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Agenzia Investigativa, Investigazioni private
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L'investigativa, Agenzia di Investigazioni Private, svolge Servizi di
Investigazione nei seguenti settori:
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Investigazioni industriali, controspionaggio, tutela marchi e brevetti, assenteismo
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Investigazioni e Indagini penali.
Investigazioni e Indagini per studi Legali, Assicurazioni.
Bonifiche ambientali e telefoniche da microspie per abitazioni e uffici con l'uso di tecnologie digitali all' avanguardia.
Sicurezza informatica, bonifica PC da software spia, cellulari spia.
Ricerca persone scomparse.
La nostra Agenzia Investigativa opera in Italia e all'estero ed in particolare nelle seguenti Regioni e Città:
Marche - Macerata, Civitanova Marche, Ascoli Piceno, S. Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Urbino.
Umbria - Perugia, Foligno, Terni, Assisi, Spoleto.
Emilia Romagna - Riccione, Rimini, Cattolica, Bologna, Padova, Ravenna, Ferrara.
Lazio - Roma, Viterbo, Rieti.
Abruzzo - L'Aquila, Pescara, Teramo, Giulianova.
Toscana - Firenze, Pisa, Livorno.
L'esperienza ventennale del titolare Investigatore Privato Daniele Sbrollini, acquisita nel
campo delle investigazioni e della sicurezza, la costante ricerca di nuovi sistemi, tecnologie, mezzi,
crescita professionale, la partecipazione a convegni e master di specializzazione, consente di offrire un
valido e professionale supporto a tutte le problematiche delle aziende e dei privati sia in Italia che all'Estero.Considerata la natura dei servizi di investigazione privata offerti e i primari obiettivi che perseguiamo (risultato e riservatezza),
le investigazioni vengono svolte direttamente dal titolare Detective Daniele Sbrollini, in possesso di regolare licenza
di Investigatore Privato rilasciata dalla Prefettura di Macerata.Il contatto cliente-agenzia investigativa avviene esclusivamente con il titolare, che lo informa sulla legalità
dei servizi svolti ( D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali ), sull'utilizzo delle indagini in sede giudiziaria e sulle modalità
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Preambolo
I sottoindicati soggetti sottoscrivono il presente codice di deontologia e di
buona condotta sulla base delle seguenti premesse:
1. diversi soggetti, in particolare gli avvocati e i praticanti avvocati
iscritti nei relativi albi e registri e chi esercita un'attività di
investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, utilizzano dati di
carattere personale per svolgere investigazioni difensive collegate a un
procedimento penale (l. 7 dicembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria. L'utilizzo di questi dati è
imprescindibile per garantire una tutela piena ed effettiva dei diritti, con
particolare riguardo al diritto di difesa e al diritto alla prova: un'efficace
tutela di questi due diritti non è pregiudicata, ed è anzi rafforzata,
dal principio secondo cui il trattamento dei dati personali deve rispettare i
diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali (artt. 1 e 2 del Codice);
2. gli specifici adattamenti e cautele previsti dalla legge o dal presente
codice deontologico non possono trovare applicazione se i dati sono trattati per
finalità diverse da quelle di cui all'art. 1 del presente codice;
3. consapevoli del primario interesse al legittimo esercizio del diritto di
difesa e alla tutela del segreto professionale, i predetti soggetti avvertono
l'esigenza di individuare aspetti specifici delle loro attività professionali,
in particolare rispetto alle informazioni personali di carattere sensibile o
giudiziario. Ciò, al fine di valorizzare le peculiarità delle attività di
ricerca, di acquisizione, di utilizzo e di conservazione dei dati, delle
dichiarazioni e dei documenti a fini difensivi, specie in sede giudiziaria, e di
prevenire talune incertezze applicative che si sono a volte sviluppate e che
hanno portato anche a ipotizzare inutili misure protettive non previste da
alcuna disposizione e anzi contrastanti con ordinarie esigenze di funzionalità.
Il primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa deve essere
rispettato in ogni sede, anche in occasione di accertamenti ispettivi, tenendo
altresì conto dei limiti normativi all'esercizio dei diritti dell'interessato
(artt. 7, 8 e 9 del Codice) previsti per finalità di tutela del diritto di
difesa;
4. il trattamento dei dati per l'attività di difesa concorre alla formazione
permanente del professionista e contribuisce alla realizzazione di un patrimonio
di precedenti giuridici che perdura nel tempo, per ipotizzabili necessità di
difesa, anche dopo l'estinzione del rapporto di mandato, oltre a essere
espressione della propria attività professionale;
5. norme di legge e provvedimenti attuativi prevedono già garanzie e
accorgimenti da osservare per la protezione dei dati personali utilizzati per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere
investigazioni difensive. Tali cautele, che non vanno osservate se i dati sono
anonimi, hanno già permesso di chiarire, ad esempio, a quali condizioni sia
lecito raccogliere informazioni personali senza consenso e senza una specifica
informativa, e che è legittimo utilizzarle in modo proporzionato per esigenze di
difesa anche quando il procedimento civile o penale di riferimento non sia
ancora instaurato. I
predetti accorgimenti e garanzie possono comportare, se non sono rispettati,
l'inutilizzabilità dei dati trattati (art. 11, comma 2, del Codice). Essi
riguardano, in particolare:
a) l'informativa agli interessati, che può non comprendere gli elementi già noti
alla persona che fornisce i dati e può essere caratterizzata da uno stile
colloquiale e da formule sintetiche adatte al rapporto fiduciario con la persona
assistita o, comunque, alla prestazione professionale; essa può essere fornita,
anche solo oralmente e, comunque, una tantum rispetto al complesso dei dati
raccolti sia presso l'interessato, sia presso terzi. Ciò, con possibilità di
omettere l'informativa stessa per i dati raccolti presso terzi, qualora gli
stessi siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni
difensive, tenendo presente che non sono raccolti presso l'interessato i dati
provenienti da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale
da interagire direttamente con l'interessato (art.13, comma 5, lett. b) del
Codice);
b) il consenso dell'interessato, che non va richiesto per adempiere a obblighi
di legge e che non occorre, altresì, per i dati anche di natura sensibile
utilizzati per perseguire finalità di difesa di un diritto anche mediante
investigazioni difensive. Ciò, sia per i dati trattati nel corso di un
procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia
nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al
fine di verificare con le parti se vi sia un diritto da tutelare utilmente in
sede giudiziaria, sia nella fase successiva alla risoluzione, giudiziale o
stragiudiziale della lite. Occorre peraltro avere cura di rispettare, se si
tratta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il
principio del "pari rango", il quale giustifica il loro trattamento quando il
diritto che si intende tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, è "di
rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (artt. 24,
comma 1, lett. f) e 26, comma 4, lett. c) del Codice; aut. gen. nn. 2/2007,
4/2007 e 6/2007; Provv. del Garante del 9 luglio 2003);
c) l'accesso ai dati personali e l'esercizio degli altri diritti da parte
dell'interessato rispetto al trattamento dei dati stessi; diritti per i quali è
previsto, per legge, un possibile differimento nel periodo durante il quale, dal
loro esercizio, può derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria (art. 8, comma 2, lett. e) del Codice);
d) il flusso verso l'estero dei dati trasferiti solo per finalità di svolgimento
di investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, per il tempo a ciò strettamente necessario, trasferimento
che non è pregiudicato né verso Paesi dell'Unione europea, né verso Paesi terzi
(artt. 42 e 43,comma 1, lett. e) del Codice);
e) la notificazione dei trattamenti, che non è richiesta per innumerevoli
trattamenti di dati effettuati per far valere odifendere un diritto in sede
giudiziaria, o per svolgere investigazioni difensive (art. 37, comma 1, del
Codice; del. 31marzo 2004, n. 1 e nota di chiarimenti n. 9654/33365 del 23
aprile 2004);
f) la designazione di incaricati e di eventuali responsabili del trattamento,
considerata la facoltà di avvalersi di soggetti che possono utilizzare
legittimamente i dati (colleghi, collaboratori, corrispondenti, domiciliatari,
sostituti, periti, ausiliari e consulenti che non rivestano la qualità di
autonomi titolari del trattamento: artt. 29 e 30 del Codice);
g) i dati particolari quali quelli genetici, per i quali sono previste già
alcune cautele in particolare per ciò che riguarda il principio di
proporzionalità, le misure di sicurezza, il contenuto dell'informativa agli
interessati e la manifestazione del consenso (art. 90 del Codice; aut. gen. del
Garante del 22 febbraio 2007);
h) l'informatica giuridica ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice, per la quale
apposite disposizioni di legge hanno individuato opportune cautele per tutelare
gli interessati senza pregiudicare l'informazione scientifico-giuridica;
i) l'utilizzazione di dati pubblici e di altri dati e documenti contenuti in
pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque,
nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato
civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali
riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;
6. rispetto a questo quadro, il presente codice individua alcune regole
complementari di comportamento le quali costituiscono una condizione essenziale
per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati, ma non hanno diretta
rilevanza sul piano degli illeciti disciplinari; esse non pregiudicano, quindi,
la distinta e autonoma valenza delle norme deontologiche professionali e le
scelte adottate al riguardo dai competenti organismi di settore, in particolare
rispetto al codice deontologico forense. Peraltro, l'inosservanza di
quest'ultimo può assumere rilievo ai fini della valutazione della liceità e
correttezza del trattamento dei dati personali;
7. utile supporto alla protezione dei dati proviene anche da ulteriori princìpi
già riconosciuti, in materia, dal codice di procedura penale e dallo stesso
codice deontologico forense (in particolare, per quanto riguarda il dovere di
segretezza e riservatezza, anche nei confronti di ex clienti, la rivelazione di
notizie riservate o coperte dal segreto professionale, la rivelazione al
pubblico del nominativo di clienti, la registrazione di colloqui tra avvocati e
la corrispondenza tra colleghi), nonché da altre regole di comportamento
individuate dall'Unione delle camere penali italiane o da ulteriori organismi
sottoscrittori del presente codice deontologico. Capo I - Principi generali Art.
1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente codice devono essere rispettate nel trattamento
di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento,
anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase
propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase
successiva alla sua definizione, da parte di:
a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi
registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma
individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in
sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche
avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati
stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;
b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un
difensore (aut. gen. n. 6/2007, punto n. 2), svolgano in conformità alla legge
attività di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art.
222 norme di coordinamento del c.p.p.).
2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, a chiunque tratti
dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi
professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato,
attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità.Capo II -
Trattamenti da parte di avvocati Art. 2. Modalità di trattamento 1. L'avvocato
organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le
modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto
l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli
interessati,
applicando i princìpi di finalità, necessità, proporzionalità e non eccedenza
sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle
garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle
informazioni che utilizza e dei possibili rischi.
2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal
titolare del trattamento il quale resta individuato, a seconda dei casi, in:
a) un singolo professionista;
b) una pluralità di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o
che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a
concorrere all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari;c) un'associazione tra professionisti o una società di professionisti.
3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto agli
incaricati del trattamento da designare e ai responsabili del trattamento
prescelti facoltativamente (artt. 29 e 30 del Codice), sono formulate concrete
indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti devono osservare, a
seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o
senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito,
investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo
titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a
compiti di collaborazione
amministrativa.
4. Specifica attenzione è prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire
l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:
a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un
alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi
specifici per gli interessati;
b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;
c) esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio;
d) utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del
ricorso a tecniche invasive;
e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o
supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o
documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e
perizie, relazioni redatte da investigatori privati);
f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e
ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche
telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove;
g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo
per ottenerli;
h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.
5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede
giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della pendenza di un procedimento,
sempreché i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del
diritto di difesa, in conformità ai princìpi di proporzionalità, di pertinenza,
di completezza e di non eccedenza rispetto alle finalità difensive (art. 11 del
Codice).
6. Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza:
a) i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi,
ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte
lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni
utilizzabili a fini difensivi;
b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di
indagini difensive, in particolare ai sensi degli articoli 391-bis, 391-ter e
391-quater del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di
copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale,
anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei
medesimi articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati eccedenti e
non pertinenti rispetto alle finalità difensive, tali dati, qualora non possano
essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli
altri dati raccolti.
Art. 3. Informativa unica
1. L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei
locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet,
anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul
trattamento dei dati personali (art.13 del Codice) e le notizie che deve
indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.
Art. 4. Conservazione e cancellazione dei dati
1. La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di
un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto
il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti
all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere
conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora
risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della
parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro
utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La valutazione è
effettuata tenendo conto della
tipologia dei dati. Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo
normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, sono
custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al
medesimo obbligo.
2. Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense in ordine alla
restituzione al cliente dell'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo
quanto diversamente stabilito dalla legge, è consentito, previa comunicazione
alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o
ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli
affari trattati e le relative copie.
3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la
documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al
difensore che subentra formalmente nella difesa.
4. La titolarità del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o
cessazione dell'esercizio della professione. In caso di cessazione anche per
sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto
nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli
affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è
consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione
per finalità difensive.
Art. 5. Comunicazione e diffusione di dati
1. Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate
informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalità di
tutela dell'assistito, ancorché non concordato con l'assistito medesimo, nel
rispetto dei princìpi di finalità, liceità, correttezza, indispensabilità,
pertinenza e non eccedenza di cui al Codice (art. 11), nonché dei diritti e
della dignità dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del
codice deontologico forense.
Art. 6. Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore
1. In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha
diritto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Codice
che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un
consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è
consegnata copia del provvedimento.
2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di
traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli artt. 8,
comma 2, lett. f) e 24, comma 1, lett. f) del Codice, l'avvocato attesta al
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la
sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo
svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilità dei dati,
senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento
penale.
Capo III - Trattamenti da parte di altri liberi professionisti e ulteriori
soggetti
Art. 7. Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo quanto
applicabile per legge unicamente all'avvocato:
a) a liberi professionisti che prestino o su mandato dell'avvocato o unitamente
a esso o, comunque, nei casi e nella misura consentita dalla legge, attività di
consulenza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria o per lo svolgimento delle investigazioni difensive;
b) agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto risulti
obiettivamente incompatibile in relazione alla figura soggettiva o alla funzione
svolta.
Capo IV - Trattamenti da parte di investigatori privati Art. 8. Modalità di
trattamento
1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non automatizzato dei
dati personali secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa
investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati.
Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito
incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui al presente
codice.
3. L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si
intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale
l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che
giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve
essere conclusa.
4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e può
avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto
del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora
tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme le
prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili contenute in atti
autorizzativi del Garante.
5. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali
responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli
artt. 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato formula concrete indicazioni
in ordine alle modalità da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale,
sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite.
Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla
collaborazione a essi richiesta.
6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere
informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di
permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare
riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.
Art. 9 Altre regole di comportamento
1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di
obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai princìpi di liceità
e correttezza del trattamento sanciti dal Codice:
a) l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche
mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo per ottenerli;
b) il ricorso ad attività lecite di rilevamento, specie a distanza, e di
audio/videoripresa;
c) la raccolta di dati biometrici.
2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di
cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del presente codice.
Art. 10. Conservazione e cancellazione dei dati
1. Nel rispetto dell'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice i dati personali
trattati dall'investigatore privato possono essere conservati per un periodo non
superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A
tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli
periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.
2. Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve
cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al
difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico, i quali possono consentire,
anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale
strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attività svolta, a i soli
fini dell'eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio
operato. Se è stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha
conferito l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale
necessario
per dimostrare la liceità e correttezza del proprio operato, per il tempo a ciò
strettamente necessario.
3. La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata,
ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del
giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per
la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.
Art. 11. Informativa
1. L'investigatore privato può fornire l'informativa in un unico contesto ai
sensi dell'articolo 3 del presente codice, ponendo in particolare evidenza
l‘identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura
facoltativa del conferimento dei dati.
Capo V - Disposizioni finali
Art. 12. Monitoraggio dell'attuazione del codice
1. Ai sensi della art. 135 del Codice, i soggetti che sottoscrivono il presente
codice avviano forme di collaborazione per verificare periodicamente la sua
attuazione anche ai fini di un eventuale adeguamento alla luce del progresso
tecnologico, dell'esperienza acquisita o di novità normative.
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente codice si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.
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Può essere ritenuto lecito in quanto finalizzato all'accertamento di condotte truffaldine (Cassazione Sezione Lavoro n. 5629 del 5 maggio 2000, Pres. Trezza, Rel. Spanò). Lo Statuto dei Lavoratori stabilisce, all'art. 2, che il datore di lavoro non può impiegare per la vigilanza sull'attività lavorativa le guardie giurate e all'art. 3 che i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza sul lavoro devono essere comunicati ai dipendenti interessati. P.D., dipendente della Banca Popolare di Rieti, incaricato di svolgere, nelle ore antimeridiane, attività esterna visitando i clienti e proponendo loro i servizi dell'azienda, è stato licenziato con l'addebito di avere trascorso le mattinate oziando all'interno della propria autovettura e uscendone solo per recarsi al bar, acquistare i giornali, entrare nei supermercati e guardare le vetrine, senza prendere contatti con le persone poi indicate nei rapportini di servizio. Questo comportamento è stato accertato dalla Banca con l'impiego di un investigatore privato. P.D. ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Rieti, sostenendo tra l'altro l'inutilizzabilità dei controlli svolti sul suo operato, in quanto effettuati in violazione degli articoli 2 e 3 St. Lav. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Rieti, hanno ritenuto legittimo il licenziamento. Il Tribunale ha affermato che il controllo eseguito mediante un investigatore privato non poteva considerarsi vietato in questo caso, dagli artt. 2 e 3 St. Lav., sia perché diretto a verificare non già la diligenza nell'espletamento delle mansioni affidate al lavoratore ma solamente un comportamento truffaldino, sia perché espletato non sul luogo di lavoro ma sulla pubblica via, nei luoghi prescelti da P.D. per trascorrere la mattinata in attività che nulla avevano a che fare con i compiti affidatigli. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5629 del 5 maggio 2000, Pres. Trezza, Rel. Spanò) ha rigettato il ricorso del lavoratore. L'art. 2, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 - ha osservato la Corte - fa divieto ai datori di lavoro di adibire le guardie particolari giurate alla vigilanza sull'attività lavorativa e a queste ultime di accedere nei locali ove tale attività è in corso; i due precetti, letti congiuntamente, appaiono ben chiari nel senso che è vietato ogni controllo sul modo della prestazione d'opera all'interno dell'azienda mediante personale avente compiti di mera vigilanza; nulla si dispone per la verifica dell'attività svolta al di fuori dei locali aziendali, da parte di soggetti, quindi, non inseriti nel normale ciclo produttivo, la cui prestazione non può essere collocata nell'ambito dei poteri di direzione, controllo tecnico e sorveglianza. In ogni caso - ha affermato la Corte - è consentita la verifica circa l'eventuale realizzazione di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa e a tal fine non è vietato il ricorso alla collaborazione di investigatori privati, in considerazione della libertà della difesa privata. Pertanto, ha concluso la Corte, la sentenza impugnata deve ritenersi conforma a diritto sia perché ha ritenuto lecito il ricorso ad investigatori privati al fine di verificare come B.P. impiegava il tempo trascorso fuori dalla sede della Banca, sia perché finalizzato a verificare comportamenti che ben potevano integrare il delitto di truffa. HOME
ACCESSO ABUSIVO AL SISTEMA INFORMATICO (art. 615 TER c.p.)
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio , o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone , ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa ; negli altri casi si procede d'ufficio. L'art. 615 ter c.p., norma simbolo della lotta contro i c.d. crimini informatici, necessita per essere compresa, nella sua reale valenza, di alcune premesse terminologiche e convenzionali che lo stesso legislatore utilizza per meglio delimitarne il campo operativo. Le prime espressioni da analizzare ed esplicitare, procedendo in modo logico e consequenziale, sono: "l'accesso" ad un sistema informatico e telematico e "l'abusività" dello stesso. Innanzitutto, con il termine "accesso" il legislatore vuole riferirsi, come si evince dallo stesso contesto letterale del primo comma, all'azione di chi si introduce in un sistema informatico. L'accesso, a cui si riferisce il legislatore, non appare essere quello relativo al semplice collegamento fisico, ma a quello logico in cui è possibile instaurare un dialogo con l'elaboratore; situazione questa ottenibile generalmente dopo aver superato le barriere erette a sicurezza dell'inviolabilità dello stesso sistema. Infatti, con la semplice espressione "accesso ad un sistema" si intende indicare qualunque attività che, prescindendo dal superamento di barriere e muri di sicurezza, mette in comunicazione un computer chiamante con un computer risponditore. Quello che rileva ai fini dell'art. 615 ter c.p. è solo l'accesso che consente un dialogo più ampio e profondo con il sistema, tale da poter far agire come dominus dello stesso l'agente che può così copiare, eliminare, inserire o semplicemente modificare i dati e le informazioni contenute nel sistema violato. A questo discorso si collega il concetto di abusività dell'accesso: non tutti gli accessi con cui si riesce ad instaurare una stretta comunicazione con la macchina sono rilevanti ex art. 615 ter c.p., rilevando penalmente solo quelli, in ampio senso, non autorizzati. Per quanto riguarda gli elementi costitutivi della fattispecie, il primo punto da esaminare è l'individuazione di cosa s'intenda indicare con l'espressione "sistema ... protetto da misure di sicurezza". La dottrina più attenta nota che: "la precisazione era senza dubbio doverosa: l'assenza di una fisicità direttamente percepibile e la possibilità di connettersi con estrema facilità con sistemi di varia natura e portata ha imposto al legislatore di definire l'antigiuridicità degli accessi, limitandola a quelli posti in essere in presenza di sistemi di sicurezza". La premessa logica è rappresentata, quindi, dalla volontà palese e manifesta del titolare del diritto di escludere i terzi da un'area informatica che lo stesso ritiene di proprio esclusivo dominio. In altre parole, non è sufficiente il semplice accesso ad un sistema per la venuta in essere del reato di cui all'art. 615 ter c.p., ma è necessario un quid pluris che metta "in guardia" i soggetti che potrebbero venire, per svariati motivi leciti e illeciti, a contatto con il "muro, più o meno spesso, di sicurezza" eretto a difesa della zona informatica di esclusivo dominio. Altro elemento degno di nota, perché oggetto di numerose critiche, è quello relativo alla condotta: "chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito...". Il primo comma prevede come fulcro del momento offensivo del fatto di reato, in estrema sintesi, l'attraversare abusivamente la soglia del sistema protetto sfondandone, virtualmente, la "porta chiusa". Naturalmente, il semplice fatto di entrare in un sistema protetto contiene in sé un carattere meno offensivo di chi, riuscendo a violare la sicurezza, si introduce nel sistema distruggendone o danneggiandone parzialmente o totalmente i dati e le informazioni in esso contenute (art. 615 ter c.p., comma 2, n. 2). Rilevante è il problema dell'identificazione del luogo in cui il reato di accesso abusivo si ritiene consumato. In genere questo reato è commesso da un soggetto che tramite un collegamento via modem, o di altro tipo, si mette in comunicazione, trovandosi in un luogo fisico posto anche a notevole distanza, con il sistema da violare. Il reato deve considerarsi realizzato e perfezionato nel luogo dove ha sede il sistema bersaglio e non nel luogo in cui il soggetto agente si trovi fisicamente ad operare. La sentenza della Corte di Cassazione (V Penale) del 6 dicembre 2001 si occupa di scandagliare e riportare in superficie la stessa natura delle protezioni di sicurezza rilevanti ex art. 615 ter. Le protezioni poste come barriera esterna assumono rilevanza in quanto manifestazione chiara della volontà concreta di chi dispone del sistema di escluderne terzi dall'accesso e dal contenuto in esso custodito. Il reato non fossilizza l'attenzione sul disvalore prodotto dall'effrazione, ma, come si evince dal testo della norma, sul fatto di contravvenire alle disposizioni del titolare. Quest'ultimo assunto, però, non deve indurre ad equiparare la tutela dell'art. 615 ter c.p. a quella della violazione di domicilio, perché come la Corte stessa puntualizza: "L'art. 615 ter comma 1 c.p. punisce non solo chi s'introduce abusivamente in un sistema informatico, ma anche chi "vi si mantiene contro la volontà esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo". Ne consegue che la violazione dei dispositivi di protezione del sistema informatico non assume rilevanza di per sé, bensì solo come manifestazione di una volontà contraria a quella di chi del sistema legittimamente dispone. Non si tratta perciò di un illecito caratterizzato dall'effrazione dei sistemi protettivi, perché altrimenti non avrebbe rilevanza la condotta di chi, dopo essere legittimamente entrato nel sistema informatico, vi si mantenga contro la volontà del titolare. Ma si tratta di un illecito caratterizzato appunto dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare, come avviene nel delitto di violazione di domicilio, che è stato notoriamente il modello di questa nuova fattispecie penale, tanto da indurre molti a individuarvi, talora anche criticamente, la tutela di un "domicilio informatico"... ma deve ritenersi che, ai fini della configurabilità del delitto, assuma rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all'accesso al sistema informatico, anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema...destinati a regolare l'ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi".Per concludere, la Corte, prendendo spunto dalla disciplina dettata in tema di violazione di domicilio, giunge ad affermare che commette il reato di cui all'art. 615 ter chi, autorizzato all'accesso per una o più determinate finalità utilizzi "il titolo di legittimazione" per uno scopo diverso da quello pattuito e a cui era subordinato l'accesso. 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Corte Suprema di
Cassazione
Sez. 6, Sentenza n. 7387 del 11/01/2005 Ud. (dep. 25/02/2005 ) Rv. 231459
Presidente: Fulgenzi R. Estensore: Deriu L. Relatore: Deriu L. Imputato: Goumaz.
P.M. Veneziano GA. (Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Torino, 10 Gennaio 2003)
673098 PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - segreto -
professionale - Investigatori privati autorizzati - Opponibilità del segreto
relativamente ad indagini effettuate all'estero da investigatore straniero -
Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di segreto professionale, l'ordinamento processuale comprende, tra
coloro che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione della propria professione, gli investigatori privati autorizzati,
categoria nella quale rientrano, con riguardo ad indagini effettuate all'estero,
anche soggetti stranieri legittimati secondo l'ordinamento del proprio Paese,
sempre che esistano disposizioni pattizie relative al riconoscimento del titolo.
Anche per tali soggetti, qualora rifiutino di indicare la fonte delle
informazioni poste ad oggetto della loro deposizione, è dunque esclusa la
punibilità per il delitto di testimonianza reticente (fattispecie relativa ad un
investigatore privato elvetico, che aveva rifiutato di indicare, deponendo come
teste in un procedimento civile, la fonte di informazioni patrimoniali acquisite
in Svizzera. In motivazione la Corte ha posto tra l'altro in evidenza le norme
che equiparano agli investigatori italiani quelli appartenenti a Paesi
dell'Unione europea, e l'accordo intervenuto tra quest'ultima e la
Confederazione elvetica relativamente al riconoscimento "dei diplomi, dei
certificati e di altri titoli").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200, Nuovo Cod. Proc. Pen.
art. 327 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 222, Cod. Pen. art. 372,
Cod. Pen. art. 384 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/02/1994 num. 146, Legge
15/11/2000 num. 364, Tratt. Internaz. 21/06/1999 art. 9, Regio Decr. 18/06/1931
num. 773 art. 134 CORTE COST.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza
- segreto - professionale -
Investigatori privati autorizzati - Opponibilità del segreto relativamente ad
indagini effettuate all'estero da investigatore straniero - Sussistenza -
Condizioni - Fattispecie.
In tema di segreto professionale, l'ordinamento processuale comprende, tra
coloro che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione della propria professione, gli investigatori privati autorizzati,
categoria nella quale rientrano,
con riguardo ad indagini effettuate all'estero, anche soggetti stranieri
legittimati secondo l'ordinamento del proprio Paese, sempre che esistano
disposizioni pattizie relative al riconoscimento del titolo. Anche per tali
soggetti, qualora rifiutino di indicare la fonte delle informazioni poste ad
oggetto della loro deposizione, è dunque esclusa la punibilità per il delitto di
testimonianza reticente (fattispecie relativa ad un investigatore privato
elvetico, che aveva rifiutato di indicare, deponendo come teste in un
procedimento civile, la fonte di informazioni patrimoniali acquisite in
Svizzera. In motivazione la Corte ha posto tra l'altro in evidenza le norme che
equiparano agli investigatori italiani quelli appartenenti a Paesi dell'Unione
europea, e l'accordo intervenuto tra quest'ultima e la Confederazione elvetica
relativamente al riconoscimento "dei diplomi, dei certificati e di altri
titoli").
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INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI SU AUTOVEICOLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 8.2.2000 confermava la sentenza
22.6.1999 del gip del Tribunale della stessa città di condanna per il reato di
cui agli artt. 81 c.p. e 73, c. 5. D.P.R. 309/90 di:
- L.E. (capi 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13) alla pena di anni 4, mesi 8 di
reclusione e lire 40.000.000 di multa:
- D.P. L. (capi 8, 14) alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione e lire
30.000.000 di multa;
- M. M. (capo 12) alla pena di anni uno di reclusione e lire 3.000.000 di multa.
La sentenza respinge le questioni preliminari sollevate dalle difese. In
particolare ritiene infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 266 c.p.p., nella parte in cui consente l'intercettazione di
conversazioni fra presenti all'interno di un domicilio privato: in primo luogo
perché l'autoveicolo non è assimilabile al domicilio o al luogo di privata
dimora; in secondo luogo perché la collocazione del mezzo intercettivo in
abitazione privata non comporta necessariamente l'intrusione clandestina nel
domicilio altrui.
Quanto alla prova della responsabilità, la stessa sentenza esamina
dettagliatamente, imputato per imputato, il tenore delle conversazioni
intercettate, deducendo dal loro tenore che le domande e le risposte evidenzino
in modo non equivoco la partecipazione al traffico delle sostanze stupefacenti.
Ricorre il L. in proprio dolendosi in primo luogo del fatto che il Tribunale di
Catanzaro, nel procedimento principale a carico di altri coimputati, ha rimesso
gli atti alla Corte costituzionale in ordine alla questione di cui all'art. 266
c.p.p., mentre la Corte d'appello ha rigettato la relativa eccezione
preliminare. In secondo luogo lamenta la violazione di legge e la mancanza di
motivazione in punto responsabilità. In terzo luogo contesta il mancato
riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73
d.p.r. 309/90. Infine contesta la sproporzione della pena inflitta rispetto alla
materialità dei fatti.
Ricorre, altresì, la difesa del M., per violazione degli artt. 268, c. 3, c.p.p.,
e 271, c. 1, c.p.p. per quanto riguarda l'utilizzabilità delle intercettazioni
in quanto non effettuate presso gli impianti esistenti presso la Procura della
Repubblica. In secondo luogo lamenta la mancanza di riscontri ai pretesi esiti
delle intercettazioni. In terzo luogo si duole della determinazione della pena
inflitta.
Infine la difesa del D. P. ribadisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni
(limitatamente al capo 8 perché effettuate dagli impianti della polizia
giudiziaria senza che ricorressero le condizioni legittimanti la deroga prevista
dall'art. 268, c. 3, c.p.p. e, conseguentemente, lamenta la mancanza di
motivazione sul punto. Infine si duole della mancanza di motivazione
relativamente alla sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 266, c.
2, c.p.p..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il materiale probatorio, la cui utilizzabilità è posta in discussione dalle
difese sia quanto ai contenuti, sia quanto ai modi di acquisizione, è costituito
essenzialmente da intercettazioni ambientali e telefoniche.
Non solo, ma ove l'utilizzabilità venga ritenuta, si pone in discussione la
legittimità costituzionale delle norme che eventualmente la consentano sia per
quanto concerne il dettato implicito.
E' necessario, pertanto, procedere ad alcune essenziali distinzioni.
2. In primo luogo va chiarito che le intercettazioni telefoniche si distinguono
nettamente da quelle ambientali, dove le prime devono essere necessariamente
eseguite attraverso impianti installati nelle Procure della Repubblica ex art.
368 c.p.p., salvo che gli impianti risultino insufficienti o inidonei ed
esistano eccezionali ragioni di urgenza onde il P.M. dispone con provvedimento
motivato il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o
in dotazione alla polizia giudiziaria. Le seconde, invece, per le loro
caratteristiche specifiche (essendo di volta in volta eseguite mediante speciali
apparecchiature) non possono essere assoggettate a regole predeterminate.
In questo senso la giurisprudenza di questa Corte (in particolare di questa
Sezione) si è più volte espressa in relazione al mezzo tecnico adottato nei
singoli casi. La condizione essenziale è che, nel compimento della
intercettazione "non telefonica" non vengano lesi diritti fondamentali della
personalità.
3. Posta questa premessa, appare comunque di tutta evidenza che
l'intercettazione effettuata nell'abitacolo di un'autovettura non è equiparabile
a quella effettuata in un "luogo di privata dimora".
Si è giustamente affermato (Cass., sez. VI, 5.10.2000, Alice) che il concetto di
privata dimora è più ampio di quello di abitazione e rientra in esso qualsiasi
luogo dove taluno si sofferma per compiere, anche in modo contingente o
transitorio, lecitamente atti della propria vita privata, quali manifestazioni
dell'attività individuale per i motivi più diversi, dallo studio, alla cultura,
allo svago, al lavoro professionale o artigianale, al commercio, all'industria,
all'attività politica, ecc..Tendenzialmente il luogo di privata dimora è costituito da cose immobili, a
incominciare dall'alloggio (di proprietà o in locazione) nel quale si conduce la
propria privata esistenza, alla stanza d'albergo, allo studio professionale,
alla bottega, al negozio, all'impianto industriale.
Solo in casi particolari è costituito da un bene mobile, quale la tenda
precariamente ancorata al suolo (per motivi di turismo, commerciali, politici,
ecc.) o da mezzi di trasporto, purché sussista l'attualità dell'uso per finalità
private. Così è la roulotte o il camper adibito permanentemente dal nomade ad
abitazione, o precariamente dallo sfollato o dal turista, la barca per il
navigatore anche occasionale, la cabina del camion per l'autista che si ferma a
riposare, al limite l'autovettura in cui lo sfrattato o il barbone trascorre la
notte.
In linea generale, invece, il mezzo di trasporto non ha le caratteristiche
tipiche del luogo di privata dimora, proprio in relazione alla funzione del
mezzo, che è quella di trasferire da un luogo ad un altro cose o persone, quali
il proprietario o il possessore del mezzo e gli eventuali ospiti degli stessi.
Che, se poi nel trasferimento o nella sosta si sviluppano conversazioni
"private" fra gli occupanti il veicolo, il fatto non si discosta da quello in
cui le persone conversino fra loto in un luogo pubblico o aperto al pubblico.
La riprova a livello giurisprudenziale si ha in relazione alla circostanza
aggravante di cui all'art. 625, c. 1, n. 1), c.p., non contestata e non comunque
riconosciuta di regola in relazione al furto su cose detenute all'interno di
un'autovettura (sempre che essa non sia eccezionalmente utilizzata come precaria
abitazione).
Ora, se la violazione di domicilio non è riscontrabile nell'introduzione abusiva
in un'autovettura altrui, né è ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 625, c.
1., n. 1), c.p. per il furto su cose detenute all'interno di un veicolo, non si
comprende come a livello processuale (ai fini delle intercettazioni ambientali)
gli stessi mezzi di trasporto debbano trasformarsi in luoghi di privata dimora.
Gli eventuali isolati precedenti giurisprudenziali in questo senso non appaiono
convincenti sotto il profilo logico, e contrastano comunque con la
considerazione che i fatti che si verificano all'interno di un'autovettura sono
normalmente percepibili sia visivamente (si pensi all'ipotesi di cui all'art.
527 c.p.), sia sonoramente anche dall'esterno.
A prescindere da queste considerazioni, l'estensione della nozione di privata
dimora all'autoveicolo può avere effetti irragionevoli, moltiplicando la
potenzialità della privatezza della dimora a qualunque situazione in cui due o
più persone, a prescindere dal luogo in cui si trovano, pretendano che le loro
conversazioni rimangano segrete.
Le norme costituzionali, in realtà, tutelano la segretezza della corrispondenza
e l'inviolabilità del domicilio, non anche le comunicazioni fra persone
presenti. Chi comunica verbalmente con altri in luoghi non giuridicamente
protetti non può invocare il segreto, né può pretendere una deroga al principio
fissato dall'art. 266, c. 2, c.p.p. che consente l'intercettazione fra persone
presenti, previa autorizzazione a norma degli artt. 267 segg. c.p.p..
4. Per quanto concerne le intercettazioni ambientali effettuate nell'ambito di
mura domestiche, appare d'altra parte illuminante l'ordinanza 11.7.2000, n. 304,
della Corte Costituzionale, nella quale si afferma che l'art. 268 c.p.p.
"prevede la possibilità di effettuare intercettazioni di comunicazioni fra
presenti anche ove queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., ma
non ne disciplina le relative modalità, che spetta al legislatore determinare
nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione; modalità, peraltro, che non
richiedono necessariamente un'intrusione arbitraria nel domicilio".
Il che, in altri termini, pur nella debita critica al legislatore per le sue
carenze, equivale all'affermazione che, al livello della legislazione vigente,
non esiste una presunzione assoluta di illegalità delle intercettazioni
ambientali effettuate nei domicili privati. Ma, in tale situazione, è a carico
di chi si duole la prova dell'avvenuta violazione della previsione di cui
all'art. 614 c.p.. In assenza di tale prova l'intercettazione si deve presumere
legittima.
5. Diversamente è a dirsi per le intercettazioni telefoniche, le quali non
possono sfuggire, per le loro caratteristiche proprie, alla disciplina dettata
dall'art. 286 c.p.p.. Tale disciplina appare chiarissima, nel senso che
subordina l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati stabilmente
presso le Procure della Repubblica al duplice requisito della loro insufficienza
o inidoneità e delle "eccezionali ragioni di urgenza".
Nella specie queste ultime ragioni non appaiono esplicitate, onde la questione
circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite al di fuori
degli impianti fissi e predeterminati per legge appare del tutto fondata.
E' pur vero che, avendo il giudice di merito trattato alla stessa stregua l'un
tipo e l'altro di intercettazioni, è onere della difesa dare contezza non solo
di quali intercettazioni inutilizzabili si sia tenuto conto, ma anche di quale
incidenza esse abbiano avuto nella valutazione probatoria.
In concreto le doglianze difensive appaiono del tutto generiche, limitandosi a
contestare nel complesso (a prescindere dai modi) le intercettazioni stesse.
Unica eccezione nell'ambito delle doglianze appare quella relativa al D.P., che
si appunta sulla intercettazione (telefonica) non rispondente ai requisiti di
cui all'art. 268 c.p.p., relativamente all'imputazione di cui al capo 8). Sotto
questo profilo la doglianza appare fondata e la sentenza deve essere annullata
con rinvio, limitatamente al punto ora detto, affinché il giudice del rinvio
valuti se sulla scorta del residuo materiale probatorio sussistano elementi di
responsabilità e, in difetto, affinché ridetermini la pena per il restante reato
di cui al capo 14).
7. Le altre doglianze attinenti sia alla responsabilità, sia alla entità delle
pene inflitte, appaiono doglianze in fatto, come tali precluse al giudizio di
legittimità proprio di questa Corte. Altrettanto è a dirsi per il lamentato
diniego di applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art.
73, c. 5, D.P.R. 309/90 relativamente al L., in ordine alla quale la sentenza
impugnata appare adeguatamente motivata.
8. In questo quadro la sollevata eccezione di legittimità costituzionale
dell'art. 266, c. 2, c.p.p. appare manifestamente infondata. Da un lato perché
la già menzionata ordinanza 304/2000 della Corte costituzionale ha già dato
esauriente risposta, dall'altro perché la differenza strutturale fra
intercettazioni telefoniche e intercettazioni ambientali non consente una
equiparazione di trattamento giuridico anche a fini processuali.
9. Consegue il rigetto dei ricorsi del D.P. e del M. con la condanna dei
medesimi in solido al pagamento delle spese processuali, e l'accoglimento del
ricorso del D.P. nei limiti sopra precisati.
PER QUESTI MOTIVI
annulla la sentenza impugnata nei confronti di D.P. L., limitatamente
all'imputazione di cui al capo 8), e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad
altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso del D.P.;
rigetta i ricorsi L.E. e di M. M.G., che condanna in solido al pagamento delle
spese processuali;
dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità
costituzionale.
HOME
Art. 1
1. Prima dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserita la
seguente rubrica:
«Capo I - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI».
Art. 2
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le
parole: «del cittadino non abbiente,» è inserita la seguente: «indagato,» e dopo
la parola: «imputato,» è inserita la seguente: «condannato,».
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito
dal seguente:
«3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per
ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed
incidentali, comunque connesse».
3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
«qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa» sono soppresse.
4. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
5. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
6. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono
aggiunti i seguenti:
«9-bis. Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere
che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto
del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attività
economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in ordine
all'istanza, può trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla
Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona
proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al
questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione
nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti
richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e
familiari e alle attività economiche eventualmente svolte, che potranno essere
acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza».
Art. 3
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole da:
«lire otto milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«lire diciotto milioni».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1º luglio 2001.
Art. 4
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n.
217, la parola: «strettamente» è soppressa.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n.
217, dopo le parole: «consulenti tecnici di parte,» sono inserite le seguenti:
«investigatori privati autorizzati,».
3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito
dal seguente:
«2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui al
comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai
fini della prova».
4. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le
parole: «un secondo difensore di fiducia» sono aggiunte le seguenti: «,
eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio
1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato,
dell'imputato o del condannato».
5. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
Art. 5
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n.
217, dopo le parole: «la sua famiglia anagrafica» sono aggiunte le seguenti:
«nonché del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei
componenti il nucleo familiare».
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.
3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito
dal seguente:
«3. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la
disposizione di cui al comma 1. L'istanza deve essere accompagnata da una
certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di
quanto in essa affermato».
4. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
«dai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».
5. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito
dal seguente:
«5. Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la
documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni.
In caso di impossibilità a produrre la documentazione di cui al presente comma e
al comma 3, questa può essere sostituita da un'autocertificazione».
6. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito
dal seguente:
«6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle
indicazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità
dell'istanza».
7. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
«previste dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal comma
1» e le parole da: «con le sanzioni» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue
l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 ed il recupero
delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile».
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le
parole: «ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza,» sono
inserite le seguenti: «a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179,
comma 2, del codice di procedura penale,».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
inserito il seguente:
«1-bis. Il giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1
anche quando ha richiesto le informazioni di cui all'articolo 1, commi 9-bis e
9-ter, all'esito delle quali può revocare il beneficio con diritto di
ripetizione delle somme a carico dell'interessato».
3. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n.
217, le parole: «, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni
previste dall'articolo 5,» sono soppresse.
Art. 7.
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «4,
comma 4,» sono soppresse.
Art. 8.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio
1998, n. 11, l'interessato può nominare, per la partecipazione a distanza al
procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un secondo
difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza».
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori). - 1. Chi è
ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente tecnico
residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento.
2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può
altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente
nel distretto di corte d'appello ove ha sede il giudice competente per il fatto
per cui si procede, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva».
Art. 10.
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
«dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti:
«dai commi 1, lettera c), e 4 dell'articolo 5» e le parole: «o a presentare la
prescritta documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «o a presentare la
documentazione richiesta».
Art. 11.
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le
parole: «al consulente tecnico» sono inserite le seguenti: «o all'investigatore
privato autorizzato».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono
inseriti i seguenti:
«2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice, previo
parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno
professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla
posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni
coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate
inammissibili.
2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse al
programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono liquidate
dal giudice nella misura e con le modalità previste dalla presente legge».
3. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le
parole: «al tecnico,» sono inserite le seguenti: «all'investigatore
privato autorizzato,».
Art. 12.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o
ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente
capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale».
Art. 13.
1. Dopo l'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente
capo:
«Capo II - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI.
Art. 15-bis. - (Istituzione del patrocinio). - 1. È assicurato il patrocinio a
spese dello Stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi civili o
amministrativi, nonché negli affari di volontaria giurisdizione, quando le
ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.
2. Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano è assicurato
altresì allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al
momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare,
e all'apolide nonché ad enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e
non esercitino attività economica.
3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa per le cause per
cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione
appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Art. 15-ter. - (Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
- 1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un
reddito non superiore a lire diciotto milioni.
2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo è costituito
dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del
nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti
della personalità ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto
con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo reddito
dell'interessato.
3. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in relazione alla
variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
biennio precedente.
Art. 15-quater. - (Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
- 1. La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può
chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e
grado del procedimento.
2. L'istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall'interessato. La
sottoscrizione è autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che
la riceve.
3. L'istanza è presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio
dell'ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito o
del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento
impugnato se procede la Corte di cassazione.
Art. 15-quinquies. - (Contenuto dell'istanza) - 1. L'istanza prevista
dall'articolo 15-quater è redatta in carta semplice e contiene, a pena di
inammissibilità, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato ed all'indicazione del procedimento, se già pendente, cui si riferisce:
a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti del suo
stabile nucleo di convivenza corredata dai numeri di codice fiscale;
b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle
condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali
fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 15-ter;
c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un
anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione
precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali
variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti
ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la
disposizione di cui al comma 1. L'istanza è accompagnata da una certificazione
dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa
indicato.
3. Gli interessati, ove il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli
avvocati competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedano,
sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la
documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
Può essere concesso un termine non superiore a due mesi per la presentazione o
l'integrazione della documentazione prevista.
4. L'istanza contiene, inoltre, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a
valutare la fondatezza della pretesa che si intende far valere con la specifica
indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere.
5. La mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai commi 1, 2 e
4 è causa di inammissibilità dell'istanza.
Art. 15-sexies. - (Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). -
1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una determinata causa od
affare si ritiene estesa anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano
essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere. L'ammissione
giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la
parte che l'ha ottenuta; in tale caso l'interessato non può giovarsi
dell'ammissione per proporre impugnazione.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l'applicazione dell'articolo 9
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato produce i seguenti effetti:
a) la difesa a carico dello Stato per la causa o per l'affare riguardo ai quali
ha luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione
degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili e
nelle cause penali nelle quali vi sia stata costituzione di parte civile;
b) l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso della carta non
bollata a norma delle vigenti leggi e regolamenti;
c) gli atti giudiziari o amministrativi, che siano necessari per l'oggetto che
ha dato luogo all'ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza percezione
di diritti od altra spesa;
d) i pubblici ufficiali, il cui ministero sia allo scopo richiesto, i notai e i
consulenti tecnici debbono prestare la loro opera. Gli onorari e le indennità ad
essi al riguardo dovuti sono, a loro domanda, iscritti nel registro delle spese
a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di
transazione della lite, ove non ne sia possibile la ripetizione dalla parte
condannata al pagamento delle spese processuali, o anche dalla stessa parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora, per vittoria della causa o
per altre circostanze, la suddetta ammissione venga revocata ai sensi
dell'articolo 15-terdecies;
e) sono anticipate dall'erario dello Stato, salvo il diritto di ripetizione ai
sensi della lettera d), le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari e
pubblici ufficiali necessarie per le finalità di cui al presente articolo,
nonché le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai consulenti
tecnici e dai testimoni;
f) le inserzioni per le finalità sopra indicate sono fatte con annotazione a
debito nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie su presentazione
di un ordine scritto del giudice che tratta la causa o l'affare;
g) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno
o più giornali dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e per gli altri mezzi
di pubblicità ordinati ai sensi degli articoli 723, 727 e 729 del codice di
procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei commi secondo
e seguenti dell'articolo 50 del codice civile e dalla stessa parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato qualora venga emesso il provvedimento di revoca
dell'ammissione;
h) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione della
decisione di merito di cui all'articolo 120 del codice di procedura civile e
quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita prevista dagli articoli
534, 570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al recupero
contro il soccombente o la stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato in caso di provvedimento di revoca dell'ammissione e, nel secondo caso,
alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul
prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite
riscosse dall'amministratore giudiziario;
i) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per il compimento dell'opera
non eseguita e per la distruzione di quella compiuta.
Art. 15-septies. - (Iscrizione a debito di onorari ed indennità) - 1. Nelle
cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari
e le indennità dovuti all'avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel registro
delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche
nel caso di transazione della lite.
Art. 15-octies. - (Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali) - 1. Il
soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a comunicare entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di
presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il
procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito,
verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
Art. 15-nonies. - (Sanzioni). - 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza di cui
all'articolo 15-quater corredata da autocertificazione attestante falsamente la
sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione o il
mantenimento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue
l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato; la condanna importa la revoca, da disporre immediatamente, prevista
dall'articolo 15-terdecies, nonché il recupero delle somme corrisposte dallo
Stato a carico del responsabile.
2. Le stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al
fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di
formulare le comunicazioni di cui all'articolo 15-octies.
Art. 15-decies. - (Procedura per l'ammissione anticipata al patrocinio a spese
dello Stato). - 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o
pervenuta l'istanza di cui all'articolo 15-quater, il consiglio dell'ordine
degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette in via
anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua
dell'autocertificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui
l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato
intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge
ovvero dichiara inammissibile l'istanza è trasmessa all'interessato, al giudice
procedente e al direttore regionale delle entrate competente.
3. Il direttore regionale delle entrate verifica la esattezza, alla stregua
delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo
15-quinquies, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la
compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può
disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della
posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio è
stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, il
direttore regionale delle entrate richiede la revoca dell'ammissione e trasmette
gli atti acquisiti alla procura della Repubblica presso il tribunale competente
per i reati di cui all'articolo 15-nonies.
4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione,
verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria ovvero su iniziativa
dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza.
5. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono
inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche
l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
Art. 15-undecies. - (Ammissione da parte del giudice). - 1. Se il consiglio
dell'ordine degli avvocati respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa
può essere proposta al giudice.
2. Il giudice decide sull'istanza unitamente al merito. Si applicano, anche in
tale caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da
15-bis a 15-nonies.
Art. 15-duodecies. - (Nomina del difensore e del consulente tecnico). - 1. Chi è
ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra
gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati nonché un consulente tecnico nei
casi previsti dalla legge.
Art. 15-terdecies. - (Pronuncia del giudice sull'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato). - 1. Quando nel corso del procedimento sopravvengano
modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, il giudice che procede modifica o revoca il
provvedimento di ammissione.
2. Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica o revoca
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal
consiglio dell'ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti
per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con
mala fede o colpa grave.
3. La modifica e la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
operano rispettivamente dal verificarsi della causa che ha determinato la
modifica o dal momento dell'ammissione. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di
recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte
successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.
4. Quando non debba procedere a modifica o revoca, il giudice con l'atto che
definisce il merito pronuncia anche sull'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati.
Art. 15-quattuordecies. - (Liquidazione dei compensi al difensore e al
consulente tecnico). - 1. I compensi spettanti al difensore o al consulente
tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al consulente
tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria, previo parere del
consiglio dell'ordine degli avvocati, contestualmente alla decisione di merito
tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza
degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso,
osservando, rispettivamente, la tabella professionale e i criteri previsti dalla
legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori
ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e
indennità, ridotti della metà.
2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna
fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione
dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di
cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha
pronunciato la sentenza passata in giudicato.
3. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo
degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha
sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute le spese
e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
4. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente
tecnico, a ciascuna delle parti mediante avviso di deposito del decreto in
cancelleria. Il decreto di liquidazione è trasmesso in copia alla Guardia di
finanza e al direttore regionale delle entrate.
5. I soggetti di cui al comma 4 possono proporre ricorso avverso il decreto di
liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione,
avanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice che
ha emesso il decreto.
6. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n.
794.
7. Il tribunale o la corte d'appello possono chiedere all'ufficio giudiziario
presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le
informazioni necessari ai fini della decisione.
Art. 15-quinquiesdecies. - (Divieto di percepire compensi o rimborsi). - 1. Il
difensore e il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese
dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a
qualsiasi titolo. Ogni patto contrario è nullo.
2. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o
ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente
capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale.
Art. 15-sexiesdecies. - (Pagamento in favore dello Stato). - 1. Il provvedimento
che condanna la parte soccombente alla rifusione degli oneri e delle spese
processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato
quando l'altra parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove
esso non venga tuttavia in tale modo rimborsato e la vittoria della causa o la
composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato in condizione di potere restituire le spese erogate in suo favore, questa
deve adempiere a tale rivalsa.
3. In caso di ammissione al patrocinio a spese parzialmente a carico dello
Stato, la rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 è effettuata nella
misura percentuale corrispondente.
4. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato di cui ai commi da 1 a 3
non rientrano gli onorari e le indennità dovuti al difensore.
Art. 15-septiesdecies. - (Azione di recupero). - 1. L'azione di recupero a
carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere
esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripetibili,
quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle
tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del
giudizio. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha
l'obbligo di far dichiarare l'estinzione dello stesso se cancellato dal ruolo,
ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. L'inosservanza di
tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello
Stato è tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall'erario con la
somma o valore conseguito, qualunque esso sia.
3. Nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente
obbligate al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito,
ed è vietato accollarli al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ogni patto contrario è nullo.
4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse, dei diritti e delle
spese annotati a debito, quando il giudizio sia estinto.
5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno dei mezzi
d'impugnazione previsti dalle norme di procedura è tenuta al pagamento delle
tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito qualora il giudizio venga
dichiarato estinto o sia rinunciato.
6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a
spese dello Stato tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle
tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito nelle ipotesi di estinzione o
cancellazione di cui ai commi precedenti.
Art. 15-octiesdecies. - (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in altri
casi). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto
compatibili, anche nella fase dell'esecuzione e nel procedimento di revocazione.
Art. 15-noniesdecies. - (Applicazione). - 1. Le disposizioni previste dal
presente capo si applicano dal 1º luglio 2002.
2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui al
presente capo deliberata anteriormente al 1º luglio 2002 rimane valida ed i suoi
effetti sono disciplinati dalla presente legge».
Art. 14.
1. Prima dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserita la
seguente rubrica:
«Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI».
Art. 15.
1. All'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «al gratuito
patrocinio» sono sostituite dalle seguenti: «al patrocinio a spese dello Stato
nei casi di cui al capo I».
Art. 16.
. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Non è ammesso il recupero delle somme pagate al
difensore e delle spese, di cui all'articolo 4, nel processo penale, salvo i
casi in cui sia stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 10».
Art. 17.
1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il
seguente:
«Art. 17-bis. - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato). -
1. Presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito l'elenco degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
2. L'elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in
possesso dei requisiti previsti dal comma 3.
3. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale
valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale;
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianità professionale non inferiore a sei anni.
4. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento nel caso intervenga
una sanzione disciplinare.
5. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico ed è a
disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari situati nel
territorio della provincia».
Art. 18.
1. L'articolo 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
«Art. 18. - (Relazione al Parlamento) - 1. Il Ministro della giustizia, entro il
30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una
relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello
Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e
tempestiva modifica della normativa stessa».
Art. 19.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, in materia di oneri deducibili, al comma 1, dopo la lettera
l-bis) è aggiunta la seguente:
«l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi
dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano
eseguite da persone fisiche»;
b) all'articolo 65, in materia di oneri di utilità sociale, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
«2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche,
di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il
pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto
erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo
comma 1».
Art. 20.
1. Presso il consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito, con addetti anche
avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per
l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio.
2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:
a) i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali
imposte, nonché i requisiti, le modalità e gli obblighi per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato;
b) i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore
d'ufficio.
3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di
conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o
amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al
problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunità
dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della
sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il
contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al
comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso.
5. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici o
privati, che diano la propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito
all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Art. 21.
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti la
disciplina dei pagamenti in favore dello Stato e del recupero delle spese
anticipate dallo Stato nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, con abrogazione delle norme di legge
incompatibili.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono emanate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme di attuazione
delle disposizioni di cui al capo II della legge 30 luglio 1990, n. 217,
introdotto dall'articolo 13 della presente legge.
Art. 22.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in
lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 23.
1. L'articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3282, l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come
sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e gli articoli
da 11 a 16 della medesima legge n. 533 del 1973 sono abrogati a decorrere dal 1º
luglio 2002.
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Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
aggiornato in base ai seguenti provvedimenti:
• legge 20 novembre 2009, n. 166
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 135 del 25 settembre
2009;
• legge 4 marzo 2009, n. 15
• legge 27 febbraio 2009, n. 14
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre
2008;
• legge 6 agosto 2008 n. 133
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
• decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109;
• legge 18 marzo 2008, n. 48
ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di
adeguamento dell'ordinamento interno
• legge 26 febbraio 2007, n. 17
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300;
• legge 12 luglio 2006, n. 228
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173;
• legge 23 febbraio 2006, n. 51
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273;
• legge 27 gennaio 2006, n. 21
di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245;
• decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
• legge 31 luglio 2005, n. 155
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144;
• legge 1 marzo 2005, n. 26
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314;
• legge 27 dicembre 2004, n. 306
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 66;
• legge 27 luglio 2004, n. 188
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158;
• legge 26 maggio 2004, n. 138
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81;
• decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
• legge 26 febbraio 2004, n. 45
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354.
In nota
• legge 27 febbraio 2009, n. 14
di conversione, con modificazioni, del decreto decreto legge 30 dicembre 2008,
n. 207
• legge 27 febbraio 2008, n. 31
di conversione, con modificazioni, del decreto decreto legge 31 dicembre 2007,
n. 248
• legge 31 luglio 2005, n. 155
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n.127, recante delega al Governo
per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee (legge comunitaria 2002);
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la
funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i
ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e
delle comunicazioni;
emana il seguente decreto legislativo:
Parte I - Disposizioni generali
Titolo I - Principi generali
Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le
notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad
una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione
della riservatezza personale. (1)
(1) Così modificato dall'art. 4, comma 9 della legge 4 marzo 2009, n. 15
Art. 2. Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato
livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei
principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste
per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli
obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al
minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono
essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità
che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di
dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione
diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità
di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono,
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può
essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di
ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito
in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31
dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un
numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico
tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di
radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato
o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al
pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche
o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti
terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente
o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione
parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque
destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza
esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini
della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica
o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei
dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una
comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini
trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere
archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello
minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e
qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua
il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle
procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una
persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad
una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri
dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente
associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può
accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che
abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in
funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di
figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di
risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche
detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello
Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente
all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano
utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso
di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un
proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se
i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza
dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Art. 6. Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i
trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti,
dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II - Diritti dell’interessato
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato,
alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta
al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i
trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica
monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o
il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il
Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1
aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma
2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158
e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede
nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di
carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o
l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi,
opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare
del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche
mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.
Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la
richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od
organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di
fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a
tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di
valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o
allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce
per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della
delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in
base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e
senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad
un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o
identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con
il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono
essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati
sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se
vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a
specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato
comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una
professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di
cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso
l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati
personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non
riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati
trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati
personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di
codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la
comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere
a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati
con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo
provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto
quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si
determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o
all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento
postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove
possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici
giorni da tale riscontro.
Titolo III - Regole generali per il trattamento dei dati
Capo I - Regole per tutti i trattamenti
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali
scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia
di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a
cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati
nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1
costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento
dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di
deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal
Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13. Informativa (1)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante
nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando
il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali
è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è
stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da
specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in
concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive
o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate
per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di
cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.
(1) La legge 27 febbraio 2009, n. 14, in sede di conversione con modificazioni
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, vi ha aggiunto il seguente comma:
Art. 44 - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
1-bis - I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di
elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente
utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga
agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del
trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1°
agosto 2005.
Art. 14. Definizione di profili e della personalità dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla
base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della
conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente
codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali
è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini
compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera
b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati
personali è priva di effetti.
Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità
dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del
trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure
ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in
applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una
verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un
interpello del titolare.
Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti
pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti
stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati,
nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione
e diffusione.
Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili
e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici
è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza
di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il
termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici
economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse
unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono
specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante
interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili,
il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni
identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il
trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi
dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i
soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività,
tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità
di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato,
ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il
trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a
identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui
al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è
aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al
trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno
espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base
alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti
pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati
sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche
di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati
senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3,
i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di
compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di
test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14,
sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in
conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte costituzionale.
Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici
Art. 23. Consenso (1)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda
dati sensibili.
(1) La legge 27 febbraio 2009, n. 14, in sede di conversione con modificazioni
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, vi ha aggiunto il seguente comma:
Art. 44 - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
1-bis - I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di
elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente
utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga
agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del
trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1°
agosto 2005.
Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II,
quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è
parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e
pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento
all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o
ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità
di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui
all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati.
Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto
disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1,
lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento,
ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità
alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di
informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58,
comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza
dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e
dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a
rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche
sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che
con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da
enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al
riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere
sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni
a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso,
previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo
determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del
rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della
popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e
di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici
economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge
o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
Titolo IV - Soggetti che effettuano il trattamento
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica
amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo,
titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo
periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità
e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29. Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per
iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30. Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che
operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi
alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito
del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione
della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto,
l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
Titolo V - Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I - Misure di sicurezza
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
Art. 32. Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative
adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi,
l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e
delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o
cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche
l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di
mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un
particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando
il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il
fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al
Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Capo II - Misure minime di sicurezza
Art. 33. Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o
previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque
tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione
dei dati personali.
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti
illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi
informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino
della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitari.
1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che
trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o
malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza
indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni
sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione,
resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza
prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque
effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare
presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante,
sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio
provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di
applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine
all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.
Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati
agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi
ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati.
Art. 36. Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime
di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e
il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI - Adempimenti
Art. 37. Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende
procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini
di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica
relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche,
rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività,
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il
profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di
consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica
con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi
medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale
per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione,
ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici
e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale,
al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è
dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera
scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il
Servizio sanitario nazionale.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle
relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento
adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche
individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali
trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento
comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti
accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita
per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il
proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro
possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina
in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38. Modalità di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio
del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e
della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il
sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di
fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente,
del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del
trattamento se designato;
b) la o le finalità del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o
delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere
comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare
l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la
notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in
base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del
trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai
sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma
2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39. Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le
seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro
soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento,
effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal
programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1,
primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere
iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo
diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via
telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e
conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante
telefax o lettera raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del
Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41. Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di
un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare
al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende
effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai
sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le
specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa
a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e
conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta
e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera
raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire
documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2,
decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
Titolo VII - Trasferimento dei dati all'estero
Art. 42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale
da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati
membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso
codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati
al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di
dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati
sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e
21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui
all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
Art. 44. Altri trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un
Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è
autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un
contratto o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società
appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti
nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine
all'inosservanza delle garanzie medesime;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26,
paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese
non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato
o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o
di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.
Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
Parte II - Disposizioni relative a specifici settori
Titolo I - Trattamenti in ambito giudiziario
Capo I - Profili generali
Art. 46. Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia
sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive
attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C)
al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati
con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di
interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio
superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1
individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati
nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari
di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli
altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se
il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni
del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a
45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di
giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una
diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive
su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per
l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture,
quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla
predetta trattazione.
Art. 48. Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire
in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e
documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per
via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici,
volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti
di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche
di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione
del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente
codice nella materia penale e civile.
Capo II - Minori
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo
di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si
osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in
procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
Capo III - Informatica giuridica
Art. 51. Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la
visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante
reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della
medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche
attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima
autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52. Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e
il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi
legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio
che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia
apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della
sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di
riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri
dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza
ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il
provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli
interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o
provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con
timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente
articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di ...".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime
giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale
relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque
diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in
mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati
identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in
materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di
deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La
parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della
pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al
comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la
camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una
parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni
forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali.
Titolo II - Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I - Profili generali
Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del
Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a
confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad
espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si
applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a
45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al
presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con
strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia
possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli
organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare
la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di
comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno,
su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e
degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono
conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che
non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati
di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non
eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del
Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie
per le finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti
di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle
procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i
trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante
annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55. Particolari tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno
all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o
biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati
basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e
all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle
misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi
dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo
39.
Art. 56. Tutela dell'interessato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati
destinati a confluire nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53, a
dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi
di polizia.
Art. 57. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei
principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato
per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi,
uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della
Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e
successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica
finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o
alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate
in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza
l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli
aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in
precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati
a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai
sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e
della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in
relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro
trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi
sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di
un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria
in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle
informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
Titolo III - Difesa e sicurezza dello Stato
Capo I - Profili generali
Art. 58. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice
si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14,
15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui
agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al
comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le
modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in
riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento
eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
Titolo IV - Trattamenti in ambito pubblico
Capo I - Accesso a documenti amministrativi
Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i
limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano
disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di
attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e
le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di
accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Capo II - Registri pubblici e albi professionali
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti
pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di
acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di
dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla
Raccomandazione R (91) 10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi
da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo
professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19,
commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere
altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o
che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta
nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori
dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì
fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali
qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità
ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico
inerente anche a convegni o seminari.
Capo III - Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di
documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63. Consultazione di atti
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono
consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
Capo IV - Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di
immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo
stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e
documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di
carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di
politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione
e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e
giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui
all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento.
Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel
rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi
rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma
1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa
regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle
relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza,
o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di
scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di
iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con
gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con
riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature,
agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche
istituzionali e agli organi eletti.
. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di
dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo
politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla
legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità
direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1
possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e
giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del
principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66. Materia tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i
loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai
contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di
deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione
è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e
repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al
controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla
qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67. Attività di controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità
dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a
requisiti di , economicità, efficienza ed efficacia per le quali
sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di
controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati
sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di
controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo
anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa
antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e
di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici
in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di
loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici
previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in
favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o
economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive,
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è
indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo,
in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti
alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute.
Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di
onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti
di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio
e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di
ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i
soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto
riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di
registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di
applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di
legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria,
anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice
di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore
giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di
un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o
difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 72. Rapporti con enti di culto
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di
culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le
finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o
di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o
familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non
autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o
domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche
internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto
pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi,
contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare
riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni
sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo
53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai
controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura
di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
Capo V - Particolari contrassegni
Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta
di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in
zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i
soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza
l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura
dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati
sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta
visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di
accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a
qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto
di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione
degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato
continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
Titolo V - Trattamento di dati personali in ambito sanitario
Capo I - Principi generali
Art. 75. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito
sanitario.
Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici,
anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante,
se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una
finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità
semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i
casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Capo II - Modalità semplificate per informativa e consenso
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di
cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso
il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui
ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78. Informativa del medico di medicina generale o del pediatra
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano
l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e
tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo
13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati
personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui
questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti
presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte
tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi
indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati
anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra,
riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un
professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla
prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del
pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale
prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina
applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente
eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in
particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione
clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti,
ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato
liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di
comunicazione elettronica.
Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità
semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81
in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti
ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali
specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta
informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una
verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi
diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere
utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti
capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le
modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati
effettuati nei casi di cui al presente articolo ed ai soggetti di cui
all'articolo 80.
Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di
fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati
effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti
presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di
soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza
del lavoro.
. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed
avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di
pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in
particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse
pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81. Prestazione del consenso
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei
casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di
legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In
tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato,
con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più
soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78,
79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più
professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal
comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate
modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o
tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un
richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse
specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha
adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di
volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica
dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di
prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del
consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita
all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del
consenso quando questo è necessario.
Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per
garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché
del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai
regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure
minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad
adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di
strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo
dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte
di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa
l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità
derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione
medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove
necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica,
ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture
ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi
legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando
eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a
prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato
e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di
salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto
professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui
all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo
modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli
assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi
dell'articolo 12.
Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi
noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a),
da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per
il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente
comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal
medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le
professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti
intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a).
L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al
contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti
del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici
relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti
di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti,
nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4
maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi
sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del
Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite
affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda
sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei
soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati,
preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo
comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta
trattati.
Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività
amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza,
con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori
familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle
madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle
svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza
fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi
e l'applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e
riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici
integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione
alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei
casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni
di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 85, comma 4.
Capo IV - Prescrizioni mediche
Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma
2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato
solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della
prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi
epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di
medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui
agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988,
n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è
integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e
unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte
per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da
consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del
tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e
successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene
indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva
necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per
quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3
anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla
correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è
indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere
individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma
1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente
relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile
non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità
dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità
dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua
identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del
medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di
utilizzazione.
Art. 89. Casi particolari
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di
disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano
l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita
richiesta dell'interessato.
Capo V - Dati genetici
Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli
casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il
Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio
superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da
includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo
alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche
in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del
trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi
legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il
diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia
nei confronti di terzi.
Capo VI - Disposizioni varie
Art. 91. Dati trattati mediante carte
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o
la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche,
compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è
consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed
accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.
Art. 92. Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano
una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati
opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per
distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e
dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi
dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93. Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto
è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni
dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi
dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di
non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in
conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o
alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che
abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele
per evitare che quest'ultima sia identificabile.
Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in
banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è
effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari,
archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente
codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente
alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito
presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl),
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al
decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della
legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del
Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
Titolo VI - Istruzione
Capo I - Profili generali
Art. 95. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle
svolte anche in forma integrata.
Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di
istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti
scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da
quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e
indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I
dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette
finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto
dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni
in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo
dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
Titolo VII - Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici
Capo I - Profili generali
Art. 97. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato
per scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la
comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del Sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati
sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici
può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire
i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi
causa, è cessato il trattamento.
Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo
scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli
enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere,
anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di
ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori,
docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati
per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
Capo II - Trattamento per scopi storici
Art. 101. Modalità di trattamento
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per
adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo
che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono
essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e
indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi
comportamenti in pubblico.
Art. 102. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice
di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in
particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti
da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le
disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di
documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita
sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui
l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista
diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in
materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento
all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da
osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103. Consultazione di documenti conservati in archivi
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli
storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.
Capo III - Trattamento per scopi statistici o scientifici
Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o
scientifici
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per
scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati
identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare
l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso
tecnico.
Art. 105. Modalità di trattamento
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono
essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente
all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e
resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a
quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e
dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106
sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un
altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può
essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a
dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando
richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono
adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui
all'articolo 106.
Art. 106. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più
codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i
soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto
già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in
particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i
trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del
1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del
trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della
conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati
relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e
diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la
modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo
conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio
d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono
di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati
relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni
da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e
non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche
in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone
fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli
interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del
Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o
scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla
base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono
tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da
assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107. Trattamento di dati sensibili
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di
particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge,
il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è
richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice
di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata
anche ai sensi dell'articolo 40.
Art. 108. Sistema statistico nazionale
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del
Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia
e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta
inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei
dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa
all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal
segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109. Dati statistici relativi all'evento della nascita
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita,
compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti,
nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano,
oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio
2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale della
statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico,
biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da
un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento,
ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni
dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è
inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile
informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere
favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato
dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7
nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi
ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi
sul risultato della ricerca.
Titolo VIII - Lavoro e previdenza sociale
Capo I - Profili generali
Art. 111. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati
interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità
previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche
specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale
prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per
finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di
curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di
impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono
ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere
personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a
specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche,
ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione
dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il
conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed
economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo
indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente
al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di
premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la
normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella
integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche
mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di
assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali
che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in
relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile,
disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità
alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle
procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai
contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in
materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a
tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è
consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione
dell'interessato.
Capo II - Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro
Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Capo III - Divieto di controllo a distanza e telelavoro
Art. 114. Controllo a distanza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 115. Telelavoro e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di
lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e
della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per
tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
Capo IV - Istituti di patronato e di assistenza sociale
Art. 116. Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono
accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a
tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi
dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio
decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di
patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
Titolo IX - Sistema bancario, finanziario ed assicurativo
Capo I - Sistemi informativi
Art. 117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti
privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque
riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli
interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dell'interessato.
Art. 118. Informazioni commerciali
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione
con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per
l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e
l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono
altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali
contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da
soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio
dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui
all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi
ambiti.
Art. 120. Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le
modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia,
stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati
per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso
alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati
personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel
medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private.
Titolo X - Comunicazioni elettroniche
Capo I - Servizi di comunicazione elettronica
Art. 121. Servizi interessati
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati
personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di
comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare
informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i
limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma 1, per
determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo
strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno
specifico servizio richiesto dall'abbonato o dall'utente, è consentito al
fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e
dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro
e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
Art. 123. Dati relativi al traffico
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi
quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di
fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è
consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della
fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi,
salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una
contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata
necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica
o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente
cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è
revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio
informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che
sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di
cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30
sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della
rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di
frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o
della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a
quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve
assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi
alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di
controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla
fatturazione.
Art. 124. Fatturazione dettagliata
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun
aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura
relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al
numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al
numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a
richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole,
avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche
impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2,
né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla
fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei
numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di
addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la
comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al
comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri
completi delle comunicazioni.
Art. 125. Identificazione della linea
1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale
possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle
chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante
e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e
gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o
abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della
linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette
verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi
2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante
o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale
servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126. Dati relativi all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere
trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente
il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata
necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli
utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e
sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi
ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei
dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano
il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento
alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità del
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo
che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è
strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve
assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore
della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati
relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della
soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano
le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di
ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato
che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate
di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure
trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese
non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione
dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato
consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati
in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati
con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da
terzi.
Art. 129. Elenchi di abbonati (1)
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma
3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di
successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi
cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati
già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la
manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente,
all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera
b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento
esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei
dati senza oneri.
(1) La legge 27 febbraio 2009, n. 14, in sede di conversione con modificazioni
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, vi ha aggiunto il seguente comma:
Art. 44 - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
1-bis - I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di
elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente
utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga
agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli Titolari del
trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1°
agosto 2005.
Art. 130. Comunicazioni indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore
per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il
consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni
elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms
(Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità
di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati,
sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonchè ai sensi di quanto
previsto dal comma 3-bis del presente articolo(1).
3-bis.(2) In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati
di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le
finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti
di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate
e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è
intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.
3-ter.(2) Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del
Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine,
secondo i seguenti criteri e princìpi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o
organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione
del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono
interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di
servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I
soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni
corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e
di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano
ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è
intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o
telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro
mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati
presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni
compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro,
senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del
relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità
dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia
durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di
facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di
cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee
informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel
registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati
altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater.(2) La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento
del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al
Garante
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento
utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate
di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un
prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato,
sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in
occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta
e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di
cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento
al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. É vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al
comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando
l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale
l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1,
lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le
comunicazioni.
(1) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 20-bis, D.L. 25
settembre 2009, n. 135, aggiunto dalla relativa legge di conversione 20 novembre
2009, n. 166.
(2) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 20-bis, D.L. 25
settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione
20 novembre 2009, n. 166.
Al fine di delineare con completezza il quadro normativo vigente in materia, si
riportano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166
di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.
2. Il registro previsto dall' articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b),
del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto
termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell' articolo 154 del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in
attuazione dell' articolo 129 del medesimo codice.
3. All' articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole:
"sino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "sino al termine di
sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135".
4. All' articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta
elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un
operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva
la disciplina prevista dall' articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione
del pubblico".
Art. 131. Informazioni ad abbonati e utenti
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di
situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di
comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o
conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature
terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede
dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono
utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da
parte di altri soggetti.
Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità (1)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al
traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla
data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati,
mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore
per dodici mesi dalla data della comunicazione. (2)
1-bis. (3) I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati
temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono
conservati per trenta giorni.
2. [abrogato] (4)
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore
con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore
dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e
delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta
alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle
utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo
391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
4. [abrogato] (4)
4-bis. [abrogato] (4)
4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici
centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché
gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in
relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere,
ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare
e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a
novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni
preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto
legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione
di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per
una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari
modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da
parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero
di terzi.
4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è
rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo,
fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione
dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici
è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle
attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso
di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati
per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al
destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne
ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i
provvedimenti assunti perdono efficacia.
5. (5) Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato
nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato
prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti a garantire che i dati conservati
possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in
rete, nonché a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di
autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato B);
b) [soppressa] (6)
c) [soppressa] (6)
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi
i termini di cui al comma 1.
(1) Articolo così modificato, inizialmente, dal decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 354, convertito dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, recante interventi per
l'amministrazione della giustizia; poi dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale; successivamente, dalla legge 18 marzo
2008, n. 48, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e
norme di adeguamento dell'ordinamento interno; e, da ultimo, dal decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 109, di attuazione della direttiva 2006/24/Ce
riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di
reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce.
Al fine di delineare con completezza il quadro normativo vigente in materia, si
riporta l'articolo 6, comma 1, e 7 del decreto-legge del 27 luglio 2005, n. 144
"Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", come modificato
dal decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 31 del 27 febbraio 2008:
6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della
direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, è sospesa l'applicazione delle
disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che
prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o
telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque
i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono
la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi,
debbono essere conservati fino alla data di entrata in vigore del provvedimento
legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, dai
fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni
vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico
conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità
del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque
perseguibili.
7. Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di
telefonia e Internet
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008,
chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi
specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci
apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve
chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola
installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla
telefonia vocale.
2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve
essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
(2) Comma così modificato prima dall'art. 6, d.l. 27 luglio 2005, n. 144 e poi
dall'art. 2 d.lg. 30 maggio 2008, n. 109.
(3) Il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del d.lg. 30
maggio 2008, n. 109, ha effetto decorsi tre mesi dalla sua data di entrata in
vigore (art. 6, comma 3, d.lg. 109/2008).
(4) Così abrogati dall'art. 2, comma 1, lettera c), d.lg. 109/2008.
(5) Così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lg. 109/2008.
(6) Così soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera d), punto 2, d.lg. 109/2008.
Capo II - Internet e reti telematiche
Art. 133. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti
mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri
per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza
degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità
del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in
modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza
nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui
all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza
assicurato.
Capo III - Videosorveglianza
Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo
specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa
all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a
quanto previsto dall'articolo 11.
Titolo XI - Libere professioni e investigazione privata
Capo I - Profili generali
Art. 135. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che
esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla
legge.
Titolo XII - Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
Capo I - Profili generali
Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro
dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell'espressione artistica.
Art. 137. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni
del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il
consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui
all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei
diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere
trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138. Segreto professionale
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati
personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme
sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
Capo II - Codice di deontologia
Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia
relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le
informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in
cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non
sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono
adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene
efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono
efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia,
il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1,
lettera c).
Titolo XIII - Marketing diretto
Capo I - Profili generali
Art. 140. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio
conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate
comunicazioni.
Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo I - Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo I - Tutela dinnanzi al Garante
Sezione I - Principi generali
Art. 141. Forme di tutela
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per
rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo
circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da
parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui
all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella
sezione III del presente capo.
Sezione II - Tutela amministrativa
Art. 142. Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti
e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate
e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del
responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li
rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al
Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la
documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e
indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,
telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel
Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143. Procedimento per i reclami
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente
infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante,
anche prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il
blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in
contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta
illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure
necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura
dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso
può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli
soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente
identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.
Art. 144. Segnalazioni
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a
seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è
avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del
procedimento.
Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale
Art. 145. Ricorsi
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi
all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e
tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto.
Art. 146. Interpello preventivo
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo
che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini
previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego
anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è
fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un
integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero
ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno
comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro
è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147. Presentazione del ricorso
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore
speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che
permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in
allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua
valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al
ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o
telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata.
L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio
del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al
quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura
civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato,
oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione
con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi
dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del
Garante.
Art. 148. Inammissibilità del ricorso
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2,
salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su
invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla
data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il
ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato
perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del
ricorso.
Art. 149. Procedimento relativo al ricorso
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato,
il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del
Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la
facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione
spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile
eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il
ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o
compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al
comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A
tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca
l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e
l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui
tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea
tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto
chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più
perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il
termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono
presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti
designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle
spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono
essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso
delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può
essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo
151 è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio
durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di
cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di
cui all'articolo 150, comma 1.
Art. 150. Provvedimenti a seguito del ricorso
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere
adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149,
comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la
decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente
a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso,
ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che
definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del
soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è
comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante
dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante
posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del
provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto,
dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale
dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina
l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento
medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli
474 e 475 del codice di procedura civile.
Art. 151. Opposizione
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo
150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con
ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
Capo II - Tutela giurisdizionale
Art. 152. Autorità giudiziaria ordinaria
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del
Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata
adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso
depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi
dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il
ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con
ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del
Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre
diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla
decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il
giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando,
con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un
termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il
giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il
quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle
altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di
giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni
formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene
necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione
di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le
conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della
causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi
trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in
cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore
a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la
pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in
relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile,
accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure
necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico
della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi
previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.
Titolo II - L'Autorità
Capo I - Il Garante per la protezione dei dati personali
Art. 153. Il Garante
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due
dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I
componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono
esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in
caso di parità. Eleggono altresì un vicepresidente, che assume le funzioni del
presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. (2) Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il
presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di
enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo,
la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai
componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella
spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.
501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
(2) L'art. 47-quater decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito con
modificazioni dalla legge n. 31 del 27 febbraio 2008, ha equiparato la durata in
carica del presidente e dei componenti del Garante a quella di sette anni,
prevista per altre autorità indipendenti, con decorrenza dalla data del decreto
di nomina.
Art. 154. Compiti
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche
avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina
applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione
e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; (1)
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati
dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie
o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non
corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare
gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei
dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e
dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi
richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a
seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di
sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali
viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di
cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di
attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro
il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o
assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di
ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e,
in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla
legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che
istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace
applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n.
98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello
svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare
rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o
essere invitato alle riunioni di autorità, prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la
collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente
codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è
reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze
istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale
termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da
parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a
quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
(1) Lettera così modificata dall'art. 4, decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
109, di attuazione della direttiva 2006/24/Ce riguardante la conservazione dei
dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che
modifica la direttiva 2002/58/Ce.
Capo II - L'Ufficio del Garante
Art. 155. Principi applicabili
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si
applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile
del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di
gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal
presente codice.
Art. 156. Ruolo organico e personale
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra
magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento
unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello
svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale
secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165
del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e, per
gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del
trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è
attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel
quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché
l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di
segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge
secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o
di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di
fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero
in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento
delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di
posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un'indennità
pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o
dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di
apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non
inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione
dell'indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti
unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai
sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con
contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono
essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al
segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui
all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del
servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti.
Capo III - Accertamenti e controlli
Art. 157. Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare,
al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di
esibire documenti.
Art. 158. Accertamenti
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e
verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia
di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il
Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi
dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro
luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con
l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato
senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del
Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159. Modalità
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere
assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo
156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì
estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto
informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale
nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia
dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi
soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine
necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le
spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il
provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce
titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono
eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è
designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate
dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente
del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e
dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può
facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e
agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta
elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui
all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
Art. 160. Particolari accertamenti
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della
Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente
designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è
stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di
reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione
della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da
personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8.
Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da
assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del
Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un
numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di
criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e
ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli
atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di
uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle
reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti
dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento
in cui cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e
provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati
personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano
disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e
penale.
Titolo III - Sanzioni
Capo I - Violazioni amministrative
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato (1)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a
trentaseimila euro.
(1) Così modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 162. Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma
1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento
dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da diecimila euro a sessantamila euro (1).
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a
seimila euro (1).
2-bis. (2) In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione
delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate
nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la
sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro (3) a centoventimila euro.
Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter. (2) In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure
necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1,
lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la
sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.
2-quater. (4) La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste
dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi
del comma 2-bis del presente articolo.
(1) Così modificato
(2) Comma così aggiunto dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008
(3) Comma così modificato dal n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'art.
20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione 20 novembre 2009, n. 166.
(4) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera c) del comma 1 dell'art. 20-bis, D.L.
25 settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione 20 novembre 2009, n. 166.
Al fine di delineare con completezza il quadro normativo vigente in materia, si
riportano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166
di conversione, con modificazioni, del D.L.25 settembre 2009, n. 135.
2. Il registro previsto dall' articolo 130, comma 3-bis, del codice d cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b),
del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto
termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell' articolo 154 del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in
attuazione dell' articolo 129 del medesimo codice.
3. All' articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole:
"sino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "sino al termine di
sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135".
4. All' articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta
elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un
operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva
la disciplina prevista dall' articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione
del pubblico".
Art. 162-bis. Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico (1)
1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/Ce del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione
delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. (2)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, del d.lg. 30 maggio 2008, n. 109, di
attuazione della direttiva 2006/24/Ce riguardante la conservazione dei dati
generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che
modifica la direttiva 2002/58/Ce.
Per completezza, si riporta il comma 2 del predetto articolo 5, richiamato
dall'articolo 162-bis del Codice:
"2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa o l'incompleta conservazione
dei dati ai sensi dell'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del Codice, è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 che può
essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei
responsabili della violazione. Nel caso di assegnazione di indirizzo IP che non
consente l'identificazione univoca dell'utente o abbonato si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro, che può essere aumentata
fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della
violazione. Le violazioni sono contestate e le sanzioni sono applicate dal
Ministero dello sviluppo economico.".
(2) Così modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 163. Omessa o incompleta notificazione (1)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione
ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila
euro a centoventimila euro.
(1) Così modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante (1)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.
(1) Così modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 164-bis. Casi di minore gravità e ipotesi aggravate (1)
1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di
minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale
dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli
sono applicati in misura pari a due quinti.
2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al
presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2,
162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di
particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso
il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza
del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge
numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al
presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al
quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni
economiche del contravventore.
(1) Articolo così aggiunto dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 165. Pubblicazione del provvedimento del Garante (1)
1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali
indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e
spese del contravventore.
(1) Così modificato legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 166. Procedimento di applicazione
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui
al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del
totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e
sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154,
comma 1, lettera h), e 158.
Capo II - Illeciti penali
Art. 167. Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito,
se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il
fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni,
atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169. Misure di sicurezza (1)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste
dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche
con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un
termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva
difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla
prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari
al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.
(1) Così modificato legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante
ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1,
lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171. Altre fattispecie
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è
punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 172. Pene accessorie
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la
pubblicazione della sentenza.
Titolo IV - Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali
Capo I - Dispisizioni di modifica
Art. 173. Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica
ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen
e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: "2. Le richieste di
accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente,
agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte
all'autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il
Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso
demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in
applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo
articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un
inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base
degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono
inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale
giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si
applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai
sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole
da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti:
"esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani
proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è
possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola:
"l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge
avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza,
dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un
procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al
destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra
copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli
affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle
seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono
soppresse le parole da: ", e mediante" fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole:
"maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela
della dignità".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è
aggiunto il seguente:
"L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del
destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e
sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole:
"del debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine
sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità
del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque
vi abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la
notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si
osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo
codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, è inserito il seguente: "Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e
documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti
da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli
interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi
circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e
negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente
necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'atto è notificato per intero,
salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al
destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente
titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la
copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al
difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a
sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone
atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi
ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona
diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è
scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è
effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a
chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3,
del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle
buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente
postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del
deposito".
Art. 175. Forze di polizia
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni
acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma
1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del
medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo
39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica
sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza
l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere
ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed
aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere
utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura
penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al
Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui
alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o
di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non
oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può
omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione
dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di
ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati medesimi.".
Art. 176. Soggetti pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole:
"mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di
accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il
comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al
presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. È istituito il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al
Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la
sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale,
l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti
dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione"
contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione".
Art. 177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo
uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in
materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è
consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non
volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo
107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è
consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza
comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di
una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla
formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono
essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in
materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica,
scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di
un interesse collettivo o diffuso.".
Art. 178. Disposizioni in materia sanitaria
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio
sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il
Garante per la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e
infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro
soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di
infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare
la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per
la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché
della relativa dignità.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite
dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e
successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito,
infine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le
ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse
contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11
febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in
materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le
lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le
parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati
personali".
Art. 179. Altre modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole:
"; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della
sua libertà morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
soppresse le parole: "4," e ",8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,
in materia di contratti a distanza, sono aggiunte infine le seguenti parole: ",
ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la
protezione dei dati personali".
Capo II - Disposizioni transitorie
Art. 180. Misure di sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato
B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di
strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in
tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui
all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B),
descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso
la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di
sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare,
anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un
incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al
più tardi entro il 30 giugno 2006.
Art. 181. Altre disposizioni transitorie
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in
sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di
operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata,
ove mancante, entro il 28 febbraio 2007;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26,
commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30
giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile
2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno
2004;
e) [lettera abrogata]
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a
decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata
in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53,
da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del
presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per
le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o
distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze
o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente
codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti
pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su
supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice,
abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le
garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti
prescritti ai sensi dell’articolo 132, comma 5, per la conservazione del
traffico telefonico si osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
Art. 182. Ufficio del Garante
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di
prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il
Garante:
a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello
iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di
organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti
pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o
equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite
del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di
ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza
lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
Capo III - Abrogazioni
Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8,
comma 1, 11
e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì,
abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n.
279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di
donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n.
380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28
marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.
137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito
assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in
materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo
scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia
di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1
aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di
conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119,
eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella
misura indicata dal medesimo codice.
Capo IV - Norme finali
Art. 184. Attuazione di direttive europee
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a
disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre
disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato
alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di
corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono
divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.
Art. 185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4,
quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla
data di emanazione del presente codice.
Art. 186. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio
2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4,
5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i
termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 2003
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Autorizzazione n. 6 del 2002 al trattamento di dati sensibili da parte degli
investigatori privati
(G. U. n. 83 del 9 aprile 2002 - Suppl. Ordinario n. 70)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del
prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott.
Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l’art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996 , il
quale individua i dati personali "sensibili"; Considerato che i soggetti privati
e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa
autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto
degli interessati; Considerato che una speciale disposizione (art. 22, comma 4,
legge n. 675/1996, come modificato dal decreto legislativo n. 467/2001 )
permette di trattare i dati sensibili senza il consenso degli interessati,
quando il trattamento autorizzato dal Garante è necessario per svolgere una
investigazione difensiva ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397 o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango
pari a quello dell’interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale dell’interessato; Considerato che il trattamento dei
dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d’ufficio con
provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di
titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, legge n. 675/1996 ); Considerato
che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno
strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati,
rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori
da parte di numerosi titolari del trattamento; Ritenuto opportuno rilasciare
nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 gennaio 2002,
armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell’esperienza maturata;
Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni provvisorie siano a tempo
determinato ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 31 marzo 1998 n. 501 , in relazione
alla prevista emanazione del testo unico della normativa in materia di
protezione dei dati personali, in attuazione della legge n. 127 del 2001;
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a
ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero
comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle
persone; Considerato che il Garante ha rilasciato un’autorizzazione di ordine
generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale (n. 2/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002), anche in riferimento alle
predette finalità di ordine giudiziario; Considerato che numerosi trattamenti
aventi tali finalità sono effettuati con l’ausilio di investigatori privati, e
che è pertanto opportuno integrare anche le prescrizioni dell’autorizzazione n.
2/2002 mediante un ulteriore provvedimento di ordine generale che tenga conto
dello specifico contesto dell’investigazione privata, anche al fine di
armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria; Considerato che
ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante all’atto della
sottoscrizione dell’apposito codice di deontologia e di buona condotta in via di
emanazione (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996 ); Visto l’art. 35 della legge
n. 675/1996 ; Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di
sicurezza adottato con d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 ; Visto l’art. 14 del
d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501 ; Visti gli atti d’ufficio; Viste le osservazioni
dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000 ; Relatore il prof. Gaetano Rasi; autorizza -
gli investigatori privati a trattare i dati sensibili di cui all’art. 22, comma
1, della legge n. 675/1996 , secondo le prescrizioni di seguito indicate.
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.La presente autorizzazione
è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli
istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano
un’attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art.
134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e
integrazioni).Il trattamento può essere effettuato unicamente:
a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o
difendere in sede giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati siano
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato, deve
essere di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati,
ovvero un diritto della personalità o un altro diritto fondamentale ed
inviolabile;
b) su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per
ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare
ai soli fini dell’esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di
procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397). Restano ferme le altre
autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello svolgimento delle
investigazioni in relazione ad un procedimento penale o per l’esercizio di un
diritto in sede giudiziaria, in particolare: a) nell’ambito dei rapporti di
lavoro (autorizzazione n. 1/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002); b)
relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
(autorizzazione generale n. 2/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002); c) da parte
degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione generale
n. 3/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002);
d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali,
ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione
generale n. 4/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002);
e) relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione generale n.
7/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002).
2) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono. Il
trattamento può riguardare i dati sensibili di cui all’art. 22, comma 1, della
legge n. 675/1996 , qualora ciò sia strettamente indispensabile per eseguire
specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nell’ambito
delle finalità di cui al punto 1), che non possano essere adempiute mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. I dati devono
essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.
3) Modalità di trattamento. Gli investigatori privati non possono intraprendere
di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di
dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un
apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le
esclusive finalità di cui al punto 1).
L’atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si
intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale
l’investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che
giustificano l’investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve
essere conclusa. I dati devono essere registrati ed elaborati mediante logiche e
forme di organizzazione strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1).
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere
informata ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996, ponendo in
particolare evidenza l’identità e la qualità professionale dell’investigatore,
nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati. Nel caso in cui i dati
sono raccolti presso terzi, è necessario informare l’interessato e acquisire il
suo consenso scritto (articoli 10, commi 3 e 4 e 22, comma 4 , legge n.
675/1996), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello
strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per
svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per
ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente perseguite. Il
difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico devono essere informati
periodicamente dell’andamento dell’investigazione, anche al fine di permettere
loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo
all’esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.
L’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e non
può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all’atto del
conferimento dell’incarico.
Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili
o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e
19 della legge n. 675/1996, l’investigatore privato deve vigilare con cadenza
almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle
istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati
strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta. Per quanto non
previsto nella presente autorizzazione, il trattamento deve essere effettuato
nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nell’autorizzazione generale
n. 2/2002 , in particolare per ciò che riguarda le informazioni relative ai
nascituri e ai dati genetici. Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le
prescrizioni di un apposito codice di deontologia e di buona condotta, in via di
definizione ai sensi degli articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h), della
legge n. 675/1996.
4) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 9, comma 1, lett. e)
della legge n. 675/1996 , i dati sensibili possono essere conservati per un
periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l’incarico
ricevuto.A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante
controlli periodici, la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto
alle finalità perseguite e all’incarico conferito. Una volta conclusa la
specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma,
fatta eccezione per l’immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha
conferito l’incarico.
La mera pendenza del procedimento al quale l’investigazione è collegata, ovvero
il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato,
non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la
conservazione dei dati da parte dell’investigatore privato.
5) Comunicazione e diffusione dei dati. I dati possono essere comunicati
unicamente al soggetto che ha conferito l’incarico.I dati non possono essere
comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato
indicato nominativamente nell’atto di incarico e la comunicazione sia necessaria
per lo svolgimento dei compiti affidati. I dati idonei a rivelare lo stato di
salute possono essere diffusi solo se è necessario per finalità di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996
), con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.
6) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della
presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di
autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende
effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente
alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei
termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per
trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente
provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze
del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente
autorizzazione.
7) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, ovvero da norme
di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o limiti in materia di
trattamento di dati personali e, in particolare:
a) dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalità di controllo a
distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri
fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale)
della legge 20 maggio 1970, n. 300;
b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di
infezione da HIV;
c) dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni;
d) dall’art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non
consensuale delle generalità o dell’immagine della persona offesa da atti di
violenza sessuale.
Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n.
675/1996 e dal d. P.R. n. 318/1999 . Restano fermi, in particolare, gli obblighi
previsti in tema di liceità e di correttezza nell’uso di strumenti o
apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni anche sonore o
visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto
della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni telefoniche, telematiche
o tra soggetti presenti. Resta ferma la facoltà per le persone fisiche di
trattare direttamente dati per l’esclusivo fine della tutela di un proprio
diritto in sede giudiziaria, anche nell’ambito delle investigazioni relative ad
un procedimento penale. In tali casi, la legge n. 675/1996 non si applica anche
se i dati sono comunicati occasionalmente ad una autorità giudiziaria o a terzi,
sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione (art. 3 legge n. 675/1996 ). 8) Efficacia temporale e disciplina
transitoria. La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio
2002 fino al 30 giugno 2003. Qualora alla data della pubblicazione della
presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni
non contenute nella precedente autorizzazione n. 6/2000 , il titolare deve
adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002. La presente autorizzazione sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2002
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rasi
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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CIRCOLARE 23 ottobre 1996, n. 559/C.14426.10089.D(1). Art. 134 del testo unico
delle leggi sulla pubblica sicurezza. Regime giuridico dei servizi di
antitaccheggio.
Emanante: MINISTERO INTERNO
Firmatario: MASONE
Materia: SICUREZZA PUBBLICA
PD: C9960171
Protocollo: N. 559/C.14426.10089.D(1)
Preambolo
Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta
Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al Comando generale della Guardia di finanza
Come è noto questo Ministero, con la circolare n. 559/C.21581.10089.D(1) dell'11
luglio 1988, recante direttive di ordine generale in materia di vigilanza
privata , ha provveduto a fornire chiarimenti in merito al regime giuridico dei
servizi di varia natura, comunemente designati con il termine "antitaccheggio",
volti a salvaguardare i beni esposti alla pubblica fede all'interno di esercizi
commerciali.
In particolare in quella occasione si è affermato che tali attività,
sostanziandosi in una forma di sorveglianza sull'integrità dei beni,
costituiscono una particolare modalità di espletamento della vigilanza privata
e, pertanto, possono essere svolte soltanto da soggetti a ciò abilitati a mente
dell'art. 134 del testo unico sulle leggi della pubblica sicurezza.
Successivamente alla diramazione di tale circolare che ha innovato precedenti
indirizzi formulati da questa amministrazione, la qualificazione giuridica del
cosiddetto antitaccheggio e, conseguentemente, il cennato orientamento
ministeriale è stato oggetto di numerose pronunce da parte delle giurisdizioni
amministrative (di ciò si è data ampia notizia con le circolari n.
559/C.21218.10089.D.A.49(37) del 22 novembre 1994 e n.
559/C.6094.10089.D.A.49(37) del 26 aprile 1995) e penali, le quali si sono
orientate, prevalentemente, in senso diverso da quello sopradescritto.
Questa circostanza, unitamente all'ordinanza numero 2003/96 datata 24 luglio
1996, con cui il TAR Lombardia, in sede cautelare, ha sospeso l'efficacia della
circolare n. 559/C.21581.10089.D(1)1 dell'11 luglio 1988, induce questo
Ministero a riesaminare la questione al fine di stabilire, anche alla luce dei
risultati ermeneutici raggiunti dalla giurisprudenza, quale sia il regime
giuridico al quale vanno assoggettati i servizi in parola.
A tal fine giova preliminarmente osservare che i furti di beni esposti alla
pubblica fede negli esercizi commerciali ed in particolare in quelli della
grande distribuzione, rappresentano un aspetto di un fenomeno più ampio che nel
linguaggio tecnico viene sovente definito con l'espressione "differenze
inventariali".
Dalle notizie acquisite attraverso i rapporti fatti qui pervenire dalle SS.LL.,
dalle missive qui indirizzate, nel tempo, da operatori del settore e da studi
comparsi sulla stampa quotidiana, si può evincere che le "differenze
inventariali" dei prodotti sono dovute, in misura diversa, sia a comportamenti
dolosi (è appunto il caso dei furti) sia a fatti meramente accidentali (è il
caso della rottura delle confezioni con fuoriuscita delle merci in esse
contenute).
L'attività mirante a ridurre questi fenomeni consiste in tre differenti
categorie di servizi e cioè:
a) opera di consulenza mirante ad ottimizzare l'organizzazione del lavoro
all'interno dell'esercizio commerciale ed ad individuare le necessarie procedure
di controllo;
b) opera di vigilanza sui beni;
c) raccolta di informazioni intorno alle cause di varia natura che determinano
gli ammanchi di merci.
Orbene, non sembra dubbio che i servizi sub a), attinendo esclusivamente alla
ricerca del migliore assetto aziendale, non sono riconducibili a nessuna delle
fattispecie autorizzatorie contemplate dalla vigente legislazione di pubblica
sicurezza; a ben diverse considerazioni si deve, invece, giungere relativamente
alle altre tipologie di servizi sopra indicati.
Tali attività rientrano, infatti, chiaramente nelle figure della vigilanza e
dell' investigazione privata e, quindi, nel regime giuridico ex art. 134 del
testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza.
Pertanto, a parziale modifica di quanto affermato sul punto nella circolare n.
559/C.21581.10089.D(1) dell'11 luglio 1988, si ritiene che l'antitaccheggio, a
seconda delle concrete modalità con cui viene disimpegnato, possa essere
espletato sia da istituti di investigazione - agenzie investigative, sia da
istituti di vigilanza privata .
In tal senso è, peraltro, possibile rinvenire diverse pronunce giurisprudenziali
(si vedano in particolare le sentenze preture Milano 28 ottobre 1994 n. 6528 e
TAR Puglia (Lecce), sezione I, 1 aprile 1995, n. 206).
Ciò posto, occorre a questo punto chiarire quali operazioni di antitaccheggio
possano essere disimpegnate dall'una o dall'altra categoria di soggetti
abilitati ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi sulla pubblica
sicurezza.
A tal proposito, si rappresenta che l' investigazione e la vigilanza hanno una
propria distinta oggettività: la prima, infatti, consiste nella raccolta di
elementi informativi intorno a fatti o circostanze verificatisi che rivestono
interesse per il soggetto committente; la seconda, invece, consiste in una
sorveglianza su uno o più beni volta a prevenire o a respingere, in situazioni
di flagranza, eventuali aggressioni ed offese.
Tenendo presente questa distinzione, è possibile definire il rispettivo ambito
di azione delle agenzie investigative e di vigilanza.
Infatti gli istituti di investigazione potranno compiere servizi di
antitaccheggio che consistano nella raccolta di informazioni e di indizi utili
ad individuare le cause degli ammanchi di merce che il titolare dell'esercizio
commerciale abbia riscontrato o sospetti si siano verificati, a segnalare i
reparti dell'esercizio maggiormente soggetti a tali fenomeni, nonché gli
eventuali rimedi. Nello svolgimento di tali operazioni gli istituti di
investigazione potranno utilizzare all'interno della struttura commerciale
propri dipendenti anche privi di divisa i cui nominativi siano stati comunicati
preventivamente al prefetto ai sensi dell'art. 259 del regio decreto n.
635/1940.
Diversamente gli istituti di vigilanza potranno compiere tutti gli atti che si
risolvono in una sorveglianza sulle merci esposte alla pubblica fede volta a
prevenire e scoraggiare possibili furti o atti di danneggiamento. Tale attività
potrà essere disimpegnata da guardie giurate dipendenti dall'istituto di
vigilanza che indossino la divisa regolarmente approvata ai sensi del combinato
disposto degli articoli 230 e 254 del regio decreto n. 635/1940.
I signori prefetti vorranno, pertanto esaminare le istanze loro rivolte,
tendenti ad ottenere l'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi
sulla pubblica sicurezza a svolgere i servizi di antitaccheggio alla luce delle
indicazioni sopradescritte specificando, nella licenza, a seconda dei casi,
quali operazioni possano essere svolte.
I signori questori vorranno, per parte loro, disporre accurati controlli
affinché gli istituti di vigilanza e di investigazione non mettano in essere
atti che travalichino i rispettivi limiti di azione, adottando eventualmente
tutti i necessari provvedimenti.
Poichè l'utenza dei servizi di antitaccheggio è costituita, in via principale,
da esercizi commerciali si pregano i signori prefetti di voler dare
comunicazione della presente circolare alle locali camere di commercio,
industria ed artigianato ed agricoltura, affinché ne rendano edotte le categorie
interessate.
Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta ed assicurazione
P. Il Ministro: MASONE
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CIRCOLARE 2 maggio
1997, n. 559/C.5808.10089.D.A(1). Problematiche relative al settore
dell'investigazione privata.
Emanante: MINISTERO INTERNO
Firmatario: MUSTILLI
Materia: SICUREZZA PUBBLICA
PD: C9970119
Protocollo: N.559/C.5808.10089.D.A(1)
Preambolo
Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al Comando generale della Guardia di finanza
Si è potuto di recente riscontrare che le problematiche afferenti i limiti
dell'efficacia territoriale dell'autorizzazione ex art. 13 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di investigatore
privato e il regime giuridico cui soggiacciono i consulenti incaricati di
ricostruire la dinamica di sinistri stradali (periti assicurativi), hanno
suscitato dubbi interpretativi negli uffici periferici di questa amministrazione
e negli operatori di settore.
In considerazione di ciò questo Ministero, dopo una fase di approfondimento
durante la quale sono state fornite risposte a specifici quesiti, ritiene ora di
poter formulare le seguenti indicazioni, in relazione a ciascuna delle questioni
sopraevidenziate.
Efficacia territoriale della licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza
Il problema della delimitazione dell'efficacia territoriale della licenza ex
art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è stato, come è noto,
esaminato dal Consiglio di Stato in sede consultiva.
Nel parere 17 giugno 1958, n. 1093, diffuso con la circolare n.
10.15420.10089.D.A.7(2) del 4 agosto 1958 e qui nuovamente unito in copia per un
pronto riferimento delle SS.LL. (allegato 1), l'on.le collegio rilevò che le
autorizzazioni di polizia hanno un'efficacia ristretta ad un determinato ambito
territoriale soltanto quando si riferiscono a servizi per i quali è ravvisabile
un nesso di interdipendenza tra attività autorizzata e caratteristiche
strutturali ed ambientali delle località in cui si svolge il servizio.
Sulla scia di questo principio il Consiglio di Stato ha affermato che, al
contrario degli istituti di vigilanza, gli istituti di investigazione privata e
informazioni commerciali possono svolgere indagini anche al di fuori della
provincia dove siede il prefetto che ha concesso l'autorizzazione.
La portata di questo principio d'ordine generale è più nel dettaglio precisata
dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, del 2 aprile 1992,
n. 732 (allegato 2) e dalla sentenza del TAR Puglia, sezione I, Lecce del 12
gennaio 1995, n. 206 (allegato 3).
I giudici hanno in ambedue le circostanze riconosciuto che gli istituti di
investigazione e raccolta di informazioni commerciali possono legittimamente e
senza doversi munire di uno specifico atto di consenso, svolgere indagini che li
possano portare occasionalmente e per esigenze dettate dalla natura
dell'incarico, a ricercare elementi informativi su tutto il territorio dello
Stato.
A conclusioni diverse si è invece giunti nel caso in cui l'ente eserciti
stabilmente la propria attività nel territorio di una provincia diversa, ovvero
vi espleti servizi aventi una specifica caratterizzazione territoriale, quali
quelli di antitaccheggio.
In simili ipotesi le ricordate magistrature hanno concordato sulla necessità che
l'interessato si munisca di uno specifico atto di assenso rilasciato dal
prefetto mentre hanno espresso pareri diversi circa la concreta individuazione
dell'atto abilitativo.
La Corte di cassazione ha identificato tale atto abilitativo nell'autorizzazione
che l'art. 257, ultimo comma del regio decreto n. 635/1940 prescrive per la
modificazione della modalità di funzionamento dell'ente; il TAR Puglia ha invece
ritenuto che sia necessaria un'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza concessa dal prefetto della provincia in cui si
agisce stabilmente o, almeno, un'annotazione della possibilità di eseguire
servizio fuori sede apposta sul titolo di polizia già in possesso dell'istituto
di investigazione .
Il carattere non univoco delle soluzioni prospettate pone, quindi, a questo
Ministero l'esigenza di stabilire quale atto di consenso sia necessario per
l'esercizio con continuità ed assiduità dell' investigazione privata in una
provincia diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione rilasciata.
A tale proposito vale la pena osservare che la stabile presenza sul territorio
della provincia di un istituto di investigazione incide sul numero e
l'importanza degli istituti già operanti in quella circoscrizione.
È facile tale circostanza viene presa in considerazione dal legislatore all'art.
136 del testo unico della pubblica sicurezza quale parametro di giudizio ai fini
della concessione dell'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
Tenuto conto di ciò si ritiene che l'istituto di investigazione il quale intenda
stabilmente operare in una provincia dovrà preventivamente munirsi
dell'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza che dovrà essere richiesta al prefetto competente per territorio.
In tal senso per altro si riscontra una pronuncia della più recente
giurisprudenza di merito (si veda la sentenza del pretore di Ravenna del 17
febbraio 1997, n. 248, allegato 4).
Per altro occorre sottolineare che la risoluzione qui illustrata non rappresenta
un indirizzo del tutto innovativo.
Infatti questo Ministero ha più volte espresso l'avviso che gli istituti di
investigazione possono aprire una sede in una provincia diversa - sicuro indice
della volontà di operare colà stabilmente soltanto previo rilascio di una nuova
licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza da parte
del prefetto competente in quella giurisdizione.
È per altro evidente che le direttive soprariportate pongono il problema di
identificare i contorni dello stabile esercizio dell'attività di investigatore
privato in una giurisdizione diversa da quella del prefetto che ha rilasciato
l'autorizzazione.
A tal proposito si è dell'avviso che l'esistenza di un simile modus operandi non
può essere ricavato soltanto dagli annunci pubblicitari che siano comparsi sui
vari mezzi di comunicazione. Le inserzioni propagandistiche, infatti, possono
tutt'al più integrare gli estremi tentativi che, però, nei reati
contravvenzionali quale è la violazione dell'art. 134 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza non è punibile.
Assumono, invece, definitivo rilievo i comportamenti tenuti dagli interessati.
Così sembra che possano considerarsi come indici dello stabile esercizio
dell'attività di investigatore circostanze concrete quali l'attivazione di una
sede aperta al pubblico nella provincia ovvero l'aver comunque apprestato una
duratura organizzazione con l'impiego di risorse umane e materiali, ovvero
ancora l'aver assunto, in via continuativa e ripetuta nel tempo, incarichi
professionali nella provincia diversa da quella in cui si è autorizzati.
Periti assicurativi
Un'altra questione, segnalata con particolare frequenza, concerne il regime
giuridico cui soggiace l'attività di raccolta di informazioni messa in essere da
consulenti incaricati da privati , soprattutto compagnie di assicurazione, di
ricostruire la dinamica di incidenti stradali.
In particolare la questione sollevata riguarda la possibilità di qualificare
l'attività in parola come una vera e propria forma di investigazione privata
sottoposta quindi alla disciplina autorizzatoria ex art. 134 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza.
A tal proposito vale la pena ricordare che l'attività di raccolta di
informazioni nella vigente legislazione di pubblica sicurezza viene presa in
considerazione non soltanto all'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
Infatti sono soggette alla disciplina dell'art. 115 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza le agenzie che raccolgono informazioni per divulgazione a
mezzi di bollettini ed altri simili mezzi.
Alla medesima disposizione soggiace, cosi come chiarito nella circolare n. 559/
C.8862.100879.D.A.(1) del 13 luglio 1993, l'attività dei soggetti che, per conto
dei committenti, consultano le risultanze di pubblici registri a chiunque
accessibili.
Tenuto conto di ciò, sembra allora che l'attività rilevante ai fini dell'art.
134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sia la raccolta di
informazioni ricavabili non semplicemente da pubblici registri, bensì attraverso
un'attività di indagine avente ad oggetto situazioni e circostanze di fatto da
cui emergono dati successivamente rielaborati in un più ampio quadro
complessivo.
Ne consegue, allora, che i periti assicurativi che si limitino, nell'ambito di
un rapporto di lavoro dipendente ovvero di consulenza, a reperire presso fonti
pubbliche (si pensi, ad esempio, alle risultanze del pubblico registro
automobilistico o ai referti redatti dalle forze di polizia accessibili, ai
sensi dell'art. 11 del codice della strada, agli interessati) documenti utili ad
una ricostruzione del sinistro, non dovranno munirsi di alcuna licenza di
polizia.
Qualora, invece, siffatta attività si caratterizzi per l'esecuzione di ulteriori
indagini relative a circostanze o fatti non desumibili da pubblici registri, i
periti assicurativi dovranno necessariamente munirsi della licenza ex art. 134
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pena l'incorrere nelle
sanzioni di ordine penale previste dal successivo art. 140.
Per altro si deve far presente che una simile attività non presenta
caratteristiche diverse da quelle che gli investigatori privati possono
disimpegnare a favore di altre categorie di utenti.
Pertanto i soggetti che siano abilitati a svolgere a mente dell'art. 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, attività di indagine potranno
legittimamente ricercare informazioni relative a sinistri stradali senza doversi
munire di alcun atto di assenso da parte del prefetto.
Per altro si è potuto constatare che sono state già concesse agli operatori in
parola licenze ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
sovente tuttavia l'efficacia abilitativa di tali titoli di polizia è stata
limitata ai servizi investigativi relativi agli incidenti stradali.
Tale limitazione del titolo di polizia appare legittima qualora essa rispecchi
il contenuto dell'istanza inoltrata dall'interessato;
infatti l'art. 257, quarto comma, del regio decreto n. 635/1940 prevede che
nella domanda vengano indicate le operazioni che si intendono espletare.
Diversamente, qualora l'interessato chieda di essere abilitato a svolgere la
generalità dei servizi investigativi, non appare possibile, se non per
comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica puntualmente indicate nella
motivazione, escludere l'efficacia autorizzatoria del titolo di polizia per i
servizi di investigazione relativi a incidenti stradali.
In ambedue i casi i signori prefetti dovranno verificare, tra l'altro, la
sussistenza di legge stabiliti, oltre che dagli articoli 11 e 134, anche
dell'art. 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
La valutazione della capacità tecnica e del numero e dell'importanza degli
istituti operanti appaiono nella fattispecie in esame meritevoli di alcuni
approfondimenti.
Circa il primo dei due requisiti, si fa presente che l'accoglimento dell'istanza
dovrà essere giudicato non in relazione all'idoneità dell'interessato ad
effettuare perizie nel settore dei sinistri stradali bensì in relazione alla
capacità dell'interessato di eseguire indagini.
L'art. 136, infatti, non richiede una capacità tecnica specifica e limitata ad
un determinato settore investigativo, bensì la più ampia e generale capacità di
raccogliere informazioni e condurre indagini.
Il perito assicurativo che intenda espletare ai sensi dell'art. 38 delle
disposizioni attuative del codice di procedura penale indagini al fine di
ricercare elementi di prova da far valere nel corso del procedimento penale
dovrà, invece, possedere il requisito della specifica esperienza professionale
richiesto dall'art. 222 delle disposizioni attuative del codice di procedura
penale.
Per quanto riguarda la considerazione del numero e dell'importanza degli enti
già operanti in relazione a richieste di autorizzazioni a svolgere servizi
investigativi limitatamente alla sola ricostruzione degli incidenti stradali,
occorre tener presente che tali servizi possono, come già evidenziato, essere
legittimamente disimpegnati dai soggetti titolari delle licenza ex art. 134 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per svolgere attività
investigativa senza alcuna limitazione.
Ne consegue, allora, che a fronte di istanze specificamente rivolte ad un
determinato settore del campo professionale in parola, da un lato sarà
necessario verificare se i soggetti già operanti nella provincia siano
sufficienti a soddisfare, in condizioni di reale e diffusa concorrenza, le
richieste di questa particolare utenza, dall'altro occorrerà accertare se la
concessione di ulteriori titoli abilitativi possa comunque risolversi in danno
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Tenuto conto della portata generale della presente circolare, si pregano i
signori prefetti di voler dare massima diffusione degli orientamenti qui
espressi dandone comunicazione alle agenzie di investigazione presenti nella
propria giurisdizione e alle camere di commercio industria ed artigianato
affinché ne rendano edotte le altre categorie professionali interessate.
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e riscontro.
p. Il Ministro: Mustilli
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COME CHIEDERE UN PREVENTIVO PER UNA INVESTIGAZIONE PRIVATA?
Per richiedere un preventivo di spesa per una investigazione privata si può telefonare al numero 0733.880671 o inviare una mail a linvestigativa@gmail.com
CHI RISPONDE AL TELEFONO DELL'AGENZIA INVESTIGATIVA L'INVESTIGATIVA?
Al telefono dell'agenzia investigativa L'Investigativa risponde eslusivamente il titolare Investigatore Privato Daniele Sbrollini.
COME FACCIO A CONTROLLARE SE L' AGENZIA DI INVESTIGAZIONI PRIVATE L'INVESTIGATIVA E' LEGALMENTE AUTORIZZATA A SVOLGERE INVESTIGAZIONI ?
Basta chiedere al titolare dell'agenzia di esibire la copia della licenza.
LE PROVE PROCURATE DALL'INVESTIGATORE PRIVATO POSSONO ESSERE UTILIZZATE IN GIUDIZIO?
Si, le prove procurate dall'investigatore privato possono essere utilizzate in giudizio.
QUANTO COSTA UN INVESTIGATORE PRIVATO?
L'Investigatore Privato ha una tabella delle tariffe rilasciata dal competente Ufficio Del Governo (Prefettura) al quale deve attenersi per l'espletamento dei servizi investigativi.
QUANDO SI EFFETTUA IL PAGAMENTO?
Il pagamento viene effettuato per il 50% di quanto stabilito al momento del conferimento dell'incarico ed il saldo alla consegna dell'investigazione compiuta.
LE INVESTIGAZIONI PRIVATE SONO SVOLTE NEL RISPETTO DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI?
Si, il Garante per la privacy ha rilasciato una autorizzazione agli investigatori privati autorizzati. Inoltre non viene violato in nessun modo la privacy in quanto proprio il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196)
QUANTE PERSONE VERRANNO A CONOSCENZA DEI MIEI PROBLEMI E DEI MIEI DATI PERSONALI?
Soltanto il titolare.
COSA DEVO SOTTOSCRIVERE?
Occorre sottoscrivere il conferimento incarico ed il mandato professionale. HOME
In fase di allestimento HOME
Descrizione dei servizi investigativi e
delle città e stati esteri dove l’Agenzia di investigazioni private
L’Investigativa di Civitanova Marche Macerata svolge indagini civili e penali.
-Investigazioni e indagini per procedimenti civili e penali.
La legge n. 397 del 7.12.2000 e successive modifiche ha dato maggiore importanza
alla figura dall’investigatore privato e alle agenzie investigative private,
equiparando il detective privato al consulente tecnico. In questo caso il
mandato investigativo deve essere conferito esclusivamente da un avvocato
penalista e l’opera dell’investigatore spazia dal rintraccio ed escussione
testimoni, alla ricerca di prove, convalida alibi, sopralluoghi e perizie.
-Investigazioni private su infedeltà coniugale, tutela del diritto di famiglia e
indagini per accertare le violazioni dei doveri coniugali.
Le investigazioni sulla infedeltà coniugale consistono nella ricerca di prove
per ottenere la separazione giudiziale con addebito di responsabilità in base
all’art. 143 del Codice Civile. In questi casi il coniuge sospettoso di
tradimento incarica l'investigatore privato di fornirgli le prove video
fotografiche e la documentazione atta a dimostrare, in sede di divorzio, il
comportamento disonesto del coniuge "fedifrago". L’utilizzo delle prove
procurate dall’investigatore privato oltre ad essere valide per un utilizzo in
tribunale comporta anche un vantaggio economico in termini di quantificazione
dell’assegno di mantenimento in quanto il giudice può sicuramente tenere conto
di tale comportamento. Spesso gli ex coniugi si rivolgono all'investigatore
privato per motivi economici, ovvero, perchè fornisca loro le prove che i loro
ex consorti, dichiaratisi disoccupati, in realtà lavorino. In alcuni casi, al
fine di eludere i sostegni di mantenimento, il coniuge si dichiara nullatenente
e disoccupato, vale a dire non proprietario di alcun bene, oppure, modifica il
suo reddito dichiarando di guadagnare di meno mentre in realtà, in entrambi i
casi, il tenore di vita e il conseguente trattamento economico, sono rimasti
quelli di prima. All'investigatore privato contattato , vengono fornite tutte le
informazioni che riguardano la persona da controllare (abitazione, luogo di
lavoro, amicizie, luoghi di frequentazione, hobby, ecc..), compresa la sua
fotografia e il numero della targa dell'auto, per saperne di più sulla sua vita
attuale, abitudini e amicizie nuove che frequenta. L'investigatore privato
inizia a seguire gli spostamenti della persona oggetto della sua indagine con
appostamenti e pedinamenti, sorvegliandone attentamente gli incontri e tutto ciò
risulti essere sospetto. Al termine dell’indagine l’investigatore redige una
relazione valida per uso giudiziario nella quale vengono riportati tutti i
fatti, gli spostamenti,gli incontri, i luoghi frequentati etc.. Al rapporto
investigativo vengono allegati tutti i documenti necessari a dimostrare e
sostenere quanto scritto nella relazione stessa tipo foto, video, visure,
certificati, scontrini etc. Il compito svolto dall’investigatore privato avviene
con la massima discrezione e tutela della privacy, sia per tutelare il cliente
sia per quel che riguarda la persona da indagata. Alcune indagini ad esempio
consistono nel verificare comportamenti incompatibili con il rapporto
matrimoniale tipo gioco d’azzardo, alcolismo, frequentazioni equivoche,
frequentazioni di night club. Investigazioni pre-matrimoniali. Indagini per accertare comportamenti contrari all’interesse del minore e per
accertare e verificare l’idoneità dei luoghi e persone compatibili con
l’affidamento del minore. Indagini, investigazioni e controllo giovani per verificare eventuali
assunzioni di sostanze stupefacenti, droghe, alcol, Chat, bullismo, plagio da
parte di sette sataniche, sette religiose, assenteismo scolastico, prostituzione
giovanile, disagio giovanile, maltrattamento minori. Ricerca di persone scomparse sia in Italia che all’estero. Investigazioni e indagini per la tutela del diritto del lavoro
-Indagini e investigazioni per conto di aziende che vogliono tutelare i propri
prodotti, marchi e brevetti da contraffazioni e falsificazioni.
-Investigazioni per appurare la violazione del patto di non concorrenza-
-Indagini finalizzate all’accertamento del diritto di esclusiva territoriale.
-Indagini per presunzioni assenteismo e doppio lavoro,controspionaggio
industriale, concorrenza sleale, indagini patrimoniali, solvibilità clienti,
aziende e privati. Investigazioni su giovani. Le richieste di investigazioni per controllo giovani sono in crescita
esponenziale. Sempre più genitori preoccupati per i propri figli si rivolgono
all’investigatore privato per verificare ed accertare se il loro figlio
frequenta amicizie inaffidabili o fa uso si sostanze stupefacenti, droghe,
ecstasy, anfetamine, mdma, eroina, spinelli, cannabis, lsd, cocaina, alcol ecc.
Ci vengono richiesti anche controllo giovani per verificare se i figli sono
vittime di violenze tipo bullismo, o plagiati da sette religiose.
Le ultime statistiche in merito ai consumi dell’alcol da parte dei giovani
rilevano che circa un milione di giovani di età compresa tra 12 e i 16 anni è a
rischio alcolismo e il più delle volte i genitori non sono a conoscenza degli
abusi di alcol da parte dei loro figli.
-Svolgiamo servizi di consulenza per la sicurezza personale Servizi di bonifiche ambientali, bonifiche elettroniche professionali per
rilevare microspie, registratori digitali, micro registratori digitali,sistemi
satellitari gps gsm,sistemi di ascolto tramite microfoni laser,o tramite
microfoni da muro istallati in casa, auto,ufficio,aziende, software spia
istallati su pc. Perizie chimiche, foniche, grafiche.
-Servizi e investigazioni speciali per recupero opere d’arte, servizi di scorta
personale, tutela da minacce e molestie, consulenza sicurezza. Dove siamo:L’agenzia investigativa Macerata, L’investigativa ha la sede a Porto
Potenza Picena nelle marche ed ha un recapito a Civitanova Marche
L'investigativa è associata alla Federpol, associazione
nazionale che raccoglie le agenzie investigative dislocate in tutto il territorio
nazionale e con le quali abbiamo referenti nelle seguenti regioni: marche,umbria,
lazio,toscana,lombardia,piemonte,puglia,emilia Romagna,veneto,sardegna,molise,liguria,
valle d’aosta,liguria,Sicilia,calabria,Molise,Piemonte.
Inoltre operiamo sia direttamente sia tramite agenzie di investigazione e
detective privati dislocati in tutto il mondo ed in particolare nei seguenti
stati esteri: Italia, Germania,Francia,Regno
Unito,Italia,Spagna,Polonia,Romania,Paesi
Bassi,Grecia,Portogallo,Belgio,Repubblica
Ceca,Ungheria,Svezia,Austria,Bulgaria,Slovacchia,Danimarca,Finlandia,Porto Rico,Taiwan,Arabia
Saudita,Argentina,Albania,Algeria,Australia,Andorra,Austria,Bahamas,Bosnia-Erzegovina,Barbados,Brasile,Belgio,Brunei,Bulgaria,Bielorussia,Colombia,Canada,Capo
Verde,Corea del Nord,Repubblica Ceca,Costa d'Avorio,Cile,Costa Rica,Cina,Cipro,Croazia,Cuba,Danimarca,Repubblica Dominicana,Egitto,Emirati
Arabi
Uniti,Figi,Filippine,Finlandia,Francia,Grecia,Germania,Giappone,Haiti,India,Islanda,
,Indonesia,Irlanda,Kenya,Libia,Lettonia,Lituania,Lussemburg,Macedonia,Mauritius,Madagascar,Messico,Malawi,Micronesia,Maldive,
Moldavia,Malesia,Principato di Monaco,Mali,Malta,Sovrano Militare Ordine di
Malta,Montenegro,Marocco,Mozambico,Norvegia,Nuova Zelanda,Nicaragua,Paesi Bassi,Perù,Polonia,Porto
Rico,Panamá,Portogallo,Nuova Guinea,Regno
Unito,Romania,Russia,Slovacchia,Slovenia,Saint Vincent e Grenadine,Samoa,San
Marino,Spagna, Príncipe,Stati Uniti
d'America,Sudafrica,Serbia,Seychelles,Svezia,Sierra
Leone,Svizzera,Singapore,Tanzania,Thailandia,Turchia,Ucraina,Uganda,Ungheria,Uruguay,Città
del Vaticano.
-Le città italiane dove l’agenzia investigativa L’investigativa opera sono:
Civitanova Marche,Macerata,Ancona,Fabriano,Matelica,Fano.Pesaro,Senigallia,Ascoli
piceno,Fermo,Morrovalle,Camerino,Porto san Giorgio,Porto sant’elpidio,Foligno,Perugia,Jesi,Camerino,san
benedetto del tronto,alba adriatica,silvi marina,villa rosa,terni,rimini,riccione,gradara,san
marino,cattolica,Falconara,stirolo,numana,tolentino,san severino
marche,comunanza,monte san giusto,corridonia,mogliano,visso, Acquacanina, Apiro,
Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di
Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli,
Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte,
Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo,
Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano,
Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina,
Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza
Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche,
Sant`Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti,
Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso, Agugliano, Ancona, Arcevia,
Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna,
Castelbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d`Esi,
Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano,
Genga, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito,
Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Morro d`Alba, Numana, Offagna, Osimo,
Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello,
San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de` Conti,
Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo.Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi,
Belforte all`Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto,
Casteldelci, Colbordolo, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino,
Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria,
Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo,
Monte Cerignone, Monte Grimano, Monte Porzio, Montecalvo in Foglia,
Monteciccardo, Montecopiolo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al
Metauro, Novafeltria, Orciano di Pesaro, Peglio, Pennabilli, Pergola, Pesaro,
Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Saltara, San Costanzo,
San Giorgio di Pesaro, San Leo, San Lorenzo in Campo, Sant`Agata Feltria,
Sant`Angelo in Lizzola, Sant`Angelo in Vado, Sant`Ippolito, Sassocorvaro,
Sassofeltrio, Serra Sant`Abbondio, Serrungarina, Talamello, Tavoleto, Tavullia,
Urbania, Urbino.Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Altidona, Amandola,
Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai,
Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano,
Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Folignano, Force, Francavilla d`Ete,
Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Maltignano, Massa
Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle
Marche, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte
Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefalcone
Appennino, Montefiore dell`Aso, Montefortino, Montegallo, Montegiorgio,
Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monteprandone,
Monterubbiano, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Palmiano, Pedaso,
Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella,
San Benedetto del Tronto, Santa Vittoria in Matenano, Sant`Elpidio a Mare,
Servigliano, Smerillo, Spinetoli, Torre San Patrizio, Venarotta, agrigento,Alessandria,Ancona,Aosta,Arezzo,Asti,Avellino,Bari,Belluno,Benevento,Bergamo,Biella,Bologna,Bolzano,Brescia,Brindisi,Cagliari,Caltanissetta,
Campobasso,Carbonia,Caserta,Catania,Catanzaro,Chieti,Como,Cosenza,Cremona,Crotone,Cuneo,Enna,Ferrara
Firenze,Foggia,Forlì,Cesena,Frosinone,Genova,Gorizia,Grosseto,Imperia,Isernia,La
Spezia,L'Aquila,Latina,Lecce,Lecco,Livorno,Lodi,Lucca,Macerata,
Mantova,Massa-Carrara,Milano,Modena,Napoli,Novara,Nuoro,Olbia,Oristano,Padova,Palermo,Parma,Pavia,Perugia,Pesaro
e Urbino, pescara,Piacenza,Pisa,Pistoia,Pordenone,Potenza,Prato,Ragusa,
Ravenna,Reggio calabria,Reggio
Emilia,Rieti,Rimini,Roma,Rovigo,Salerno,Sassari,Savona , Siena,Sondrio,Taranto,Teramo,Terni,Torino,Ogliastra,Trento,Treviso,Trieste,Udine,Varese,Venezia,Verbano,Vercelli,Verona,Vibo
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,
http://www.serviziinformazionesicurezza.gov.it/pdcweb.nsf/pagine/sismi
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,
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