...". Il primo comma prevede come fulcro del momento offensivo del fatto di reato, in estrema sintesi, l'attraversare  abusivamente la soglia del sistema protetto sfondandone, virtualmente, la "porta chiusa". Naturalmente, il semplice fatto di entrare in un sistema protetto contiene in sé un carattere meno offensivo di chi, riuscendo a violare la sicurezza, si introduce nel sistema distruggendone o danneggiandone parzialmente o totalmente i dati e le informazioni in esso contenute (art. 615 ter c.p., comma 2, n. 2). Rilevante è il problema dell'identificazione del luogo in cui il reato di accesso abusivo si ritiene consumato. In genere questo reato è commesso da un soggetto che tramite un collegamento via modem, o di altro tipo, si mette in comunicazione, trovandosi in un luogo fisico posto anche a notevole distanza, con il sistema da violare. Il reato deve considerarsi realizzato e perfezionato nel luogo dove ha sede il sistema bersaglio e non nel luogo in cui il soggetto agente si trovi fisicamente ad operare. La sentenza della Corte di Cassazione (V Penale) del 6 dicembre 2001 si occupa di scandagliare e riportare in superficie la stessa natura delle protezioni di sicurezza rilevanti ex art. 615 ter. Le protezioni poste come barriera esterna assumono rilevanza in quanto manifestazione chiara della volontà concreta di chi dispone del sistema di escluderne terzi dall'accesso e dal contenuto in esso custodito. Il reato non fossilizza l'attenzione sul disvalore prodotto dall'effrazione, ma, come si evince dal testo della norma, sul fatto di contravvenire alle disposizioni del titolare. Quest'ultimo assunto, però, non deve indurre ad equiparare la tutela dell'art. 615 ter c.p. a quella della violazione di domicilio, perché come la Corte stessa puntualizza: "L'art. 615 ter comma 1 c.p. punisce non solo chi s'introduce abusivamente in un sistema informatico, ma anche chi "vi si mantiene contro la volontà esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo". Ne consegue che la violazione dei dispositivi di protezione del sistema informatico non assume rilevanza di per sé, bensì solo come manifestazione di una volontà contraria a quella di chi del sistema legittimamente dispone. Non si tratta perciò di un illecito caratterizzato dall'effrazione dei sistemi protettivi, perché altrimenti non avrebbe rilevanza la condotta di chi, dopo essere legittimamente entrato nel sistema informatico, vi si mantenga contro la volontà del titolare. Ma si tratta di un illecito caratterizzato appunto dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare, come avviene nel delitto di violazione di domicilio, che è stato notoriamente il modello di questa nuova fattispecie penale, tanto da indurre molti a individuarvi, talora anche criticamente, la tutela di un "domicilio informatico"... ma deve ritenersi che, ai fini della configurabilità del delitto, assuma rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all'accesso al sistema informatico, anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema...destinati a regolare l'ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi".Per concludere, la Corte, prendendo spunto dalla disciplina dettata in tema di violazione di domicilio, giunge ad affermare che commette il reato di cui all'art. 615 ter chi, autorizzato all'accesso per una o più determinate finalità utilizzi "il titolo di legittimazione" per uno scopo diverso da quello pattuito e a cui era subordinato l'accesso.        Home

Corte Suprema di Cassazione

Sez. 6, Sentenza n. 7387 del 11/01/2005 Ud. (dep. 25/02/2005 ) Rv. 231459  Presidente: Fulgenzi R. Estensore: Deriu L. Relatore: Deriu L. Imputato: Goumaz. P.M. Veneziano GA. (Diff.)  (Annulla senza rinvio, App. Torino, 10 Gennaio 2003) 673098 PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - segreto - professionale - Investigatori privati autorizzati - Opponibilità del segreto relativamente ad indagini effettuate all'estero da investigatore straniero - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie. In tema di segreto professionale, l'ordinamento processuale comprende, tra coloro che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, gli investigatori privati autorizzati, categoria nella quale rientrano, con riguardo ad indagini effettuate all'estero, anche soggetti stranieri legittimati secondo l'ordinamento del proprio Paese, sempre che esistano disposizioni pattizie relative al riconoscimento del titolo. Anche per tali soggetti, qualora rifiutino di indicare la fonte delle informazioni poste ad oggetto della loro deposizione, è dunque esclusa la punibilità per il delitto di testimonianza reticente (fattispecie relativa ad un investigatore privato elvetico, che aveva rifiutato di indicare, deponendo come teste in un procedimento civile, la fonte di informazioni patrimoniali acquisite in Svizzera. In motivazione la Corte ha posto tra l'altro in evidenza le norme che equiparano agli investigatori italiani quelli appartenenti a Paesi dell'Unione europea, e l'accordo intervenuto tra quest'ultima e la Confederazione elvetica relativamente al riconoscimento "dei diplomi, dei certificati e di altri titoli"). Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 222, Cod. Pen. art. 372, Cod. Pen. art. 384 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/02/1994 num. 146, Legge 15/11/2000 num. 364, Tratt. Internaz. 21/06/1999 art. 9, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 134 CORTE COST. PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - segreto - professionale - Investigatori privati autorizzati - Opponibilità del segreto relativamente ad indagini effettuate all'estero da investigatore straniero - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie. In tema di segreto professionale, l'ordinamento processuale comprende, tra coloro che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, gli investigatori privati autorizzati, categoria nella quale rientrano, con riguardo ad indagini effettuate all'estero, anche soggetti stranieri legittimati secondo l'ordinamento del proprio Paese, sempre che esistano disposizioni pattizie relative al riconoscimento del titolo. Anche per tali soggetti, qualora rifiutino di indicare la fonte delle informazioni poste ad oggetto della loro deposizione, è dunque esclusa la punibilità per il delitto di testimonianza reticente (fattispecie relativa ad un investigatore privato elvetico, che aveva rifiutato di indicare, deponendo come teste in un procedimento civile, la fonte di informazioni patrimoniali acquisite in Svizzera. In motivazione la Corte ha posto tra l'altro in evidenza le norme che equiparano agli investigatori italiani quelli appartenenti a Paesi dell'Unione europea, e l'accordo intervenuto tra quest'ultima e la Confederazione elvetica relativamente al riconoscimento "dei diplomi, dei certificati e di altri titoli").      
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INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI SU AUTOVEICOLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 8.2.2000 confermava la sentenza 22.6.1999 del gip del Tribunale della stessa città di condanna per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73, c. 5. D.P.R. 309/90 di: - L.E. (capi 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13) alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione e lire 40.000.000 di multa: - D.P. L. (capi 8, 14) alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione e lire 30.000.000 di multa; - M. M. (capo 12) alla pena di anni uno di reclusione e lire 3.000.000 di multa. La sentenza respinge le questioni preliminari sollevate dalle difese. In particolare ritiene infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p., nella parte in cui consente l'intercettazione di conversazioni fra presenti all'interno di un domicilio privato: in primo luogo perché l'autoveicolo non è assimilabile al domicilio o al luogo di privata dimora; in secondo luogo perché la collocazione del mezzo intercettivo in abitazione privata non comporta necessariamente l'intrusione clandestina nel domicilio altrui. Quanto alla prova della responsabilità, la stessa sentenza esamina dettagliatamente, imputato per imputato, il tenore delle conversazioni intercettate, deducendo dal loro tenore che le domande e le risposte evidenzino in modo non equivoco la partecipazione al traffico delle sostanze stupefacenti. Ricorre il L. in proprio dolendosi in primo luogo del fatto che il Tribunale di Catanzaro, nel procedimento principale a carico di altri coimputati, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale in ordine alla questione di cui all'art. 266 c.p.p., mentre la Corte d'appello ha rigettato la relativa eccezione preliminare. In secondo luogo lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione in punto responsabilità. In terzo luogo contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90. Infine contesta la sproporzione della pena inflitta rispetto alla materialità dei fatti. Ricorre, altresì, la difesa del M., per violazione degli artt. 268, c. 3, c.p.p., e 271, c. 1, c.p.p. per quanto riguarda l'utilizzabilità delle intercettazioni in quanto non effettuate presso gli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica. In secondo luogo lamenta la mancanza di riscontri ai pretesi esiti delle intercettazioni. In terzo luogo si duole della determinazione della pena inflitta. Infine la difesa del D. P. ribadisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni (limitatamente al capo 8 perché effettuate dagli impianti della polizia giudiziaria senza che ricorressero le condizioni legittimanti la deroga prevista dall'art. 268, c. 3, c.p.p. e, conseguentemente, lamenta la mancanza di motivazione sul punto. Infine si duole della mancanza di motivazione relativamente alla sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 266, c. 2, c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il materiale probatorio, la cui utilizzabilità è posta in discussione dalle difese sia quanto ai contenuti, sia quanto ai modi di acquisizione, è costituito essenzialmente da intercettazioni ambientali e telefoniche. Non solo, ma ove l'utilizzabilità venga ritenuta, si pone in discussione la legittimità costituzionale delle norme che eventualmente la consentano sia per quanto concerne il dettato implicito. E' necessario, pertanto, procedere ad alcune essenziali distinzioni. 2. In primo luogo va chiarito che le intercettazioni telefoniche si distinguono nettamente da quelle ambientali, dove le prime devono essere necessariamente eseguite attraverso impianti installati nelle Procure della Repubblica ex art. 368 c.p.p., salvo che gli impianti risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza onde il P.M. dispone con provvedimento motivato il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Le seconde, invece, per le loro caratteristiche specifiche (essendo di volta in volta eseguite mediante speciali apparecchiature) non possono essere assoggettate a regole predeterminate. In questo senso la giurisprudenza di questa Corte (in particolare di questa Sezione) si è più volte espressa in relazione al mezzo tecnico adottato nei singoli casi. La condizione essenziale è che, nel compimento della intercettazione "non telefonica" non vengano lesi diritti fondamentali della personalità. 3. Posta questa premessa, appare comunque di tutta evidenza che l'intercettazione effettuata nell'abitacolo di un'autovettura non è equiparabile a quella effettuata in un "luogo di privata dimora". Si è giustamente affermato (Cass., sez. VI, 5.10.2000, Alice) che il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione e rientra in esso qualsiasi luogo dove taluno si sofferma per compiere, anche in modo contingente o transitorio, lecitamente atti della propria vita privata, quali manifestazioni dell'attività individuale per i motivi più diversi, dallo studio, alla cultura, allo svago, al lavoro professionale o artigianale, al commercio, all'industria, all'attività politica, ecc..Tendenzialmente il luogo di privata dimora è costituito da cose immobili, a incominciare dall'alloggio (di proprietà o in locazione) nel quale si conduce la propria privata esistenza, alla stanza d'albergo, allo studio professionale, alla bottega, al negozio, all'impianto industriale. Solo in casi particolari è costituito da un bene mobile, quale la tenda precariamente ancorata al suolo (per motivi di turismo, commerciali, politici, ecc.) o da mezzi di trasporto, purché sussista l'attualità dell'uso per finalità private. Così è la roulotte o il camper adibito permanentemente dal nomade ad abitazione, o precariamente dallo sfollato o dal turista, la barca per il navigatore anche occasionale, la cabina del camion per l'autista che si ferma a riposare, al limite l'autovettura in cui lo sfrattato o il barbone trascorre la notte. In linea generale, invece, il mezzo di trasporto non ha le caratteristiche tipiche del luogo di privata dimora, proprio in relazione alla funzione del mezzo, che è quella di trasferire da un luogo ad un altro cose o persone, quali il proprietario o il possessore del mezzo e gli eventuali ospiti degli stessi. Che, se poi nel trasferimento o nella sosta si sviluppano conversazioni "private" fra gli occupanti il veicolo, il fatto non si discosta da quello in cui le persone conversino fra loto in un luogo pubblico o aperto al pubblico. La riprova a livello giurisprudenziale si ha in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, c. 1, n. 1), c.p., non contestata e non comunque riconosciuta di regola in relazione al furto su cose detenute all'interno di un'autovettura (sempre che essa non sia eccezionalmente utilizzata come precaria abitazione). Ora, se la violazione di domicilio non è riscontrabile nell'introduzione abusiva in un'autovettura altrui, né è ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 625, c. 1., n. 1), c.p. per il furto su cose detenute all'interno di un veicolo, non si comprende come a livello processuale (ai fini delle intercettazioni ambientali) gli stessi mezzi di trasporto debbano trasformarsi in luoghi di privata dimora. Gli eventuali isolati precedenti giurisprudenziali in questo senso non appaiono convincenti sotto il profilo logico, e contrastano comunque con la considerazione che i fatti che si verificano all'interno di un'autovettura sono normalmente percepibili sia visivamente (si pensi all'ipotesi di cui all'art. 527 c.p.), sia sonoramente anche dall'esterno. A prescindere da queste considerazioni, l'estensione della nozione di privata dimora all'autoveicolo può avere effetti irragionevoli, moltiplicando la potenzialità della privatezza della dimora a qualunque situazione in cui due o più persone, a prescindere dal luogo in cui si trovano, pretendano che le loro conversazioni rimangano segrete. Le norme costituzionali, in realtà, tutelano la segretezza della corrispondenza e l'inviolabilità del domicilio, non anche le comunicazioni fra persone presenti. Chi comunica verbalmente con altri in luoghi non giuridicamente protetti non può invocare il segreto, né può pretendere una deroga al principio fissato dall'art. 266, c. 2, c.p.p. che consente l'intercettazione fra persone presenti, previa autorizzazione a norma degli artt. 267 segg. c.p.p.. 4. Per quanto concerne le intercettazioni ambientali effettuate nell'ambito di mura domestiche, appare d'altra parte illuminante l'ordinanza 11.7.2000, n. 304, della Corte Costituzionale, nella quale si afferma che l'art. 268 c.p.p. "prevede la possibilità di effettuare intercettazioni di comunicazioni fra presenti anche ove queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., ma non ne disciplina le relative modalità, che spetta al legislatore determinare nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione; modalità, peraltro, che non richiedono necessariamente un'intrusione arbitraria nel domicilio". Il che, in altri termini, pur nella debita critica al legislatore per le sue carenze, equivale all'affermazione che, al livello della legislazione vigente, non esiste una presunzione assoluta di illegalità delle intercettazioni ambientali effettuate nei domicili privati. Ma, in tale situazione, è a carico di chi si duole la prova dell'avvenuta violazione della previsione di cui all'art. 614 c.p.. In assenza di tale prova l'intercettazione si deve presumere legittima. 5. Diversamente è a dirsi per le intercettazioni telefoniche, le quali non possono sfuggire, per le loro caratteristiche proprie, alla disciplina dettata dall'art. 286 c.p.p.. Tale disciplina appare chiarissima, nel senso che subordina l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati stabilmente presso le Procure della Repubblica al duplice requisito della loro insufficienza o inidoneità e delle "eccezionali ragioni di urgenza". Nella specie queste ultime ragioni non appaiono esplicitate, onde la questione circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite al di fuori degli impianti fissi e predeterminati per legge appare del tutto fondata. E' pur vero che, avendo il giudice di merito trattato alla stessa stregua l'un tipo e l'altro di intercettazioni, è onere della difesa dare contezza non solo di quali intercettazioni inutilizzabili si sia tenuto conto, ma anche di quale incidenza esse abbiano avuto nella valutazione probatoria. In concreto le doglianze difensive appaiono del tutto generiche, limitandosi a contestare nel complesso (a prescindere dai modi) le intercettazioni stesse. Unica eccezione nell'ambito delle doglianze appare quella relativa al D.P., che si appunta sulla intercettazione (telefonica) non rispondente ai requisiti di cui all'art. 268 c.p.p., relativamente all'imputazione di cui al capo 8). Sotto questo profilo la doglianza appare fondata e la sentenza deve essere annullata con rinvio, limitatamente al punto ora detto, affinché il giudice del rinvio valuti se sulla scorta del residuo materiale probatorio sussistano elementi di responsabilità e, in difetto, affinché ridetermini la pena per il restante reato di cui al capo 14). 7. Le altre doglianze attinenti sia alla responsabilità, sia alla entità delle pene inflitte, appaiono doglianze in fatto, come tali precluse al giudizio di legittimità proprio di questa Corte. Altrettanto è a dirsi per il lamentato diniego di applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 73, c. 5, D.P.R. 309/90 relativamente al L., in ordine alla quale la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata. 8. In questo quadro la sollevata eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 266, c. 2, c.p.p. appare manifestamente infondata. Da un lato perché la già menzionata ordinanza 304/2000 della Corte costituzionale ha già dato esauriente risposta, dall'altro perché la differenza strutturale fra intercettazioni telefoniche e intercettazioni ambientali non consente una equiparazione di trattamento giuridico anche a fini processuali. 9. Consegue il rigetto dei ricorsi del D.P. e del M. con la condanna dei medesimi in solido al pagamento delle spese processuali, e l'accoglimento del ricorso del D.P. nei limiti sopra precisati. PER QUESTI MOTIVI annulla la sentenza impugnata nei confronti di D.P. L., limitatamente all'imputazione di cui al capo 8), e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro; rigetta nel resto il ricorso del D.P.; rigetta i ricorsi L.E. e di M. M.G., che condanna in solido al pagamento delle spese processuali; dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.         
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Art. 1
1. Prima dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserita la seguente rubrica:
«Capo I - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI».

Art. 2 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «del cittadino non abbiente,» è inserita la seguente: «indagato,» e dopo la parola: «imputato,» è inserita la seguente: «condannato,». 2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente: «3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse». 3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa» sono soppresse. 4. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato. 5. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato. 6. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, può trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. 9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza». Art. 3 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole da: «lire otto milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «lire diciotto milioni». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1º luglio 2001. Art. 4 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, la parola: «strettamente» è soppressa. 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «consulenti tecnici di parte,» sono inserite le seguenti: «investigatori privati autorizzati,». 3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente: «2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui al comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova».  4. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «un secondo difensore di fiducia» sono aggiunte le seguenti: «, eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato». 5. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato. Art. 5 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «la sua famiglia anagrafica» sono aggiunte le seguenti: «nonché del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare». 2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato. 3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente: «3. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa affermato». 4. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «dai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3». 5. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente: «5. Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni. In caso di impossibilità a produrre la documentazione di cui al presente comma e al comma 3, questa può essere sostituita da un'autocertificazione». 6. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente: «6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza». 7. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «previste dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal comma 1» e le parole da: «con le sanzioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile». Art. 6. 1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza,» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente: «1-bis. Il giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui all'articolo 1, commi 9-bis e 9-ter, all'esito delle quali può revocare il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a carico dell'interessato». 3. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5,» sono soppresse. Art. 7. 1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «4, comma 4,» sono soppresse. Art. 8. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato può nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza». Art. 9. 1. Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente: «Art. 9-bis. - (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori). - 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento. 2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello ove ha sede il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva». Art. 10. 1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, lettera c), e 4 dell'articolo 5» e le parole: «o a presentare la prescritta documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «o a presentare la documentazione richiesta». Art. 11. 1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «al consulente tecnico» sono inserite le seguenti: «o all'investigatore privato autorizzato». 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice, previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili. 2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono liquidate dal giudice nella misura e con le modalità previste dalla presente legge». 3. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «al  tecnico,» sono inserite le seguenti: «all'investigatore privato autorizzato,». Art. 12. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente: «2-bis. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale». Art. 13. 1. Dopo l'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente capo: «Capo II - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI. Art. 15-bis. - (Istituzione del patrocinio). - 1. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi civili o amministrativi, nonché negli affari di volontaria giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate. 2. Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare, e all'apolide nonché ad enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica. 3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa per le cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. Art. 15-ter. - (Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito non superiore a lire diciotto milioni. 2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti della personalità ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo reddito dell'interessato. 3. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente. Art. 15-quater. - (Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. 2. L'istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione è autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. 3. L'istanza è presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione. Art. 15-quinquies. - (Contenuto dell'istanza) - 1. L'istanza prevista dall'articolo 15-quater è redatta in carta semplice e contiene, a pena di inammissibilità, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del procedimento, se già pendente, cui si riferisce: a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti del suo stabile nucleo di convivenza corredata dai numeri di codice fiscale; b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 15-ter; c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza è accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, ove il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. Può essere concesso un termine non superiore a due mesi per la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista. 4. L'istanza contiene, inoltre, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere. 5. La mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai commi 1, 2 e 4 è causa di inammissibilità dell'istanza. Art. 15-sexies. - (Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una determinata causa od affare si ritiene estesa anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere. L'ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l'ha ottenuta; in tale caso l'interessato non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione. 2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l'applicazione dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce i seguenti effetti: a) la difesa a carico dello Stato per la causa o per l'affare riguardo ai quali ha luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili e nelle cause penali nelle quali vi sia stata costituzione di parte civile; b) l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso della carta non bollata a norma delle vigenti leggi e regolamenti;  c) gli atti giudiziari o amministrativi, che siano necessari per l'oggetto che ha dato luogo all'ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa;   d) i pubblici ufficiali, il cui ministero sia allo scopo richiesto, i notai e i consulenti tecnici debbono prestare la loro opera. Gli onorari e le indennità ad essi al riguardo dovuti sono, a loro domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite, ove non ne sia possibile la ripetizione dalla parte condannata al pagamento delle spese processuali, o anche dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora, per vittoria della causa o per altre circostanze, la suddetta ammissione venga revocata ai sensi dell'articolo 15-terdecies; e) sono anticipate dall'erario dello Stato, salvo il diritto di ripetizione ai sensi della lettera d), le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari e pubblici ufficiali necessarie per le finalità di cui al presente articolo, nonché le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai consulenti tecnici e dai testimoni; f) le inserzioni per le finalità sopra indicate sono fatte con annotazione a debito nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie su presentazione di un ordine scritto del giudice che tratta la causa o l'affare; g) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o più giornali dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicità ordinati ai sensi degli articoli 723, 727 e 729 del codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei commi secondo e seguenti dell'articolo 50 del codice civile e dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora venga emesso il provvedimento di revoca dell'ammissione; h) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui all'articolo 120 del codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita prevista dagli articoli 534, 570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in caso di provvedimento di revoca dell'ammissione e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario; i) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per il compimento dell'opera non eseguita e per la distruzione di quella compiuta. Art. 15-septies. - (Iscrizione a debito di onorari ed indennità) - 1. Nelle cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennità dovuti all'avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite. Art. 15-octies. - (Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali) - 1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Art. 15-nonies. - (Sanzioni). - 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza di cui all'articolo 15-quater corredata da autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la revoca, da disporre immediatamente, prevista dall'articolo 15-terdecies, nonché il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile. 2. Le stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 15-octies. Art. 15-decies. - (Procedura per l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta l'istanza di cui all'articolo 15-quater, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. 2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge ovvero dichiara inammissibile l'istanza è trasmessa all'interessato, al giudice procedente e al direttore regionale delle entrate competente. 3. Il direttore regionale delle entrate verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 15-quinquies, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, il direttore regionale delle entrate richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 15-nonies. 4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria ovvero su iniziativa dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza. 5. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari. Art. 15-undecies. - (Ammissione da parte del giudice). - 1. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al giudice. 2. Il giudice decide sull'istanza unitamente al merito. Si applicano, anche in tale caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 15-bis a 15-nonies. Art. 15-duodecies. - (Nomina del difensore e del consulente tecnico). - 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati nonché un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge. Art. 15-terdecies. - (Pronuncia del giudice sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Quando nel corso del procedimento sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice che procede modifica o revoca il provvedimento di ammissione. 2. Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 3. La modifica e la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato operano rispettivamente dal verificarsi della causa che ha determinato la modifica o dal momento dell'ammissione. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento. 4. Quando non debba procedere a modifica o revoca, il giudice con l'atto che definisce il merito pronuncia anche sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Art. 15-quattuordecies. - (Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico). - 1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria, previo parere del consiglio dell'ordine degli avvocati, contestualmente alla decisione di merito tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso, osservando, rispettivamente, la tabella professionale e i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi dei prezzi professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennità, ridotti della metà. 2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. 3. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. 4. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione è trasmesso in copia alla Guardia di finanza e al direttore regionale delle entrate. 5. I soggetti di cui al comma 4 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione, avanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. 6. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. 7. Il tribunale o la corte d'appello possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. Art. 15-quinquiesdecies. - (Divieto di percepire compensi o rimborsi). - 1. Il difensore e il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto contrario è nullo. 2. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale. Art. 15-sexiesdecies. - (Pagamento in favore dello Stato). - 1. Il provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifusione degli oneri e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove esso non venga tuttavia in tale modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in condizione di potere restituire le spese erogate in suo favore, questa deve adempiere a tale rivalsa. 3. In caso di ammissione al patrocinio a spese parzialmente a carico dello Stato, la rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 è effettuata nella misura percentuale corrispondente. 4. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato di cui ai commi da 1 a 3 non rientrano gli onorari e le indennità dovuti al difensore. Art. 15-septiesdecies. - (Azione di recupero). - 1. L'azione di recupero a carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha l'obbligo di far dichiarare l'estinzione dello stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare. 2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall'erario con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia. 3. Nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, ed è vietato accollarli al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ogni patto contrario è nullo. 4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, quando il giudizio sia estinto. 5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno dei mezzi d'impugnazione previsti dalle norme di procedura è tenuta al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia rinunciato. 6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito nelle ipotesi di estinzione o cancellazione di cui ai commi precedenti. Art. 15-octiesdecies. - (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in altri casi). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione e nel procedimento di revocazione. Art. 15-noniesdecies. - (Applicazione). - 1. Le disposizioni previste dal presente capo si applicano dal 1º luglio 2002. 2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui al presente capo deliberata anteriormente al 1º luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge». Art. 14. 1. Prima dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserita la seguente rubrica: «Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI». Art. 15. 1. All'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «al gratuito patrocinio» sono sostituite dalle seguenti: «al patrocinio a spese dello Stato nei casi di cui al capo I». Art. 16. . Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è ammesso il recupero delle somme pagate al difensore e delle spese, di cui all'articolo 4, nel processo penale, salvo i casi in cui sia stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10». Art. 17. 1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente: «Art. 17-bis. - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato). - 1. Presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. 2. L'elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 3. 3. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale; b) assenza di sanzioni disciplinari; c) anzianità professionale non inferiore a sei anni. 4. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento nel caso intervenga una sanzione disciplinare. 5. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico ed è a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio della provincia». Art. 18. 1. L'articolo 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente: «Art. 18. - (Relazione al Parlamento) - 1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa». Art. 19. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, in materia di oneri deducibili, al comma 1, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: «l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche»; b) all'articolo 65, in materia di oneri di utilità sociale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  «2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1». Art. 20. 1. Presso il consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito, con addetti anche avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio. 2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere: a) i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonché i requisiti, le modalità e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; b) i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore d'ufficio. 3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunità dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto. 4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso. 5. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Art. 21. 1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti la disciplina dei pagamenti in favore dello Stato e del recupero delle spese anticipate dallo Stato nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con abrogazione delle norme di legge incompatibili. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al capo II della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dall'articolo 13 della presente legge. Art. 22. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 23. 1. L'articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. 2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e gli articoli da 11 a 16 della medesima legge n. 533 del 1973 sono abrogati a decorrere dal 1º luglio 2002.         
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Autorizzazione n. 6 del 2002 al trattamento di dati sensibili da parte degli investigatori privati
(G. U. n. 83 del 9 aprile 2002 - Suppl. Ordinario n. 70)


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare, l’art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996 , il quale individua i dati personali "sensibili"; Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati; Considerato che una speciale disposizione (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996, come modificato dal decreto legislativo n. 467/2001 ) permette di trattare i dati sensibili senza il consenso degli interessati, quando il trattamento autorizzato dal Garante è necessario per svolgere una investigazione difensiva ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell’interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato; Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d’ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, legge n. 675/1996 ); Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori da parte di numerosi titolari del trattamento; Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 gennaio 2002, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell’esperienza maturata; Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni provvisorie siano a tempo determinato ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 31 marzo 1998 n. 501 , in relazione alla prevista emanazione del testo unico della normativa in materia di protezione dei dati personali, in attuazione della legge n. 127 del 2001; Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone; Considerato che il Garante ha rilasciato un’autorizzazione di ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002), anche in riferimento alle predette finalità di ordine giudiziario; Considerato che numerosi trattamenti aventi tali finalità sono effettuati con l’ausilio di investigatori privati, e che è pertanto opportuno integrare anche le prescrizioni dell’autorizzazione n. 2/2002 mediante un ulteriore provvedimento di ordine generale che tenga conto dello specifico contesto dell’investigazione privata, anche al fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria; Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante all’atto della sottoscrizione dell’apposito codice di deontologia e di buona condotta in via di emanazione (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996 ); Visto l’art. 35 della legge n. 675/1996 ; Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza adottato con d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 ; Visto l’art. 14 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501 ; Visti gli atti d’ufficio; Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 ; Relatore il prof. Gaetano Rasi; autorizza - gli investigatori privati a trattare i dati sensibili di cui all’art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996 , secondo le prescrizioni di seguito indicate. 1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).Il trattamento può essere effettuato unicamente: a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato, deve essere di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero un diritto della personalità o un altro diritto fondamentale ed inviolabile; b) su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell’esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397). Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello svolgimento delle investigazioni in relazione ad un procedimento penale o per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare: a) nell’ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002); b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione generale n. 2/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002); c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione generale n. 3/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002); d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione generale n. 4/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002); e) relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione generale n. 7/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002). 2) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono. Il trattamento può riguardare i dati sensibili di cui all’art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996 , qualora ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nell’ambito delle finalità di cui al punto 1), che non possano essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti. 3) Modalità di trattamento. Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalità di cui al punto 1). L’atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l’investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l’investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa. I dati devono essere registrati ed elaborati mediante logiche e forme di organizzazione strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1). L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996, ponendo in particolare evidenza l’identità e la qualità professionale dell’investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati. Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario informare l’interessato e acquisire il suo consenso scritto (articoli 10, commi 3 e 4 e 22, comma 4 , legge n. 675/1996), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente perseguite. Il difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico devono essere informati periodicamente dell’andamento dell’investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all’esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova. L’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996, l’investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta. Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nell’autorizzazione generale n. 2/2002 , in particolare per ciò che riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici. Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un apposito codice di deontologia e di buona condotta, in via di definizione ai sensi degli articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h), della legge n. 675/1996. 4) Conservazione dei dati. Nel quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996 , i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l’incarico ricevuto.A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite e all’incarico conferito. Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l’immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l’incarico. La mera pendenza del procedimento al quale l’investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell’investigatore privato. 5) Comunicazione e diffusione dei dati. I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l’incarico.I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato indicato nominativamente nell’atto di incarico e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati. I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se è necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996 ), con l’osservanza delle norme che regolano la materia. I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi. 6) Richieste di autorizzazione. I titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione. 7) Norme finali. Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, ovvero da norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare: a) dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300; b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di infezione da HIV; c) dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni; d) dall’art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell’immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale. Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e dal d. P.R. n. 318/1999 . Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceità e di correttezza nell’uso di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti. Resta ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati per l’esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche nell’ambito delle investigazioni relative ad un procedimento penale. In tali casi, la legge n. 675/1996 non si applica anche se i dati sono comunicati occasionalmente ad una autorità giudiziaria o a terzi, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3 legge n. 675/1996 ). 8) Efficacia temporale e disciplina transitoria. La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2002 fino al 30 giugno 2003. Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 6/2000 , il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002. La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2002 IL PRESIDENTE Rodotà IL RELATORE Rasi IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli          
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CIRCOLARE 23 ottobre 1996, n. 559/C.14426.10089.D(1). Art. 134 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza. Regime giuridico dei servizi di antitaccheggio.
Emanante: MINISTERO INTERNO Firmatario: MASONE Materia: SICUREZZA PUBBLICA PD: C9960171  Protocollo: N. 559/C.14426.10089.D(1)  Preambolo  Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle  Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza  Come è noto questo Ministero, con la circolare n. 559/C.21581.10089.D(1) dell'11 luglio 1988, recante direttive di ordine generale in materia di istituti di vigilanza , ha provveduto a fornire chiarimenti in merito al regime giuridico dei servizi di varia natura, comunemente designati con il termine "antitaccheggio", volti a salvaguardare i beni esposti alla pubblica fede all'interno di esercizi commerciali. In particolare in quella occasione si è affermato che tali attività, sostanziandosi in una forma di sorveglianza sull'integrità dei beni, costituiscono una particolare modalità di espletamento delle guardie di vigilanza e, pertanto, possono essere svolte soltanto da soggetti a ciò abilitati a mente dell'art. 134 del testo unico sulle leggi della pubblica sicurezza. Successivamente alla diramazione di tale circolare che ha innovato precedenti indirizzi formulati da questa amministrazione, la qualificazione giuridica del cosiddetto antitaccheggio e, conseguentemente, il cennato orientamento ministeriale è stato oggetto di numerose pronunce da parte delle giurisdizioni amministrative (di ciò si è data ampia notizia con le circolari n. 559/C.21218.10089.D.A.49(37) del 22 novembre 1994 e n. 559/C.6094.10089.D.A.49(37) del 26 aprile 1995) e penali, le quali si sono orientate, prevalentemente, in senso diverso da quello sopradescritto. Questa circostanza, unitamente all'ordinanza numero 2003/96 datata 24 luglio 1996, con cui il TAR Lombardia, in sede cautelare, ha sospeso l'efficacia della circolare n. 559/C.21581.10089.D(1)1 dell'11 luglio 1988, induce questo Ministero a riesaminare la questione al fine di stabilire, anche alla luce dei risultati ermeneutici raggiunti dalla giurisprudenza, quale sia il regime giuridico al quale vanno assoggettati i servizi in parola. A tal fine giova preliminarmente osservare che i furti di beni esposti alla pubblica fede negli esercizi commerciali ed in particolare in quelli della grande distribuzione, rappresentano un aspetto di un fenomeno più ampio che nel linguaggio tecnico viene sovente definito con l'espressione "differenze inventariali". Dalle notizie acquisite attraverso i rapporti fatti qui pervenire dalle SS.LL., dalle missive qui indirizzate, nel tempo, da operatori del settore e da studi comparsi sulla stampa quotidiana, si può evincere che le "differenze inventariali" dei prodotti sono dovute, in misura diversa, sia a comportamenti dolosi (è appunto il caso dei furti) sia a fatti meramente accidentali (è il caso della rottura delle confezioni con fuoriuscita delle merci in esse contenute). L'attività mirante a ridurre questi fenomeni consiste in tre differenti categorie di servizi e cioè: a) opera di consulenza mirante ad ottimizzare l'organizzazione del lavoro all'interno dell'esercizio commerciale ed ad individuare le necessarie procedure di controllo; b) opera di vigilanza sui beni; c) raccolta di informazioni intorno alle cause di varia natura che determinano gli ammanchi di merci. Orbene, non sembra dubbio che i servizi sub a), attinendo esclusivamente alla ricerca del migliore assetto aziendale, non sono riconducibili a nessuna delle fattispecie autorizzatorie contemplate dalla vigente legislazione di pubblica sicurezza; a ben diverse considerazioni si deve, invece, giungere relativamente alle altre tipologie di servizi sopra indicati. Tali attività rientrano, infatti, chiaramente nelle figure della vigilanza e dell' investigazione privata e, quindi, nel regime giuridico ex art. 134 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza. Pertanto, a parziale modifica di quanto affermato sul punto nella circolare n. 559/C.21581.10089.D(1) dell'11 luglio 1988, si ritiene che l'antitaccheggio, a seconda delle concrete modalità con cui viene disimpegnato, possa essere espletato sia da istituti di investigazione - agenzie investigative, sia da istituti di metronotte . In tal senso è, peraltro, possibile rinvenire diverse pronunce giurisprudenziali (si vedano in particolare le sentenze preture Milano 28 ottobre 1994 n. 6528 e TAR Puglia (Lecce), sezione I, 1 aprile 1995, n. 206). Ciò posto, occorre a questo punto chiarire quali operazioni di antitaccheggio possano essere disimpegnate dall'una o dall'altra categoria di soggetti abilitati ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza. A tal proposito, si rappresenta che l' investigazione e la vigilanza hanno una propria distinta oggettività: la prima, infatti, consiste nella raccolta di elementi informativi intorno a fatti o circostanze verificatisi che rivestono interesse per il soggetto committente; la seconda, invece, consiste in una sorveglianza su uno o più beni volta a prevenire o a respingere, in situazioni di flagranza, eventuali aggressioni ed offese. Tenendo presente questa distinzione, è possibile definire il rispettivo ambito di azione delle agenzie investigative e di vigilanza. Infatti gli istituti di investigazione potranno compiere servizi di antitaccheggio che consistano nella raccolta di informazioni e di indizi utili ad individuare le cause degli ammanchi di merce che il titolare dell'esercizio commerciale abbia riscontrato o sospetti si siano verificati, a segnalare i reparti dell'esercizio maggiormente soggetti a tali fenomeni, nonché gli eventuali rimedi. Nello svolgimento di tali operazioni gli istituti di investigazione potranno utilizzare all'interno della struttura commerciale propri dipendenti anche privi di divisa i cui nominativi siano stati comunicati preventivamente al prefetto ai sensi dell'art. 259 del regio decreto n. 635/1940. Diversamente gli istituti di vigilanza potranno compiere tutti gli atti che si risolvono in una sorveglianza sulle merci esposte alla pubblica fede volta a prevenire e scoraggiare possibili furti o atti di danneggiamento. Tale attività potrà essere disimpegnata da guardie giurate dipendenti dall'istituto di vigilanza che indossino la divisa regolarmente approvata ai sensi del combinato disposto degli articoli 230 e 254 del regio decreto n. 635/1940. I signori prefetti vorranno, pertanto esaminare le istanze loro rivolte, tendenti ad ottenere l'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza a svolgere i servizi di antitaccheggio alla luce delle indicazioni sopradescritte specificando, nella licenza, a seconda dei casi, quali operazioni possano essere svolte. I signori questori vorranno, per parte loro, disporre accurati controlli affinché gli istituti di vigilanza e di investigazione non mettano in essere atti che travalichino i rispettivi limiti di azione, adottando eventualmente tutti i necessari provvedimenti. Poichè l'utenza dei servizi di antitaccheggio è costituita, in via principale, da esercizi commerciali si pregano i signori prefetti di voler dare comunicazione della presente circolare alle locali camere di commercio, industria ed artigianato ed agricoltura, affinché ne rendano edotte le categorie interessate. Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.        P. Il Ministro: MASONE           HOME

 

CIRCOLARE 2 maggio 1997, n. 559/C.5808.10089.D.A(1). Problematiche relative al settore dell'investigazione privata.
Emanante: MINISTERO INTERNO Firmatario: MUSTILLI Materia: SICUREZZA PUBBLICA  PD: C9970119 Protocollo: N.559/C.5808.10089.D.A(1)  Preambolo  Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza  Si è potuto di recente riscontrare che le problematiche afferenti i limiti dell'efficacia territoriale dell'autorizzazione ex art. 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di investigatore privato e il regime giuridico cui soggiacciono i consulenti incaricati di ricostruire la dinamica di sinistri stradali (periti assicurativi), hanno suscitato dubbi interpretativi negli uffici periferici di questa amministrazione e negli operatori di settore. In considerazione di ciò questo Ministero, dopo una fase di approfondimento durante la quale sono state fornite risposte a specifici quesiti, ritiene ora di poter formulare le seguenti indicazioni, in relazione a ciascuna delle questioni sopraevidenziate. Efficacia territoriale della licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Il problema della delimitazione dell'efficacia territoriale della licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è stato, come è noto, esaminato dal Consiglio di Stato in sede consultiva. Nel parere 17 giugno 1958, n. 1093, diffuso con la circolare n. 10.15420.10089.D.A.7(2) del 4 agosto 1958 e qui nuovamente unito in copia per un pronto riferimento delle SS.LL. (allegato 1), l'on.le collegio rilevò che le autorizzazioni di polizia hanno un'efficacia ristretta ad un determinato ambito territoriale soltanto quando si riferiscono a servizi per i quali è ravvisabile un nesso di interdipendenza tra attività autorizzata e caratteristiche strutturali ed ambientali delle località in cui si svolge il servizio. Sulla scia di questo principio il Consiglio di Stato ha affermato che, al contrario degli istituti di vigilanza, gli istituti di investigazione privata e informazioni commerciali possono svolgere indagini anche al di fuori della provincia dove siede il prefetto che ha concesso l'autorizzazione. La portata di questo principio d'ordine generale è più nel dettaglio precisata dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, del 2 aprile 1992, n. 732 (allegato 2) e dalla sentenza del TAR Puglia, sezione I, Lecce del 12 gennaio 1995, n. 206 (allegato 3). I giudici hanno in ambedue le circostanze riconosciuto che gli istituti di investigazione e raccolta di informazioni commerciali possono legittimamente e senza doversi munire di uno specifico atto di consenso, svolgere indagini che li possano portare occasionalmente e per esigenze dettate dalla natura dell'incarico, a ricercare elementi informativi su tutto il territorio dello Stato. A conclusioni diverse si è invece giunti nel caso in cui l'ente eserciti stabilmente la propria attività nel territorio di una provincia diversa, ovvero vi espleti servizi aventi una specifica caratterizzazione territoriale, quali quelli di antitaccheggio. In simili ipotesi le ricordate magistrature hanno concordato sulla necessità che l'interessato si munisca di uno specifico atto di assenso rilasciato dal prefetto mentre hanno espresso pareri diversi circa la concreta individuazione dell'atto abilitativo. La Corte di cassazione ha identificato tale atto abilitativo nell'autorizzazione che l'art. 257, ultimo comma del regio decreto n. 635/1940 prescrive per la modificazione della modalità di funzionamento dell'ente; il TAR Puglia ha invece ritenuto che sia necessaria un'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza concessa dal prefetto della provincia in cui si agisce stabilmente o, almeno, un'annotazione della possibilità di eseguire servizio fuori sede apposta sul titolo di polizia già in possesso dell'istituto di investigazione . Il carattere non univoco delle soluzioni prospettate pone, quindi, a questo Ministero l'esigenza di stabilire quale atto di consenso sia necessario per l'esercizio con continuità ed assiduità dell' investigazione privata in una provincia diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione rilasciata. A tale proposito vale la pena osservare che la stabile presenza sul territorio della provincia di un istituto di investigazione incide sul numero e l'importanza degli istituti già operanti in quella circoscrizione. È facile tale circostanza viene presa in considerazione dal legislatore all'art. 136 del testo unico della pubblica sicurezza quale parametro di giudizio ai fini della concessione dell'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Tenuto conto di ciò si ritiene che l'istituto di investigazione il quale intenda stabilmente operare in una provincia dovrà preventivamente munirsi dell'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che dovrà essere richiesta al prefetto competente per territorio. In tal senso per altro si riscontra una pronuncia della più recente giurisprudenza di merito (si veda la sentenza del pretore di Ravenna del 17 febbraio 1997, n. 248, allegato 4). Per altro occorre sottolineare che la risoluzione qui illustrata non rappresenta un indirizzo del tutto innovativo. Infatti questo Ministero ha più volte espresso l'avviso che gli istituti di investigazione possono aprire una sede in una provincia diversa - sicuro indice della volontà di operare colà stabilmente soltanto previo rilascio di una nuova licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza da parte del prefetto competente in quella giurisdizione. È per altro evidente che le direttive soprariportate pongono il problema di identificare i contorni dello stabile esercizio dell'attività di investigatore privato in una giurisdizione diversa da quella del prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione. A tal proposito si è dell'avviso che l'esistenza di un simile modus operandi non può essere ricavato soltanto dagli annunci pubblicitari che siano comparsi sui vari mezzi di comunicazione. Le inserzioni propagandistiche, infatti, possono tutt'al più integrare gli estremi tentativi che, però, nei reati contravvenzionali quale è la violazione dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non è punibile. Assumono, invece, definitivo rilievo i comportamenti tenuti dagli interessati. Così sembra che possano considerarsi come indici dello stabile esercizio dell'attività di investigatore circostanze concrete quali l'attivazione di una sede aperta al pubblico nella provincia ovvero l'aver comunque apprestato una duratura organizzazione con l'impiego di risorse umane e materiali, ovvero ancora l'aver assunto, in via continuativa e ripetuta nel tempo, incarichi professionali nella provincia diversa da quella in cui si è autorizzati. Periti assicurativi Un'altra questione, segnalata con particolare frequenza, concerne il regime giuridico cui soggiace l'attività di raccolta di informazioni messa in essere da consulenti incaricati da privati , soprattutto compagnie di assicurative, di ricostruire la dinamica di incidenti stradali. In particolare la questione sollevata riguarda la possibilità di qualificare l'attività in parola come una vera e propria forma di investigazione privata sottoposta quindi alla disciplina autorizzatoria ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. A tal proposito vale la pena ricordare che l'attività di raccolta di informazioni nella vigente legislazione di pubblica sicurezza viene presa in considerazione non soltanto all'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Infatti sono soggette alla disciplina dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza le agenzie che raccolgono informazioni per divulgazione a mezzi di bollettini ed altri simili mezzi. Alla medesima disposizione soggiace, cosi come chiarito nella circolare n. 559/ C.8862.100879.D.A.(1) del 13 luglio 1993, l'attività dei soggetti che, per conto dei committenti, consultano le risultanze di pubblici registri a chiunque accessibili. Tenuto conto di ciò, sembra allora che l'attività rilevante ai fini dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sia la raccolta di informazioni ricavabili non semplicemente da pubblici registri, bensì attraverso un'attività di indagine avente ad oggetto situazioni e circostanze di fatto da cui emergono dati successivamente rielaborati in un più ampio quadro complessivo. Ne consegue, allora, che i periti assicurativi che si limitino, nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente ovvero di consulenza, a reperire presso fonti pubbliche (si pensi, ad esempio, alle risultanze del pubblico registro automobilistico o ai referti redatti dalle forze di polizia accessibili, ai sensi dell'art. 11 del codice della strada, agli interessati) documenti utili ad una ricostruzione del sinistro, non dovranno munirsi di alcuna licenza di polizia. Qualora, invece, siffatta attività si caratterizzi per l'esecuzione di ulteriori indagini relative a circostanze o fatti non desumibili da pubblici registri, i periti assicurativi dovranno necessariamente munirsi della licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pena l'incorrere nelle sanzioni di ordine penale previste dal successivo art. 140. Per altro si deve far presente che una simile attività non presenta caratteristiche diverse da quelle che gli investigatori privati possono disimpegnare a favore di altre categorie di utenti. Pertanto i soggetti che siano abilitati a svolgere a mente dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, attività di indagine potranno legittimamente ricercare informazioni relative a sinistri stradali senza doversi munire di alcun atto di assenso da parte del prefetto. Per altro si è potuto constatare che sono state già concesse agli operatori in parola licenze ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; sovente tuttavia l'efficacia abilitativa di tali titoli di polizia è stata limitata ai servizi investigativi relativi agli incidenti stradali. Tale limitazione del titolo di polizia appare legittima qualora essa rispecchi il contenuto dell'istanza inoltrata dall'interessato; infatti l'art. 257, quarto comma, del regio decreto n. 635/1940 prevede che nella domanda vengano indicate le operazioni che si intendono espletare. Diversamente, qualora l'interessato chieda di essere abilitato a svolgere la generalità dei servizi investigativi, non appare possibile, se non per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica puntualmente indicate nella motivazione, escludere l'efficacia autorizzatoria del titolo di polizia per i servizi di investigazione relativi a incidenti stradali. In ambedue i casi i signori prefetti dovranno verificare, tra l'altro, la sussistenza di legge stabiliti, oltre che dagli articoli 11 e 134, anche dell'art. 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza La valutazione della capacità tecnica e del numero e dell'importanza degli istituti operanti appaiono nella fattispecie in esame meritevoli di alcuni approfondimenti. Circa il primo dei due requisiti, si fa presente che l'accoglimento dell'istanza dovrà essere giudicato non in relazione all'idoneità dell'interessato ad effettuare perizie nel settore dei sinistri stradali bensì in relazione alla capacità dell'interessato di eseguire indagini. L'art. 136, infatti, non richiede una capacità tecnica specifica e limitata ad un determinato settore investigativo, bensì la più ampia e generale capacità di raccogliere informazioni e condurre indagini. Il perito assicurativo che intenda espletare ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale indagini al fine di ricercare elementi di prova da far valere nel corso del procedimento penale dovrà, invece, possedere il requisito della specifica esperienza professionale richiesto dall'art. 222 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale. Per quanto riguarda la considerazione del numero e dell'importanza degli enti già operanti in relazione a richieste di autorizzazioni a svolgere servizi investigativi limitatamente alla sola ricostruzione degli incidenti stradali, occorre tener presente che tali servizi possono, come già evidenziato, essere legittimamente disimpegnati dai soggetti titolari delle licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per svolgere attività investigativa senza alcuna limitazione. Ne consegue, allora, che a fronte di istanze specificamente rivolte ad un determinato settore del campo professionale in parola, da un lato sarà necessario verificare se i soggetti già operanti nella provincia siano sufficienti a soddisfare, in condizioni di reale e diffusa concorrenza, le richieste di questa particolare utenza, dall'altro occorrerà accertare se la concessione di ulteriori titoli abilitativi possa comunque risolversi in danno dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tenuto conto della portata generale della presente circolare, si pregano i signori prefetti di voler dare massima diffusione degli orientamenti qui espressi dandone comunicazione alle agenzie di investigazione presenti nella propria giurisdizione e alle camere di commercio industria ed artigianato affinché ne rendano edotte le altre categorie professionali interessate. Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro. p. Il Ministro: Mustilli           HOME

COME CHIEDERE UN PREVENTIVO PER UNA INVESTIGAZIONE PRIVATA?

Per richiedere un preventivo di spesa per una investigazione privata si può telefonare al numero 0733.880671 o inviare una mail a linvestigativa@gmail.com

CHI  RISPONDE AL TELEFONO DELL'AGENZIA INVESTIGATIVA L'INVESTIGATIVA?

Al telefono dell'agenzia investigativa L'Investigativa risponde eslusivamente il titolare Investigatore Privato Daniele Sbrollini.

COME FACCIO A CONTROLLARE SE L' AGENZIA DI INVESTIGAZIONI PRIVATE L'INVESTIGATIVA E' LEGALMENTE AUTORIZZATA A SVOLGERE INVESTIGAZIONI ?

Basta chiedere al titolare dell'agenzia di esibire la copia della licenza.

LE PROVE PROCURATE DALL'INVESTIGATORE PRIVATO POSSONO ESSERE UTILIZZATE IN GIUDIZIO?

Si, le prove procurate dall'investigatore privato possono essere utilizzate in giudizio.

QUANTO COSTA UN INVESTIGATORE PRIVATO?

L'Investigatore Privato ha un tariffario rilasciato dal competente Ufficio Del Governo (Prefettura) al quale deve attenersi per l'espletamento dei servizi investigativi.

QUANDO SI EFFETTUA IL PAGAMENTO?

Il pagamento viene effettuato per il 50% di quanto stabilito al momento del conferimento dell'incarico ed il saldo alla consegna dell'investigazione compiuta.

LE INVESTIGAZIONI PRIVATE SONO SVOLTE NEL RISPETTO  DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI?

Si, il Garante per la privacy ha rilasciato una autorizzazione agli investigatori privati autorizzati. Inoltre non viene violato in nessun modo la privacy in quanto proprio il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196)

prevede la gestione e il trattamento dei dati personali senza consenso quando “è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”.  (LEGGI L'AUTORIZZAZIONE)

QUANTE PERSONE VERRANNO A CONOSCENZA DEI MIEI PROBLEMI E DEI MIEI DATI PERSONALI?

Soltanto il titolare.

COSA DEVO SOTTOSCRIVERE?

Occorre sottoscrivere il conferimento incarico ed il mandato professionale.        HOME

 

CASE HISTORY      

In fase di allestimento        HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione dei servizi investigativi e delle città e stati esteri dove l’Agenzia di investigazioni private L’Investigativa di Civitanova Marche Macerata svolge indagini civili e penali.
-Investigazioni e indagini per procedimenti civili e penali. La legge n. 397 del 7.12.2000 e successive modifiche ha dato maggiore importanza alla figura dall’investigatore privato e alle agenzie investigative private, equiparando il detective privato al consulente tecnico. In questo caso il mandato investigativo deve essere conferito esclusivamente da un avvocato penalista e l’opera dell’investigatore spazia dal rintraccio ed escussione testimoni, alla ricerca di prove, convalida alibi, sopralluoghi e perizie. -Investigazioni private su infedeltà coniugale, tutela del diritto di famiglia e indagini per accertare le violazioni dei doveri coniugali. Le investigazioni sulla infedeltà coniugale consistono nella ricerca di prove per ottenere la separazione giudiziale con addebito di responsabilità in base all’art. 143 del Codice Civile. In questi casi il coniuge sospettoso di tradimento incarica l'investigatore privato di fornirgli le prove video fotografiche e la documentazione atta a dimostrare, in sede di divorzio, il comportamento disonesto del coniuge "fedifrago". L’utilizzo delle prove procurate dall’investigatore privato oltre ad essere valide per un utilizzo in tribunale comporta anche un vantaggio economico in termini di quantificazione dell’assegno di mantenimento in quanto il giudice può sicuramente tenere conto di tale comportamento. Spesso gli ex coniugi si rivolgono all'investigatore privato per motivi economici, ovvero, perchè fornisca loro le prove che i loro ex consorti, dichiaratisi disoccupati, in realtà lavorino. In alcuni casi, al fine di eludere i sostegni di mantenimento, il coniuge si dichiara nullatenente e disoccupato, vale a dire non proprietario di alcun bene, oppure, modifica il suo reddito dichiarando di guadagnare di meno mentre in realtà, in entrambi i casi, il tenore di vita e il conseguente trattamento economico, sono rimasti quelli di prima. All'investigatore privato contattato , vengono fornite tutte le informazioni che riguardano la persona da controllare (abitazione, luogo di lavoro, amicizie, luoghi di frequentazione, hobby, ecc..), compresa la sua fotografia e il numero della targa dell'auto, per saperne di più sulla sua vita attuale, abitudini e amicizie nuove che frequenta. L'investigatore privato inizia a seguire gli spostamenti della persona oggetto della sua indagine con appostamenti e pedinamenti, sorvegliandone attentamente gli incontri e tutto ciò risulti essere sospetto. Al termine dell’indagine l’investigatore redige una relazione valida per uso giudiziario nella quale vengono riportati tutti i fatti, gli spostamenti,gli incontri, i luoghi frequentati etc.. Al rapporto investigativo vengono allegati tutti i documenti necessari a dimostrare e sostenere quanto scritto nella relazione stessa tipo foto, video, visure, certificati, scontrini etc. Il compito svolto dall’investigatore privato avviene con la massima discrezione e tutela della privacy, sia per tutelare il cliente sia per quel che riguarda la persona da indagata. Alcune indagini ad esempio consistono nel verificare comportamenti incompatibili con il rapporto matrimoniale tipo gioco d’azzardo, alcolismo, frequentazioni equivoche, frequentazioni di night club. Investigazioni pre-matrimoniali. Indagini per accertare comportamenti contrari all’interesse del minore e per accertare e verificare l’idoneità dei luoghi e persone compatibili con l’affidamento del minore. Indagini, investigazioni e controllo giovani per verificare eventuali assunzioni di sostanze stupefacenti, droghe, alcol, Chat, bullismo, plagio da parte di sette sataniche, sette religiose, assenteismo scolastico, prostituzione giovanile, disagio giovanile, maltrattamento minori. Ricerca di persone scomparse sia in Italia che all’estero. Investigazioni e indagini per la tutela del diritto del lavoro -Indagini e investigazioni per conto di aziende che vogliono tutelare i propri prodotti, marchi e brevetti da contraffazioni e falsificazioni. -Investigazioni per appurare la violazione del patto di non concorrenza- -Indagini finalizzate all’accertamento del diritto di esclusiva territoriale. -Indagini per presunzioni assenteismo e doppio lavoro,controspionaggio industriale, concorrenza sleale, indagini patrimoniali, solvibilità clienti, aziende e privati. Investigazioni su giovani. Le richieste di investigazioni per controllo giovani sono in crescita esponenziale. Sempre più genitori preoccupati per i propri figli si rivolgono all’investigatore privato per verificare ed accertare se il loro figlio frequenta amicizie inaffidabili o fa uso si sostanze stupefacenti, droghe, ecstasy, anfetamine, mdma, eroina, spinelli, cannabis, lsd, cocaina, alcol ecc. Ci vengono richiesti anche controllo giovani per verificare se i figli sono vittime di violenze tipo bullismo, o plagiati da sette religiose. Le ultime statistiche in merito ai consumi dell’alcol da parte dei giovani rilevano che circa un milione di giovani di età compresa tra 12 e i 16 anni è a rischio alcolismo e il più delle volte i genitori non sono a conoscenza degli abusi di alcol da parte dei loro figli.
-Svolgiamo servizi di consulenza per la sicurezza personale Servizi di bonifiche ambientali, bonifiche elettroniche professionali per rilevare microspie, registratori digitali, micro registratori digitali,sistemi satellitari gps gsm,sistemi di ascolto tramite microfoni laser,o tramite microfoni da muro istallati in casa, auto,ufficio,aziende, software spia istallati su pc. Perizie chimiche, foniche, grafiche.
-Servizi e investigazioni speciali per recupero opere d’arte, servizi di scorta personale, tutela da minacce e molestie, consulenza sicurezza. Dove siamo:L’agenzia investigativa Macerata, L’investigativa ha la sede a Porto Potenza Picena nelle marche ed ha un recapito a Civitanova Marche, Macerata. Inoltre la nostra agenzia investigativa è associata alla Federpol, associazione nazionale che raccoglie agenzie investigative dislocate in tutto il territorio nazionale e con le quali abbiamo referenti nelle seguenti regioni: marche,umbria, lazio,toscana,lombardia,piemonte,puglia,emilia Romagna,veneto,sardegna,molise,liguria, valle d’aosta,liguria,Sicilia,calabria,Molise,Piemonte. Inoltre operiamo sia direttamente sia tramite agenzie di investigazione e detective privati dislocati in tutto il mondo ed in particolare nei seguenti stati esteri: Italia, Germania,Francia,Regno Unito,Italia,Spagna,Polonia,Romania,Paesi Bassi,Grecia,Portogallo,Belgio,Repubblica Ceca,Ungheria,Svezia,Austria,Bulgaria,Slovacchia,Danimarca,Finlandia,Porto Rico,Taiwan,Arabia Saudita,Argentina,Albania,Algeria,Australia,Andorra,Austria,Bahamas,Bosnia-Erzegovina,Barbados,Brasile,Belgio,Brunei,Bulgaria,Bielorussia,Colombia,Canada,Capo Verde,Corea del Nord,Repubblica Ceca,Costa d'Avorio,Cile,Costa Rica,Cina,Cipro,Croazia,Cuba,Danimarca,Repubblica Dominicana,Egitto,Emirati Arabi Uniti,Figi,Filippine,Finlandia,Francia,Grecia,Germania,Giappone,Haiti,India,Islanda, ,Indonesia,Irlanda,Kenya,Libia,Lettonia,Lituania,Lussemburg,Macedonia,Mauritius,Madagascar,Messico,Malawi,Micronesia,Maldive, Moldavia,Malesia,Principato di Monaco,Mali,Malta,Sovrano Militare Ordine di Malta,Montenegro,Marocco,Mozambico,Norvegia,Nuova Zelanda,Nicaragua,Paesi Bassi,Perù,Polonia,Porto Rico,Panamá,Portogallo,Nuova Guinea,Regno Unito,Romania,Russia,Slovacchia,Slovenia,Saint Vincent e Grenadine,Samoa,San Marino,Spagna, Príncipe,Stati Uniti d'America,Sudafrica,Serbia,Seychelles,Svezia,Sierra Leone,Svizzera,Singapore,Tanzania,Thailandia,Turchia,Ucraina,Uganda,Ungheria,Uruguay,Città del Vaticano. -Le città italiane dove l’agenzia investigativa L’investigativa opera sono: Civitanova Marche,Macerata,Ancona,Fabriano,Matelica,Fano.Pesaro,Senigallia,Ascoli piceno,Fermo,Morrovalle,Camerino,Porto san Giorgio,Porto sant’elpidio,Foligno,Perugia,Jesi,Camerino,san benedetto del tronto,alba adriatica,silvi marina,villa rosa,terni,rimini,riccione,gradara,san marino,cattolica,Falconara,stirolo,numana,tolentino,san severino marche,comunanza,monte san giusto,corridonia,mogliano,visso, Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant`Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso, Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna, Castelbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d`Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Morro d`Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de` Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo.Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all`Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Casteldelci, Colbordolo, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monte Cerignone, Monte Grimano, Monte Porzio, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montecopiolo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Novafeltria, Orciano di Pesaro, Peglio, Pennabilli, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Leo, San Lorenzo in Campo, Sant`Agata Feltria, 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