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"L'Investigativa", da circa vent' anni svolgo la professione di Investigatore
Privato con serietà e impegno.
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cliente mi hanno fatto affrontare incarichi difficili, complessi, a
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Investigatore Privato
Daniele Sbrollini.
L'investigativa, Agenzia di Investigazioni Private, svolge Servizi di Investigazione nei seguenti settori:
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Preambolo I sottoindicati soggetti sottoscrivono il presente codice di
deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse: 1. diversi
soggetti, in particolare gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti nei
relativi albi e registri e chi esercita un'attività di investigazione privata
autorizzata in conformità alla legge, utilizzano dati di carattere personale per
svolgere investigazioni difensive collegate a un procedimento penale (l. 7
dicembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria. L'utilizzo di questi dati è imprescindibile per garantire una
tutela piena ed effettiva dei diritti, con particolare riguardo al diritto di
difesa e al diritto alla prova: un'efficace tutela di questi due diritti non è
pregiudicata, ed è anzi rafforzata, dal principio secondo cui il trattamento dei
dati personali deve rispettare i diritti, le libertà fondamentali e la dignità
delle persone interessate, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (artt. 1
e 2 del Codice);
2. gli specifici adattamenti e cautele previsti dalla legge o dal presente
codice deontologico non possono trovare applicazione se i dati sono trattati per
finalità diverse da quelle di cui all'art. 1 del presente codice; 3. consapevoli
del primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa e alla
tutela del segreto professionale, i predetti soggetti avvertono l'esigenza di
individuare aspetti specifici delle loro attività professionali, in particolare
rispetto alle informazioni personali di carattere sensibile o giudiziario. Ciò,
al fine di valorizzare le peculiarità delle attività di ricerca, di
acquisizione, di utilizzo e di conservazione dei dati, delle dichiarazioni e dei
documenti a fini difensivi, specie in sede giudiziaria, e di prevenire talune
incertezze applicative che si sono a volte sviluppate e che hanno portato anche
a ipotizzare inutili misure protettive non previste da alcuna disposizione e
anzi contrastanti con ordinarie esigenze di funzionalità. Il primario interesse
al legittimo esercizio del diritto di difesa deve essere rispettato in ogni
sede, anche in occasione di accertamenti ispettivi, tenendo altresì conto dei
limiti normativi all'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 7, 8 e 9 del
Codice) previsti per finalità di tutela del diritto di difesa; 4. il trattamento
dei dati per l'attività di difesa concorre alla formazione permanente del
professionista e contribuisce alla realizzazione di un patrimonio di precedenti
giuridici che perdura nel tempo, per ipotizzabili necessità di difesa, anche
dopo l'estinzione del rapporto di mandato, oltre a essere espressione della
propria attività professionale; 5. norme di legge e provvedimenti attuativi
prevedono già garanzie e accorgimenti da osservare per la protezione dei dati
personali utilizzati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o
per svolgere investigazioni difensive. Tali cautele, che non vanno osservate se
i dati sono anonimi, hanno già permesso di chiarire, ad esempio, a quali
condizioni sia lecito raccogliere informazioni personali senza consenso e senza
una specifica informativa, e che è legittimo utilizzarle in modo proporzionato
per esigenze di difesa anche quando il procedimento civile o penale di
riferimento non sia ancora instaurato. I predetti accorgimenti e garanzie
possono comportare, se non sono rispettati, l'inutilizzabilità dei dati trattati
(art. 11, comma 2, del Codice). Essi riguardano, in particolare: a)
l'informativa agli interessati, che può non comprendere gli elementi già noti
alla persona che fornisce i dati e può essere caratterizzata da uno stile
colloquiale e da formule sintetiche adatte al rapporto fiduciario con la persona
assistita o, comunque, alla prestazione professionale; essa può essere fornita,
anche solo oralmente e, comunque, una tantum rispetto al complesso dei dati
raccolti sia presso l'interessato, sia presso terzi. Ciò, con possibilità di
omettere l'informativa stessa per i dati raccolti presso terzi, qualora gli
stessi siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni
difensive, tenendo presente che non sono raccolti presso l'interessato i dati
provenienti da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale
da interagire direttamente con l'interessato (art.13, comma 5, lett. b) del
Codice); b) il consenso dell'interessato, che non va richiesto per adempiere a
obblighi di legge e che non occorre, altresì, per i dati anche di natura
sensibile utilizzati per perseguire finalità di difesa di un diritto anche
mediante investigazioni difensive. Ciò, sia per i dati trattati nel corso di un
procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia
nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al
fine di verificare con le parti se vi sia un diritto da tutelare utilmente in
sede giudiziaria, sia nella fase successiva alla risoluzione, giudiziale o
stragiudiziale della lite. Occorre peraltro avere cura di rispettare, se si
tratta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il
principio del "pari rango", il quale giustifica il loro trattamento quando il
diritto che si intende tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, è "di
rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (artt. 24,
comma 1, lett. f) e 26, comma 4, lett. c) del Codice; aut. gen. nn. 2/2007,
4/2007 e 6/2007; Provv. del Garante del 9 luglio 2003); c) l'accesso ai dati
personali e l'esercizio degli altri diritti da parte dell'interessato rispetto
al trattamento dei dati stessi; diritti per i quali è previsto, per legge, un
possibile differimento nel periodo durante il quale, dal loro esercizio, può
derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art.
8, comma 2, lett. e) del Codice); d) il flusso verso l'estero dei dati
trasferiti solo per finalità di svolgimento di investigazioni difensive o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il
tempo a ciò strettamente necessario, trasferimento che non è pregiudicato né
verso Paesi dell'Unione europea, né verso Paesi terzi (artt. 42 e 43,comma 1,
lett. e) del Codice); e) la notificazione dei trattamenti, che non è richiesta
per innumerevoli trattamenti di dati effettuati per far valere odifendere un
diritto in sede giudiziaria, o per svolgere investigazioni difensive (art. 37,
comma 1, del Codice; del. 31marzo 2004, n. 1 e nota di chiarimenti n. 9654/33365
del 23 aprile 2004); f) la designazione di incaricati e di eventuali
responsabili del trattamento, considerata la facoltà di avvalersi di soggetti
che possono utilizzare legittimamente i dati (colleghi, collaboratori,
corrispondenti, domiciliatari, sostituti, periti, ausiliari e consulenti che non
rivestano la qualità di autonomi titolari del trattamento: artt. 29 e 30 del
Codice); g) i dati particolari quali quelli genetici, per i quali sono previste
già alcune cautele in particolare per ciò che riguarda il principio di
proporzionalità, le misure di sicurezza, il contenuto dell'informativa agli
interessati e la manifestazione del consenso (art. 90 del Codice; aut. gen. del
Garante del 22 febbraio 2007); h) l'informatica giuridica ai sensi degli artt.
51 e 52 del Codice, per la quale apposite disposizioni di legge hanno
individuato opportune cautele per tutelare gli interessati senza pregiudicare
l'informazione scientifico-giuridica; i) l'utilizzazione di dati pubblici e di
altri dati e documenti contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi,
ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte
lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni
utilizzabili a fini difensivi; 6. rispetto a questo quadro, il presente codice
individua alcune regole complementari di comportamento le quali costituiscono
una condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei
dati, ma non hanno diretta rilevanza sul piano degli illeciti disciplinari; esse
non pregiudicano, quindi, la distinta e autonoma valenza delle norme
deontologiche professionali e le scelte adottate al riguardo dai competenti
organismi di settore, in particolare rispetto al codice deontologico forense.
Peraltro, l'inosservanza di quest'ultimo può assumere rilievo ai fini della
valutazione della liceità e correttezza del trattamento dei dati personali; 7.
utile supporto alla protezione dei dati proviene anche da ulteriori princìpi già
riconosciuti, in materia, dal codice di procedura penale e dallo stesso codice
deontologico forense (in particolare, per quanto riguarda il dovere di
segretezza e riservatezza, anche nei confronti di ex clienti, la rivelazione di
notizie riservate o coperte dal segreto professionale, la rivelazione al
pubblico del nominativo di clienti, la registrazione di colloqui tra avvocati e
la corrispondenza tra colleghi), nonché da altre regole di comportamento
individuate dall'Unione delle camere penali italiane o da ulteriori organismi
sottoscrittori del presente codice deontologico. Capo I - Principi generali Art.
1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente codice devono essere
rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni
difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel
corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di
conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale
giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di: a)
avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi
registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma
individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in
sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche
avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati
stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato; b)
soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un
difensore (aut. gen. n. 6/2007, punto n. 2), svolgano in conformità alla legge
attività di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art.
222 norme di coordinamento del c.p.p.). 2. Le disposizioni del presente codice
si applicano, altresì, a chiunque tratti dati personali per le finalità di cui
al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in
conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza
per le medesime finalità.Capo II - Trattamenti da parte di avvocati Art. 2.
Modalità di trattamento 1. L'avvocato organizza il trattamento anche non
automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate,
caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle
libertà e della dignità degli interessati, applicando i princìpi di finalità,
necessità, proporzionalità e non eccedenza sulla base di un'attenta valutazione
sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi
della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.
2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal
titolare del trattamento il quale resta individuato, a seconda dei casi, in: a)
un singolo professionista; b) una pluralità di professionisti, codifensori della
medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano
stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consulenti
o domiciliatari;c) un'associazione tra professionisti o una società di
professionisti. 3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per
iscritto agli incaricati del trattamento da designare e ai responsabili del
trattamento prescelti facoltativamente (artt. 29 e 30 del Codice), sono
formulate concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti devono
osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante
avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte,
perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di
autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona
addetta a compiti di collaborazione amministrativa. 4. Specifica attenzione è
prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta,
utilizzazione o conoscenza di dati in caso di: a) acquisizione anche informale
di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che
possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati; b) scambio
di corrispondenza, specie per via telematica; c) esercizio contiguo di attività
autonome all'interno di uno studio; d) utilizzo di dati di cui è dubbio
l'impiego lecito, ancheper effetto del ricorso a tecniche invasive; e) utilizzo
e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie
elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di
flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni
redatte da investigatori privati); f) custodia di materiale documentato, ma non
utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se
consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del
trattamento situati altrove; g) acquisizione di dati e documenti da terzi,
verificando che si abbia titolo per ottenerli; h) conservazione di atti relativi
ad affari definiti. 5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di
difesa in sede giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della pendenza di
un procedimento, sempreché i dati medesimi risultino strettamente funzionali
all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai princìpi di
proporzionalità, di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle
finalità difensive (art. 11 del Codice). 6. Sono utilizzati lecitamente e
secondo correttezza: a) i dati personali contenuti in pubblici registri,
elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di
dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali
possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in
certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi; b) atti,
annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini
difensive, in particolare ai sensi degli articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater
del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie
eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in
sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi
articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati eccedenti e non
pertinenti rispetto alle finalità difensive, tali dati, qualora non possano
essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli
altri dati raccolti. Art. 3. Informativa unica 1. L'avvocato può fornire in un
unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne
dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule
sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali
(art.13 del Codice) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina
sulle indagini difensive. Art. 4. Conservazione e cancellazione dei dati 1. La
definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un
incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il
procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti
all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere
conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora
risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della
parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro
utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La valutazione è
effettuata tenendo conto della tipologia dei dati. Se è prevista una
conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e
di contrasto della criminalità, sono custoditi i soli dati personali
effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo. 2. Fermo restando
quanto previsto dal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al
cliente dell'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto
diversamente stabilito dalla legge, è consentito, previa comunicazione alla
parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai
suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari
trattati e le relative copie. 3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato
fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale
ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa.
4. La titolarità del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o
cessazione dell'esercizio della professione. In caso di cessazione anche per
sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto
nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli
affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è
consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione
per finalità difensive. Art. 5. Comunicazione e diffusione di dati 1. Nei
rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non
coperte da segreto qualora sia necessario per finalità di tutela dell'assistito,
ancorché non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei princìpi di
finalità, liceità, correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza di
cui al Codice (art. 11), nonché dei diritti e della dignità dell'interessato e
di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense. Art.
6. Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore 1. In
occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai
sensi dell'articolo 159, comma 3, del Codice che vi assista il presidente del
competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato.
Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del
provvedimento. 2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei
dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli
artt. 8, comma 2, lett. f) e 24, comma 1, lett. f) del Codice, l'avvocato
attesta al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per
lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilità dei
dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un
procedimento penale. Capo III - Trattamenti da parte di altri liberi
professionisti e ulteriori soggetti Art. 7. Applicazione di disposizioni
riguardanti gli avvocati 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si
applicano, salvo quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato: a) a
liberi professionisti che prestino o su mandato dell'avvocato o unitamente a
esso o, comunque, nei casi e nella misura consentita dalla legge, attività di
consulenza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria o per lo svolgimento delle investigazioni difensive; b) agli altri
soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente
incompatibile in relazione alla figura soggettiva o alla funzione svolta. Capo
IV - Trattamenti da parte di investigatori privati Art. 8. Modalità di
trattamento 1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non
automatizzato dei dati personali secondo le modalità di cui all'articolo 2,
comma 1. 2. L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa
investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività
possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito
per iscritto e solo per le finalità di cui al presente codice. 3. L'atto
d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende
esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale
l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che
giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve
essere conclusa. 4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente
l'incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati
nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente
in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di
incarico. Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati
sensibili contenute in atti autorizzativi del Garante. 5. Nel caso in cui si
avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del
trattamento in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del Codice,
l'investigatore privato formula concrete indicazioni in ordine alle modalità da
osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza
delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere
accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi
richiesta. 6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono
essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al
fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da
adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto
alla prova. Art. 9 Altre regole di comportamento 1. L'investigatore privato si
astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e,
in particolare, conforma ai princìpi di liceità e correttezza del trattamento
sanciti dal Codice: a) l'acquisizione di dati personali presso altri titolari
del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si abbia
titolo per ottenerli; b) il ricorso ad attività lecite di rilevamento, specie a
distanza, e di audio/videoripresa; c) la raccolta di dati biometrici. 2.
L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del presente codice. Art. 10. Conservazione e
cancellazione dei dati 1. Nel rispetto dell'art. 11, comma 1, lett. e) del
Codice i dati personali trattati dall'investigatore privato possono essere
conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per
eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificata costantemente,
anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico
conferito. 2. Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il
trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata
comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico, i quali
possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione
temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato
l'attività svolta, a i soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceità e
correttezza del proprio operato. Se è stato contestato il trattamento il
difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono anche fornire
all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceità e
correttezza del proprio operato, per il tempo a ciò strettamente necessario. 3.
La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero
il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato,
non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la
conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato. Art. 11. Informativa
1. L'investigatore privato può fornire l'informativa in un unico contesto ai
sensi dell'articolo 3 del presente codice, ponendo in particolare evidenza
l‘identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura
facoltativa del conferimento dei dati. Capo V - Disposizioni finali Art. 12.
Monitoraggio dell'attuazione del codice 1. Ai sensi della art. 135 del Codice, i
soggetti che sottoscrivono il presente codice avviano forme di collaborazione
per verificare periodicamente la sua attuazione anche ai fini di un eventuale
adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita o di
novità normative. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente codice si applica a
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IMPIEGO DI INVESTIGATORI PRIVATI PER IL CONTROLLO SUL COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE ASSEGNATO AD ATTIVITA' LAVORATIVE DA SVOLGERE ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA
Può essere ritenuto lecito in quanto finalizzato all'accertamento di condotte truffaldine (Cassazione Sezione Lavoro n. 5629 del 5 maggio 2000, Pres. Trezza, Rel. Spanò). Lo Statuto dei Lavoratori stabilisce, all'art. 2, che il datore di lavoro non può impiegare per la vigilanza sull'attività lavorativa le guardie giurate e all'art. 3 che i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza sul lavoro devono essere comunicati ai dipendenti interessati. P.D., dipendente della Banca Popolare di Rieti, incaricato di svolgere, nelle ore antimeridiane, attività esterna visitando i clienti e proponendo loro i servizi dell'azienda, è stato licenziato con l'addebito di avere trascorso le mattinate oziando all'interno della propria autovettura e uscendone solo per recarsi al bar, acquistare i giornali, entrare nei supermercati e guardare le vetrine, senza prendere contatti con le persone poi indicate nei rapportini di servizio. Questo comportamento è stato accertato dalla Banca con l'impiego di un investigatore privato. P.D. ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Rieti, sostenendo tra l'altro l'inutilizzabilità dei controlli svolti sul suo operato, in quanto effettuati in violazione degli articoli 2 e 3 St. Lav. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Rieti, hanno ritenuto legittimo il licenziamento. Il Tribunale ha affermato che il controllo eseguito mediante un investigatore privato non poteva considerarsi vietato in questo caso, dagli artt. 2 e 3 St. Lav., sia perché diretto a verificare non già la diligenza nell'espletamento delle mansioni affidate al lavoratore ma solamente un comportamento truffaldino, sia perché espletato non sul luogo di lavoro ma sulla pubblica via, nei luoghi prescelti da P.D. per trascorrere la mattinata in attività che nulla avevano a che fare con i compiti affidatigli. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5629 del 5 maggio 2000, Pres. Trezza, Rel. Spanò) ha rigettato il ricorso del lavoratore. L'art. 2, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 - ha osservato la Corte - fa divieto ai datori di lavoro di adibire le guardie particolari giurate alla vigilanza sull'attività lavorativa e a queste ultime di accedere nei locali ove tale attività è in corso; i due precetti, letti congiuntamente, appaiono ben chiari nel senso che è vietato ogni controllo sul modo della prestazione d'opera all'interno dell'azienda mediante personale avente compiti di mera vigilanza; nulla si dispone per la verifica dell'attività svolta al di fuori dei locali aziendali, da parte di soggetti, quindi, non inseriti nel normale ciclo produttivo, la cui prestazione non può essere collocata nell'ambito dei poteri di direzione, controllo tecnico e sorveglianza. In ogni caso - ha affermato la Corte - è consentita la verifica circa l'eventuale realizzazione di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa e a tal fine non è vietato il ricorso alla collaborazione di investigatori privati, in considerazione della libertà della difesa privata. Pertanto, ha concluso la Corte, la sentenza impugnata deve ritenersi conforma a diritto sia perché ha ritenuto lecito il ricorso ad investigatori privati al fine di verificare come B.P. impiegava il tempo trascorso fuori dalla sede della Banca, sia perché finalizzato a verificare comportamenti che ben potevano integrare il delitto di truffa. Home
ACCESSO ABUSIVO AL SISTEMA INFORMATICO (art. 615 TER c.p.)
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio , o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone , ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa ; negli altri casi si procede d'ufficio. L'art. 615 ter c.p., norma simbolo della lotta contro i c.d. crimini informatici, necessita per essere compresa, nella sua reale valenza, di alcune premesse terminologiche e convenzionali che lo stesso legislatore utilizza per meglio delimitarne il campo operativo. Le prime espressioni da analizzare ed esplicitare, procedendo in modo logico e consequenziale, sono: "l'accesso" ad un sistema informatico e telematico e "l'abusività" dello stesso. Innanzitutto, con il termine "accesso" il legislatore vuole riferirsi, come si evince dallo stesso contesto letterale del primo comma, all'azione di chi si introduce in un sistema informatico. L'accesso, a cui si riferisce il legislatore, non appare essere quello relativo al semplice collegamento fisico, ma a quello logico in cui è possibile instaurare un dialogo con l'elaboratore; situazione questa ottenibile generalmente dopo aver superato le barriere erette a sicurezza dell'inviolabilità dello stesso sistema. Infatti, con la semplice espressione "accesso ad un sistema" si intende indicare qualunque attività che, prescindendo dal superamento di barriere e muri di sicurezza, mette in comunicazione un pc chiamante con un pc risponditore. Quello che rileva ai fini dell'art. 615 ter c.p. è solo l'accesso che consente un dialogo più ampio e profondo con il sistema, tale da poter far agire come dominus dello stesso l'agente che può così copiare, eliminare, inserire o semplicemente modificare i dati e le informazioni contenute nel sistema violato. A questo discorso si collega il concetto di abusività dell'accesso: non tutti gli accessi con cui si riesce ad instaurare una stretta comunicazione con la macchina sono rilevanti ex art. 615 ter c.p., rilevando penalmente solo quelli, in ampio senso, non autorizzati. Per quanto riguarda gli elementi costitutivi della fattispecie, il primo punto da esaminare è l'individuazione di cosa s'intenda indicare con l'espressione "sistema ... protetto da misure di sicurezza". La dottrina più attenta nota che: "la precisazione era senza dubbio doverosa: l'assenza di una fisicità direttamente percepibile e la possibilità di connettersi con estrema facilità con sistemi di varia natura e portata ha imposto al legislatore di definire l'antigiuridicità degli accessi, limitandola a quelli posti in essere in presenza di sistemi di sicurezza". La premessa logica è rappresentata, quindi, dalla volontà palese e manifesta del titolare del diritto di escludere i terzi da un'area informatica che lo stesso ritiene di proprio esclusivo dominio. In altre parole, non è sufficiente il semplice accesso ad un sistema per la venuta in essere del reato di cui all'art. 615 ter c.p., ma è necessario un quid pluris che metta "in guardia" i soggetti che potrebbero venire, per svariati motivi leciti e illeciti, a contatto con il "muro, più o meno spesso, di sicurezza" eretto a difesa della zona informatica di esclusivo dominio. Altro elemento degno di nota, perché oggetto di numerose critiche, è quello relativo alla condotta: "chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito...". Il primo comma prevede come fulcro del momento offensivo del fatto di reato, in estrema sintesi, l'attraversare abusivamente la soglia del sistema protetto sfondandone, virtualmente, la "porta chiusa". Naturalmente, il semplice fatto di entrare in un sistema protetto contiene in sé un carattere meno offensivo di chi, riuscendo a violare la sicurezza, si introduce nel sistema distruggendone o danneggiandone parzialmente o totalmente i dati e le informazioni in esso contenute (art. 615 ter c.p., comma 2, n. 2). Rilevante è il problema dell'identificazione del luogo in cui il reato di accesso abusivo si ritiene consumato. In genere questo reato è commesso da un soggetto che tramite un collegamento via modem, o di altro tipo, si mette in comunicazione, trovandosi in un luogo fisico posto anche a notevole distanza, con il sistema da violare. Il reato deve considerarsi realizzato e perfezionato nel luogo dove ha sede il sistema bersaglio e non nel luogo in cui il soggetto agente si trovi fisicamente ad operare. La sentenza della Corte di Cassazione (V Penale) del 6 dicembre 2001 si occupa di scandagliare e riportare in superficie la stessa natura delle protezioni di sicurezza rilevanti ex art. 615 ter. Le protezioni poste come barriera esterna assumono rilevanza in quanto manifestazione chiara della volontà concreta di chi dispone del sistema di escluderne terzi dall'accesso e dal contenuto in esso custodito. Il reato non fossilizza l'attenzione sul disvalore prodotto dall'effrazione, ma, come si evince dal testo della norma, sul fatto di contravvenire alle disposizioni del titolare. Quest'ultimo assunto, però, non deve indurre ad equiparare la tutela dell'art. 615 ter c.p. a quella della violazione di domicilio, perché come la Corte stessa puntualizza: "L'art. 615 ter comma 1 c.p. punisce non solo chi s'introduce abusivamente in un sistema informatico, ma anche chi "vi si mantiene contro la volontà esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo". Ne consegue che la violazione dei dispositivi di protezione del sistema informatico non assume rilevanza di per sé, bensì solo come manifestazione di una volontà contraria a quella di chi del sistema legittimamente dispone. Non si tratta perciò di un illecito caratterizzato dall'effrazione dei sistemi protettivi, perché altrimenti non avrebbe rilevanza la condotta di chi, dopo essere legittimamente entrato nel sistema informatico, vi si mantenga contro la volontà del titolare. Ma si tratta di un illecito caratterizzato appunto dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare, come avviene nel delitto di violazione di domicilio, che è stato notoriamente il modello di questa nuova fattispecie penale, tanto da indurre molti a individuarvi, talora anche criticamente, la tutela di un "domicilio informatico"... ma deve ritenersi che, ai fini della configurabilità del delitto, assuma rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all'accesso al sistema informatico, anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema...destinati a regolare l'ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi".Per concludere, la Corte, prendendo spunto dalla disciplina dettata in tema di violazione di domicilio, giunge ad affermare che commette il reato di cui all'art. 615 ter chi, autorizzato all'accesso per una o più determinate finalità utilizzi "il titolo di legittimazione" per uno scopo diverso da quello pattuito e a cui era subordinato l'accesso. Home
Corte Suprema di
Cassazione
Sez. 6, Sentenza n. 7387 del 11/01/2005 Ud. (dep. 25/02/2005 ) Rv. 231459
Presidente: Fulgenzi R. Estensore: Deriu L. Relatore: Deriu L. Imputato: Goumaz.
P.M. Veneziano GA. (Diff.) (Annulla senza rinvio, App. Torino, 10 Gennaio 2003)
673098 PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - segreto -
professionale - Investigatori privati autorizzati - Opponibilità del segreto
relativamente ad indagini effettuate all'estero da investigatore straniero -
Sussistenza - Condizioni - Fattispecie. In tema di segreto professionale,
l'ordinamento processuale comprende, tra coloro che non possono essere obbligati
a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, gli
investigatori privati autorizzati, categoria nella quale rientrano, con riguardo
ad indagini effettuate all'estero, anche soggetti stranieri legittimati secondo
l'ordinamento del proprio Paese, sempre che esistano disposizioni pattizie
relative al riconoscimento del titolo. Anche per tali soggetti, qualora
rifiutino di indicare la fonte delle informazioni poste ad oggetto della loro
deposizione, è dunque esclusa la punibilità per il delitto di testimonianza
reticente (fattispecie relativa ad un investigatore privato elvetico, che aveva
rifiutato di indicare, deponendo come teste in un procedimento civile, la fonte
di informazioni patrimoniali acquisite in Svizzera. In motivazione la Corte ha
posto tra l'altro in evidenza le norme che equiparano agli investigatori
italiani quelli appartenenti a Paesi dell'Unione europea, e l'accordo
intervenuto tra quest'ultima e la Confederazione elvetica relativamente al
riconoscimento "dei diplomi, dei certificati e di altri titoli"). Riferimenti
normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis,
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 222, Cod. Pen. art. 372, Cod. Pen. art.
384 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/02/1994 num. 146, Legge 15/11/2000 num. 364,
Tratt. Internaz. 21/06/1999 art. 9, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 134
CORTE COST. PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza -
segreto - professionale - Investigatori privati autorizzati - Opponibilità del
segreto relativamente ad indagini effettuate all'estero da investigatore
straniero - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie. In tema di segreto
professionale, l'ordinamento processuale comprende, tra coloro che non possono
essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria
professione, gli investigatori privati autorizzati, categoria nella quale
rientrano, con riguardo ad indagini effettuate all'estero, anche soggetti
stranieri legittimati secondo l'ordinamento del proprio Paese, sempre che
esistano disposizioni pattizie relative al riconoscimento del titolo. Anche per
tali soggetti, qualora rifiutino di indicare la fonte delle informazioni poste
ad oggetto della loro deposizione, è dunque esclusa la punibilità per il delitto
di testimonianza reticente (fattispecie relativa ad un investigatore privato
elvetico, che aveva rifiutato di indicare, deponendo come teste in un
procedimento civile, la fonte di informazioni patrimoniali acquisite in
Svizzera. In motivazione la Corte ha posto tra l'altro in evidenza le norme che
equiparano agli investigatori italiani quelli appartenenti a Paesi dell'Unione
europea, e l'accordo intervenuto tra quest'ultima e la Confederazione elvetica
relativamente al riconoscimento "dei diplomi, dei certificati e di altri
titoli"). Home
INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI SU AUTOVEICOLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Catanzaro
con sentenza 8.2.2000 confermava la sentenza 22.6.1999 del gip del Tribunale
della stessa città di condanna per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73, c.
5. D.P.R. 309/90 di: - L.E. (capi 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13) alla pena di anni
4, mesi 8 di reclusione e lire 40.000.000 di multa: - D.P. L. (capi 8, 14) alla
pena di anni 4, mesi 2 di reclusione e lire 30.000.000 di multa; - M. M. (capo
12) alla pena di anni uno di reclusione e lire 3.000.000 di multa. La sentenza
respinge le questioni preliminari sollevate dalle difese. In particolare ritiene
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p., nella
parte in cui consente l'intercettazione di conversazioni fra presenti
all'interno di un domicilio privato: in primo luogo perché l'autoveicolo non è
assimilabile al domicilio o al luogo di privata dimora; in secondo luogo perché
la collocazione del mezzo intercettivo in abitazione privata non comporta
necessariamente l'intrusione clandestina nel domicilio altrui. Quanto alla prova
della responsabilità, la stessa sentenza esamina dettagliatamente, imputato per
imputato, il tenore delle conversazioni intercettate, deducendo dal loro tenore
che le domande e le risposte evidenzino in modo non equivoco la partecipazione
al traffico delle sostanze stupefacenti. Ricorre il L. in proprio dolendosi in
primo luogo del fatto che il Tribunale di Catanzaro, nel procedimento principale
a carico di altri coimputati, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale in
ordine alla questione di cui all'art. 266 c.p.p., mentre la Corte d'appello ha
rigettato la relativa eccezione preliminare. In secondo luogo lamenta la
violazione di legge e la mancanza di motivazione in punto responsabilità. In
terzo luogo contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di
cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90. Infine contesta la sproporzione della
pena inflitta rispetto alla materialità dei fatti. Ricorre, altresì, la difesa
del M., per violazione degli artt. 268, c. 3, c.p.p., e 271, c. 1, c.p.p. per
quanto riguarda l'utilizzabilità delle intercettazioni in quanto non effettuate
presso gli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica. In secondo
luogo lamenta la mancanza di riscontri ai pretesi esiti delle intercettazioni.
In terzo luogo si duole della determinazione della pena inflitta. Infine la
difesa del D. P. ribadisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni
(limitatamente al capo 8 perché effettuate dagli impianti della polizia
giudiziaria senza che ricorressero le condizioni legittimanti la deroga prevista
dall'art. 268, c. 3, c.p.p. e, conseguentemente, lamenta la mancanza di
motivazione sul punto. Infine si duole della mancanza di motivazione
relativamente alla sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 266, c.
2, c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il materiale probatorio, la cui
utilizzabilità è posta in discussione dalle difese sia quanto ai contenuti, sia
quanto ai modi di acquisizione, è costituito essenzialmente da intercettazioni
ambientali e telefoniche. Non solo, ma ove l'utilizzabilità venga ritenuta, si
pone in discussione la legittimità costituzionale delle norme che eventualmente
la consentano sia per quanto concerne il dettato implicito. E' necessario,
pertanto, procedere ad alcune essenziali distinzioni. 2. In primo luogo va
chiarito che le intercettazioni telefoniche si distinguono nettamente da quelle
ambientali, dove le prime devono essere necessariamente eseguite attraverso
impianti installati nelle Procure della Repubblica ex art. 368 c.p.p., salvo che
gli impianti risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni
di urgenza onde il P.M. dispone con provvedimento motivato il compimento delle
operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia
giudiziaria. Le seconde, invece, per le loro caratteristiche specifiche (essendo
di volta in volta eseguite mediante speciali apparecchiature) non possono essere
assoggettate a regole predeterminate. In questo senso la giurisprudenza di
questa Corte (in particolare di questa Sezione) si è più volte espressa in
relazione al mezzo tecnico adottato nei singoli casi. La condizione essenziale è
che, nel compimento della intercettazione "non telefonica" non vengano lesi
diritti fondamentali della personalità. 3. Posta questa premessa, appare
comunque di tutta evidenza che l'intercettazione effettuata nell'abitacolo di
un'autovettura non è equiparabile a quella effettuata in un "luogo di privata
dimora". Si è giustamente affermato (Cass., sez. VI, 5.10.2000, Alice) che il
concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione e rientra in esso
qualsiasi luogo dove taluno si sofferma per compiere, anche in modo contingente
o transitorio, lecitamente atti della propria vita privata, quali manifestazioni
dell'attività individuale per i motivi più diversi, dallo studio, alla cultura,
allo svago, al lavoro professionale o artigianale, al commercio, all'industria,
all'attività politica, ecc..Tendenzialmente il luogo di privata dimora è
costituito da cose immobili, a incominciare dall'alloggio (di proprietà o in
locazione) nel quale si conduce la propria privata esistenza, alla stanza
d'albergo, allo studio professionale, alla bottega, al negozio, all'impianto
industriale. Solo in casi particolari è costituito da un bene mobile, quale la
tenda precariamente ancorata al suolo (per motivi di turismo, commerciali,
politici, ecc.) o da mezzi di trasporto, purché sussista l'attualità dell'uso
per finalità private. Così è la roulotte o il camper adibito permanentemente dal
nomade ad abitazione, o precariamente dallo sfollato o dal turista, la barca per
il navigatore anche occasionale, la cabina del camion per l'autista che si ferma
a riposare, al limite l'autovettura in cui lo sfrattato o il barbone trascorre
la notte. In linea generale, invece, il mezzo di trasporto non ha le
caratteristiche tipiche del luogo di privata dimora, proprio in relazione alla
funzione del mezzo, che è quella di trasferire da un luogo ad un altro cose o
persone, quali il proprietario o il possessore del mezzo e gli eventuali ospiti
degli stessi. Che, se poi nel trasferimento o nella sosta si sviluppano
conversazioni "private" fra gli occupanti il veicolo, il fatto non si discosta
da quello in cui le persone conversino fra loto in un luogo pubblico o aperto al
pubblico. La riprova a livello giurisprudenziale si ha in relazione alla
circostanza aggravante di cui all'art. 625, c. 1, n. 1), c.p., non contestata e
non comunque riconosciuta di regola in relazione al furto su cose detenute
all'interno di un'autovettura (sempre che essa non sia eccezionalmente
utilizzata come precaria abitazione). Ora, se la violazione di domicilio non è
riscontrabile nell'introduzione abusiva in un'autovettura altrui, né è
ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 625, c. 1., n. 1), c.p. per il furto su
cose detenute all'interno di un veicolo, non si comprende come a livello
processuale (ai fini delle intercettazioni ambientali) gli stessi mezzi di
trasporto debbano trasformarsi in luoghi di privata dimora. Gli eventuali
isolati precedenti giurisprudenziali in questo senso non appaiono convincenti
sotto il profilo logico, e contrastano comunque con la considerazione che i
fatti che si verificano all'interno di un'autovettura sono normalmente
percepibili sia visivamente (si pensi all'ipotesi di cui all'art. 527 c.p.), sia
sonoramente anche dall'esterno. A prescindere da queste considerazioni,
l'estensione della nozione di privata dimora all'autoveicolo può avere effetti
irragionevoli, moltiplicando la potenzialità della privatezza della dimora a
qualunque situazione in cui due o più persone, a prescindere dal luogo in cui si
trovano, pretendano che le loro conversazioni rimangano segrete. Le norme
costituzionali, in realtà, tutelano la segretezza della corrispondenza e
l'inviolabilità del domicilio, non anche le comunicazioni fra persone presenti.
Chi comunica verbalmente con altri in luoghi non giuridicamente protetti non può
invocare il segreto, né può pretendere una deroga al principio fissato dall'art.
266, c. 2, c.p.p. che consente l'intercettazione fra persone presenti, previa
autorizzazione a norma degli artt. 267 segg. c.p.p.. 4. Per quanto concerne le
intercettazioni ambientali effettuate nell'ambito di mura domestiche, appare
d'altra parte illuminante l'ordinanza 11.7.2000, n. 304, della Corte
Costituzionale, nella quale si afferma che l'art. 268 c.p.p. "prevede la
possibilità di effettuare intercettazioni di comunicazioni fra presenti anche
ove queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., ma non ne
disciplina le relative modalità, che spetta al legislatore determinare nel
rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione; modalità, peraltro, che non
richiedono necessariamente un'intrusione arbitraria nel domicilio". Il che, in
altri termini, pur nella debita critica al legislatore per le sue carenze,
equivale all'affermazione che, al livello della legislazione vigente, non esiste
una presunzione assoluta di illegalità delle intercettazioni ambientali
effettuate nei domicili privati. Ma, in tale situazione, è a carico di chi si
duole la prova dell'avvenuta violazione della previsione di cui all'art. 614 c.p..
In assenza di tale prova l'intercettazione si deve presumere legittima. 5.
Diversamente è a dirsi per le intercettazioni telefoniche, le quali non possono
sfuggire, per le loro caratteristiche proprie, alla disciplina dettata dall'art.
286 c.p.p.. Tale disciplina appare chiarissima, nel senso che subordina
l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati stabilmente presso le
Procure della Repubblica al duplice requisito della loro insufficienza o
inidoneità e delle "eccezionali ragioni di urgenza". Nella specie queste ultime
ragioni non appaiono esplicitate, onde la questione circa l'inutilizzabilità
delle intercettazioni telefoniche eseguite al di fuori degli impianti fissi e
predeterminati per legge appare del tutto fondata. E' pur vero che, avendo il
giudice di merito trattato alla stessa stregua l'un tipo e l'altro di
intercettazioni, è onere della difesa dare contezza non solo di quali
intercettazioni inutilizzabili si sia tenuto conto, ma anche di quale incidenza
esse abbiano avuto nella valutazione probatoria. In concreto le doglianze
difensive appaiono del tutto generiche, limitandosi a contestare nel complesso
(a prescindere dai modi) le intercettazioni stesse. Unica eccezione nell'ambito
delle doglianze appare quella relativa al D.P., che si appunta sulla
intercettazione (telefonica) non rispondente ai requisiti di cui all'art. 268
c.p.p., relativamente all'imputazione di cui al capo 8). Sotto questo profilo la
doglianza appare fondata e la sentenza deve essere annullata con rinvio,
limitatamente al punto ora detto, affinché il giudice del rinvio valuti se sulla
scorta del residuo materiale probatorio sussistano elementi di responsabilità e,
in difetto, affinché ridetermini la pena per il restante reato di cui al capo
14). 7. Le altre doglianze attinenti sia alla responsabilità, sia alla entità
delle pene inflitte, appaiono doglianze in fatto, come tali precluse al giudizio
di legittimità proprio di questa Corte. Altrettanto è a dirsi per il lamentato
diniego di applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art.
73, c. 5, D.P.R. 309/90 relativamente al L., in ordine alla quale la sentenza
impugnata appare adeguatamente motivata. 8. In questo quadro la sollevata
eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 266, c. 2, c.p.p. appare
manifestamente infondata. Da un lato perché la già menzionata ordinanza 304/2000
della Corte costituzionale ha già dato esauriente risposta, dall'altro perché la
differenza strutturale fra intercettazioni telefoniche e intercettazioni
ambientali non consente una equiparazione di trattamento giuridico anche a fini
processuali. 9. Consegue il rigetto dei ricorsi del D.P. e del M. con la
condanna dei medesimi in solido al pagamento delle spese processuali, e
l'accoglimento del ricorso del D.P. nei limiti sopra precisati. PER QUESTI
MOTIVI annulla la sentenza impugnata nei confronti di D.P. L., limitatamente
all'imputazione di cui al capo 8), e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad
altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro; rigetta nel resto il ricorso
del D.P.; rigetta i ricorsi L.E. e di M. M.G., che condanna in solido al
pagamento delle spese processuali; dichiara manifestamente infondata la dedotta
questione di legittimità costituzionale. Home
Art. 1
1. Prima dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserita la
seguente rubrica:
«Capo I - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI».
Art. 2 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le
parole: «del cittadino non abbiente,» è inserita la seguente: «indagato,» e dopo
la parola: «imputato,» è inserita la seguente: «condannato,». 2. Il comma 3
dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
«3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per
ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed
incidentali, comunque connesse». 3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30
luglio 1990, n. 217, le parole: «qualora la parte ammessa risulti totalmente
vittoriosa» sono soppresse. 4. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio
1990, n. 217, è abrogato. 5. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio
1990, n. 217, è abrogato. 6. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della legge 30
luglio 1990, n. 217, sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Il giudice respinge
l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi
nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle
condizioni personali e familiari e di attività economiche eventualmente svolte.
A tale fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, può trasmetterla,
unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le
necessarie verifiche. 9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero
nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve
chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia
(DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e
utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro
condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente
svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da
richiedere alla Guardia di finanza». Art. 3 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole da: «lire otto milioni» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «lire diciotto milioni». 2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1º luglio 2001. Art. 4 1. Alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, la
parola: «strettamente» è soppressa. 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «consulenti tecnici di
parte,» sono inserite le seguenti: «investigatori privati autorizzati,». 3. Il
comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal
seguente: «2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze
di cui al comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o
superflue ai fini della prova». 4. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30
luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «un secondo difensore di fiducia» sono
aggiunte le seguenti: «, eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste
dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al
procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato». 5. Il comma 4
dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato. Art. 5 1. Alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo
le parole: «la sua famiglia anagrafica» sono aggiunte le seguenti: «nonché del
proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo
familiare». 2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
abrogato. 3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
sostituito dal seguente: «3. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti
all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza deve essere
accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che
attesti la veridicità di quanto in essa affermato». 4. Al comma 4 dell'articolo
5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «dai commi 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 3». 5. Il comma 5 dell'articolo 5 della
legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente: «5. Gli interessati,
ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria
per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni. In caso di impossibilità a
produrre la documentazione di cui al presente comma e al comma 3, questa può
essere sostituita da un'autocertificazione». 6. Il comma 6 dell'articolo 5 della
legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente: «6. Fuori dai casi
previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni
previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza». 7. Al
comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «previste
dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal comma 1» e le
parole da: «con le sanzioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue
l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 ed il recupero
delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile». Art. 6. 1. Al
comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole:
«ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza,» sono inserite le
seguenti: «a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del
codice di procedura penale,». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 30
luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente: «1-bis. Il giudice decide
sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto
le informazioni di cui all'articolo 1, commi 9-bis e 9-ter, all'esito delle
quali può revocare il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a carico
dell'interessato». 3. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge
30 luglio 1990, n. 217, le parole: «, alla stregua delle dichiarazioni,
indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5,» sono soppresse. Art. 7. 1.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «4,
comma 4,» sono soppresse. Art. 8. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge
30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nei casi in cui trovino
applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato può
nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato,
dell'imputato o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti
che effettivamente si compiono a distanza». Art. 9. 1. Dopo l'articolo 9 della
legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente: «Art. 9-bis. - (Nomina di
consulenti, sostituti e investigatori). - 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese
dello Stato può nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte
d'appello nel quale pende il procedimento. 2. Il difensore della persona ammessa
al patrocinio a spese dello Stato può altresì nominare un sostituto o un
investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello ove
ha sede il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di
svolgere attività di investigazione difensiva». Art. 10. 1. Al comma 1
dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «dai commi 1,
lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1,
lettera c), e 4 dell'articolo 5» e le parole: «o a presentare la prescritta
documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «o a presentare la
documentazione richiesta». Art. 11. 1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge
30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «al consulente tecnico» sono inserite le
seguenti: «o all'investigatore privato autorizzato». 2. Dopo il comma 2
dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice, previo
parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno
professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla
posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni
coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate
inammissibili. 2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone
ammesse al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
liquidate dal giudice nella misura e con le modalità previste dalla presente
legge». 3. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo
le parole: «al tecnico,» sono inserite le seguenti: «all'investigatore privato
autorizzato,». Art. 12. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30
luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente: «2-bis. L'avere l'avvocato, il
consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte
rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave
illecito disciplinare professionale». Art. 13. 1. Dopo l'articolo 15 della legge
30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente capo: «Capo II - PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI. Art. 15-bis. -
(Istituzione del patrocinio). - 1. È assicurato il patrocinio a spese dello
Stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi civili o
amministrativi, nonché negli affari di volontaria giurisdizione, quando le
ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate. 2. Il
trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano è assicurato
altresì allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al
momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare,
e all'apolide nonché ad enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e
non esercitino attività economica. 3. L'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato è esclusa per le cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad
eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di
crediti o ragioni preesistenti. Art. 15-ter. - (Condizioni per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato). - 1. Può essere ammesso al patrocinio a spese
dello Stato chi dispone di un reddito non superiore a lire diciotto milioni. 2.
In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo è costituito
dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del
nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti
della personalità ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto
con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo reddito
dell'interessato. 3. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia,
emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze, possono essere adeguati i limiti di
reddito in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di
statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, verificatasi nel biennio precedente. Art. 15-quater. - (Istanza per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. La parte che si trovi
nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammessa al
patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. 2.
L'istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall'interessato. La
sottoscrizione è autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che
la riceve. 3. L'istanza è presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio
dell'ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito o
del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento
impugnato se procede la Corte di cassazione. Art. 15-quinquies. - (Contenuto
dell'istanza) - 1. L'istanza prevista dall'articolo 15-quater è redatta in carta
semplice e contiene, a pena di inammissibilità, oltre alla richiesta di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del
procedimento, se già pendente, cui si riferisce: a) l'indicazione delle
generalità dell'interessato e dei componenti del suo stabile nucleo di
convivenza corredata dai numeri di codice fiscale; b) un'autocertificazione
dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste
per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione
del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità
indicate nell'articolo 15-ter; c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni
dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione
dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non
sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi
nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato. 2. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero si
applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza è accompagnata da una
certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di
quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, ove il giudice procedente o il
consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata e
provvisoria lo richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza,
a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in
essa indicato. Può essere concesso un termine non superiore a due mesi per la
presentazione o l'integrazione della documentazione prevista. 4. L'istanza
contiene, inoltre, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la
fondatezza della pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione
delle prove la cui ammissione si intende chiedere. 5. La mancanza delle
dichiarazioni e delle indicazioni previste dai commi 1, 2 e 4 è causa di
inammissibilità dell'istanza. Art. 15-sexies. - (Effetti dell'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato). - 1. L'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato per una determinata causa od affare si ritiene estesa anche a tutti gli
atti che vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione,
amministrativi o di altro genere. L'ammissione giova per tutti i gradi di
giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l'ha ottenuta; in
tale caso l'interessato non può giovarsi dell'ammissione per proporre
impugnazione. 2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l'applicazione
dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato produce i seguenti effetti: a) la difesa a carico dello
Stato per la causa o per l'affare riguardo ai quali ha luogo l'ammissione al
beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte
contraria, condannata nelle spese nelle cause civili e nelle cause penali nelle
quali vi sia stata costituzione di parte civile; b) l'annotazione a debito delle
tasse di registro e l'uso della carta non bollata a norma delle vigenti leggi e
regolamenti; c) gli atti giudiziari o amministrativi, che siano necessari per
l'oggetto che ha dato luogo all'ammissione, sono fatti e ne è spedita copia
senza percezione di diritti od altra spesa; d) i pubblici ufficiali, il cui
ministero sia allo scopo richiesto, i notai e i consulenti tecnici debbono
prestare la loro opera. Gli onorari e le indennità ad essi al riguardo dovuti
sono, a loro domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel
modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite,
ove non ne sia possibile la ripetizione dalla parte condannata al pagamento
delle spese processuali, o anche dalla stessa parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato qualora, per vittoria della causa o per altre circostanze, la
suddetta ammissione venga revocata ai sensi dell'articolo 15-terdecies; e) sono
anticipate dall'erario dello Stato, salvo il diritto di ripetizione ai sensi
della lettera d), le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari e pubblici
ufficiali necessarie per le finalità di cui al presente articolo, nonché le
spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai consulenti tecnici e
dai testimoni; f) le inserzioni per le finalità sopra indicate sono fatte con
annotazione a debito nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie su
presentazione di un ordine scritto del giudice che tratta la causa o l'affare;
g) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno
o più giornali dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e per gli altri mezzi
di pubblicità ordinati ai sensi degli articoli 723, 727 e 729 del codice di
procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei commi secondo
e seguenti dell'articolo 50 del codice civile e dalla stessa parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato qualora venga emesso il provvedimento di revoca
dell'ammissione; h) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la
pubblicazione della decisione di merito di cui all'articolo 120 del codice di
procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita
prevista dagli articoli 534, 570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel
primo caso, al recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato in caso di provvedimento di revoca
dell'ammissione e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli
2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di
assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario; i) sono
anticipate dall'erario dello Stato le spese per il compimento dell'opera non
eseguita e per la distruzione di quella compiuta. Art. 15-septies. - (Iscrizione
a debito di onorari ed indennità) - 1. Nelle cause riguardanti persone ammesse
al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennità dovuti
all'avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e
riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione
della lite. Art. 15-octies. - (Obbligo di comunicazione di variazioni
reddituali) - 1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto
a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far
tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente
e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei
limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Art. 15-nonies. - (Sanzioni).
- 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, formula l'istanza di cui all'articolo 15-quater corredata da
autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di
reddito previste per l'ammissione o il mantenimento, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La
pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la
revoca, da disporre immediatamente, prevista dall'articolo 15-terdecies, nonché
il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile. 2. Le
stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine
di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare
le comunicazioni di cui all'articolo 15-octies. Art. 15-decies. - (Procedura per
l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Nei dieci
giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta l'istanza di cui
all'articolo 15-quater, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata
l'ammissibilità dell'istanza, ammette in via anticipata e provvisoria al
patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione
prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è
subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono
manifestamente infondate. 2. Copia dell'atto con il quale il consiglio
dell'ordine accoglie o respinge ovvero dichiara inammissibile l'istanza è
trasmessa all'interessato, al giudice procedente e al direttore regionale delle
entrate competente. 3. Il direttore regionale delle entrate verifica la
esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste
dall'articolo 15-quinquies, dell'ammontare del reddito attestato
dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze
dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata a cura della Guardia
di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se
risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni
dell'istante non veritiere, il direttore regionale delle entrate richiede la
revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla procura della
Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo
15-nonies. 4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è in ogni tempo, anche successivo
all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria ovvero su
iniziativa dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza. 5. Nei
programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i
controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati
sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di
indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari. Art. 15-undecies. -
(Ammissione da parte del giudice). - 1. Se il consiglio dell'ordine degli
avvocati respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta
al giudice. 2. Il giudice decide sull'istanza unitamente al merito. Si
applicano, anche in tale caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli da 15-bis a 15-nonies. Art. 15-duodecies. - (Nomina del difensore
e del consulente tecnico). - 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato
può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli
avvocati nonché un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge. Art.
15-terdecies. - (Pronuncia del giudice sull'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato). - 1. Quando nel corso del procedimento sopravvengano modifiche
delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, il giudice che procede modifica o revoca il provvedimento di
ammissione. 2. Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica
o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente
disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei
presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in
giudizio con mala fede o colpa grave. 3. La modifica e la revoca dell'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato operano rispettivamente dal verificarsi della
causa che ha determinato la modifica o dal momento dell'ammissione. Lo Stato ha,
in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme
eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di
efficacia del provvedimento. 4. Quando non debba procedere a modifica o revoca,
il giudice con l'atto che definisce il merito pronuncia anche sull'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato disposta dal consiglio dell'ordine degli
avvocati. Art. 15-quattuordecies. - (Liquidazione dei compensi al difensore e al
consulente tecnico). - 1. I compensi spettanti al difensore o al consulente
tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al consulente
tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria, previo parere del
consiglio dell'ordine degli avvocati, contestualmente alla decisione di merito
tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza
degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso,
osservando, rispettivamente, la tabella professionale e i criteri previsti dalla
legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori
ai valori medi dei prezzi professionali vigenti relative a onorari, diritti e
indennità, ridotti della metà. 2. La liquidazione è effettuata con decreto
motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque
all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha
proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice
di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. 3.
Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo
degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha
sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute le spese
e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. 4. I
provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente
tecnico, a ciascuna delle parti mediante avviso di deposito del decreto in
cancelleria. Il decreto di liquidazione è trasmesso in copia alla Guardia di
finanza e al direttore regionale delle entrate. 5. I soggetti di cui al comma 4
possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni
dall'avvenuta ricezione della comunicazione, avanti al tribunale o alla corte di
appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. 6. Il
procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. 7.
Il tribunale o la corte d'appello possono chiedere all'ufficio giudiziario
presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le
informazioni necessari ai fini della decisione. Art. 15-quinquiesdecies. -
(Divieto di percepire compensi o rimborsi). - 1. Il difensore e il consulente
tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono
percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni
patto contrario è nullo. 2. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il
perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli
previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare
professionale. Art. 15-sexiesdecies. - (Pagamento in favore dello Stato). - 1.
Il provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifusione degli oneri e
delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore
dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato. 2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma 1.
Laddove esso non venga tuttavia in tale modo rimborsato e la vittoria della
causa o la composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato in condizione di potere restituire le spese erogate in suo
favore, questa deve adempiere a tale rivalsa. 3. In caso di ammissione al
patrocinio a spese parzialmente a carico dello Stato, la rivalsa in favore dello
Stato di cui al comma 2 è effettuata nella misura percentuale corrispondente. 4.
Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato di cui ai commi da 1 a 3
non rientrano gli onorari e le indennità dovuti al difensore. Art.
15-septiesdecies. - (Azione di recupero). - 1. L'azione di recupero a carico
della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere esercitata
verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripetibili, quando per
sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e
diritti, ovvero nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio. Il
difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha l'obbligo di
far dichiarare l'estinzione dello stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi
dell'articolo 309 del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo
ha rilevanza disciplinare. 2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al
patrocinio a spese dello Stato è tenuto a rimborsare in ogni caso le spese
anticipate dall'erario con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia. 3.
Nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato
che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate
al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, ed è
vietato accollarli al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ogni
patto contrario è nullo. 4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato la parte attrice è obbligata al pagamento delle
tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, quando il giudizio sia
estinto. 5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno dei mezzi
d'impugnazione previsti dalle norme di procedura è tenuta al pagamento delle
tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito qualora il giudizio venga
dichiarato estinto o sia rinunciato. 6. In ogni caso nelle cause che interessano
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutte le parti sono tenute
solidalmente al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a
debito nelle ipotesi di estinzione o cancellazione di cui ai commi precedenti.
Art. 15-octiesdecies. - (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in altri
casi). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto
compatibili, anche nella fase dell'esecuzione e nel procedimento di revocazione.
Art. 15-noniesdecies. - (Applicazione). - 1. Le disposizioni previste dal
presente capo si applicano dal 1º luglio 2002. 2. L'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato nelle ipotesi di cui al presente capo deliberata anteriormente
al 1º luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla
presente legge». Art. 14. 1. Prima dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1990,
n. 217, è inserita la seguente rubrica: «Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI». Art. 15. 1. All'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le
parole: «al gratuito patrocinio» sono sostituite dalle seguenti: «al patrocinio
a spese dello Stato nei casi di cui al capo I». Art. 16. . Al comma 1
dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Non è ammesso il recupero delle somme pagate al difensore e
delle spese, di cui all'articolo 4, nel processo penale, salvo i casi in cui sia
stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 10». Art. 17. 1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 luglio
1990, n. 217, è inserito il seguente: «Art. 17-bis. - (Elenco degli avvocati per
il patrocinio a spese dello Stato). - 1. Presso ogni consiglio dell'ordine degli
avvocati è istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato. 2. L'elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in
possesso dei requisiti previsti dal comma 3. 3. L'inserimento nell'elenco è
deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei
seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale; b)
assenza di sanzioni disciplinari; c) anzianità professionale non inferiore a sei
anni. 4. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento nel caso
intervenga una sanzione disciplinare. 5. L'elenco è rinnovato entro il 31
gennaio di ogni anno, è pubblico ed è a disposizione degli utenti presso tutti
gli uffici giudiziari situati nel territorio della provincia». Art. 18. 1.
L'articolo 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:
«Art. 18. - (Relazione al Parlamento) - 1. Il Ministro della giustizia, entro il
30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una
relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello
Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e
tempestiva modifica della normativa stessa». Art. 19. 1. Al testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 10, in materia di oneri deducibili, al comma 1,
dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: «l-ter) le erogazioni liberali in
denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio
a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche»; b)
all'articolo 65, in materia di oneri di utilità sociale, dopo il comma 2 è
inserito il seguente: «2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di
istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute,
effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1,
anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie
istituzionali di cui al medesimo comma 1». Art. 20. 1. Presso il consiglio
dell'ordine degli avvocati è istituito, con addetti anche avvocati designati dal
consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio
a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio. 2. Il servizio fornisce al
pubblico i dati necessari per conoscere: a) i costi dei procedimenti giudiziali,
con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonché i requisiti, le
modalità e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; b) i
presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore d'ufficio.
3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di
conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o
amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al
problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunità
dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della
sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto. 4. Con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, è determinato il contributo, da
porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in
misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso. 5. Il Ministero
della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano
la propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito all'espletamento del
servizio, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 21. 1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti la
disciplina dei pagamenti in favore dello Stato e del recupero delle spese
anticipate dallo Stato nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, con abrogazione delle norme di legge
incompatibili. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono emanate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme di
attuazione delle disposizioni di cui al capo II della legge 30 luglio 1990, n.
217, introdotto dall'articolo 13 della presente legge. Art. 22. 1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni
per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484
milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Art. 23. 1. L'articolo 152 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è abrogato. 2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato
con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, l'articolo unico della legge 2
aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto
1973, n. 533, e gli articoli da 11 a 16 della medesima legge n. 533 del 1973
sono abrogati a decorrere dal 1º luglio 2002. Home
Autorizzazione n. 6 del 2002 al trattamento di dati sensibili da parte degli
investigatori privati
(G. U. n. 83 del 9 aprile 2002 - Suppl. Ordinario n. 70)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la
partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la legge
31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni ed integrazioni, in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali; Visto, in particolare, l’art. 22, comma 1, della citata legge n.
675/1996 , il quale individua i dati personali "sensibili"; Considerato che i
soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili
solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso
scritto degli interessati; Considerato che una speciale disposizione (art. 22,
comma 4, legge n. 675/1996, come modificato dal decreto legislativo n. 467/2001
) permette di trattare i dati sensibili senza il consenso degli interessati,
quando il trattamento autorizzato dal Garante è necessario per svolgere una
investigazione difensiva ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397 o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango
pari a quello dell’interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale dell’interessato; Considerato che il trattamento dei
dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d’ufficio con
provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di
titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, legge n. 675/1996 ); Considerato
che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno
strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati,
rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori
da parte di numerosi titolari del trattamento; Ritenuto opportuno rilasciare
nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 gennaio 2002,
armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell’esperienza maturata;
Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni provvisorie siano a tempo
determinato ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 31 marzo 1998 n. 501 , in relazione
alla prevista emanazione del testo unico della normativa in materia di
protezione dei dati personali, in attuazione della legge n. 127 del 2001;
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a
ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero
comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle
persone; Considerato che il Garante ha rilasciato un’autorizzazione di ordine
generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale (n. 2/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002), anche in riferimento alle
predette finalità di ordine giudiziario; Considerato che numerosi trattamenti
aventi tali finalità sono effettuati con l’ausilio di investigatori privati, e
che è pertanto opportuno integrare anche le prescrizioni dell’autorizzazione n.
2/2002 mediante un ulteriore provvedimento di ordine generale che tenga conto
dello specifico contesto dell’investigazione privata, anche al fine di
armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria; Considerato che
ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante all’atto della
sottoscrizione dell’apposito codice di deontologia e di buona condotta in via di
emanazione (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996 ); Visto l’art. 35 della legge
n. 675/1996 ; Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di
sicurezza adottato con d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 ; Visto l’art. 14 del
d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501 ; Visti gli atti d’ufficio; Viste le osservazioni
dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000 ; Relatore il prof. Gaetano Rasi; autorizza -
gli investigatori privati a trattare i dati sensibili di cui all’art. 22, comma
1, della legge n. 675/1996 , secondo le prescrizioni di seguito indicate. 1)
Ambito di applicazione e finalità del trattamento.La presente autorizzazione è
rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli
istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano
un’attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art.
134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e
integrazioni).Il trattamento può essere effettuato unicamente: a) per permettere
a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede
giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati siano idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale dell’interessato, deve essere di rango pari a
quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero un diritto della
personalità o un altro diritto fondamentale ed inviolabile; b) su incarico di un
difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare
elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini
dell’esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e
legge 7 dicembre 2000, n. 397). Restano ferme le altre autorizzazioni generali
rilasciate ai fini dello svolgimento delle investigazioni in relazione ad un
procedimento penale o per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in
particolare: a) nell’ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2002 ,
rilasciata il 31 gennaio 2002); b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione generale n. 2/2002 ,
rilasciata il 31 gennaio 2002); c) da parte degli organismi di tipo associativo
e delle fondazioni (autorizzazione generale n. 3/2002 , rilasciata il 31 gennaio
2002); d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari
(autorizzazione generale n. 4/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002); e)
relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione generale n.
7/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002). 2) Categorie di dati e interessati ai
quali i dati si riferiscono. Il trattamento può riguardare i dati sensibili di
cui all’art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996 , qualora ciò sia strettamente
indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati
e legittimi nell’ambito delle finalità di cui al punto 1), che non possano
essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di
natura diversa. I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli
incarichi conferiti. 3) Modalità di trattamento. Gli investigatori privati non
possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre
forme di raccolta di dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente
sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un
difensore, per le esclusive finalità di cui al punto 1). L’atto di incarico deve
menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede
giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l’investigazione è
collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano
l’investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
I dati devono essere registrati ed elaborati mediante logiche e forme di
organizzazione strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1).
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere
informata ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996, ponendo in
particolare evidenza l’identità e la qualità professionale dell’investigatore,
nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati. Nel caso in cui i dati
sono raccolti presso terzi, è necessario informare l’interessato e acquisire il
suo consenso scritto (articoli 10, commi 3 e 4 e 22, comma 4 , legge n.
675/1996), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello
strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per
svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per
ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente perseguite. Il
difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico devono essere informati
periodicamente dell’andamento dell’investigazione, anche al fine di permettere
loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo
all’esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.
L’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e non
può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all’atto del
conferimento dell’incarico. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni
designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto
previsto dagli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996, l’investigatore privato
deve vigilare con cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle
norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso
ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta. Per
quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento deve essere
effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute
nell’autorizzazione generale n. 2/2002 , in particolare per ciò che riguarda le
informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici. Il trattamento dei dati
deve inoltre rispettare le prescrizioni di un apposito codice di deontologia e
di buona condotta, in via di definizione ai sensi degli articoli 22, comma 4 e
31, comma 1, lettera h), della legge n. 675/1996. 4) Conservazione dei dati. Nel
quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 9, comma 1, lett. e) della
legge n. 675/1996 , i dati sensibili possono essere conservati per un periodo
non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l’incarico
ricevuto.A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante
controlli periodici, la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto
alle finalità perseguite e all’incarico conferito. Una volta conclusa la
specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma,
fatta eccezione per l’immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha
conferito l’incarico. La mera pendenza del procedimento al quale
l’investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in
attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una
giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell’investigatore
privato. 5) Comunicazione e diffusione dei dati. I dati possono essere
comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l’incarico.I dati non possono
essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato
indicato nominativamente nell’atto di incarico e la comunicazione sia necessaria
per lo svolgimento dei compiti affidati. I dati idonei a rivelare lo stato di
salute possono essere diffusi solo se è necessario per finalità di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996
), con l’osservanza delle norme che regolano la materia. I dati relativi alla
vita sessuale non possono essere diffusi. 6) Richieste di autorizzazione. I
titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della
presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di
autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende
effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le richieste di
autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di
adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di
cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prenderà in considerazione
richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle
prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia
giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali
non considerate nella presente autorizzazione. 7) Norme finali. Restano fermi
gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, ovvero da norme di legge o di
regolamento, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati
personali e, in particolare: a) dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per
finalità di controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni
del lavoratore o su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell’attitudine professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300; b) dalla
legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di infezione da
HIV; c) dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni; d)
dall’art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non
consensuale delle generalità o dell’immagine della persona offesa da atti di
violenza sessuale. Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17
e 28 della legge n. 675/1996 e dal d. P.R. n. 318/1999 . Restano fermi, in
particolare, gli obblighi previsti in tema di liceità e di correttezza nell’uso
di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni anche
sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di cognizione del
contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni telefoniche,
telematiche o tra soggetti presenti. Resta ferma la facoltà per le persone
fisiche di trattare direttamente dati per l’esclusivo fine della tutela di un
proprio diritto in sede giudiziaria, anche nell’ambito delle investigazioni
relative ad un procedimento penale. In tali casi, la legge n. 675/1996 non si
applica anche se i dati sono comunicati occasionalmente ad una autorità
giudiziaria o a terzi, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione (art. 3 legge n. 675/1996 ). 8) Efficacia
temporale e disciplina transitoria. La presente autorizzazione ha efficacia a
decorrere dal 1° febbraio 2002 fino al 30 giugno 2003. Qualora alla data della
pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme
alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 6/2000 , il
titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002. La presente
autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Roma, 31 gennaio 2002 IL PRESIDENTE Rodotà IL RELATORE Rasi IL
SEGRETARIO GENERALE Buttarelli Home
CIRCOLARE 23 ottobre 1996, n. 559/C.14426.10089.D(1). Art. 134 del testo unico
delle leggi sulla pubblica sicurezza. Regime giuridico dei servizi di
antitaccheggio.
Emanante: MINISTERO INTERNO Firmatario: MASONE Materia: SICUREZZA PUBBLICA PD:
C9960171 Protocollo: N. 559/C.14426.10089.D(1) Preambolo Ai prefetti della
Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario
del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale
della Valle Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al commissario
dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione
sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai
commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della
commissione di coordinamento della Valle d'Aosta Al Comando generale dell'Arma
dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza Come è noto questo
Ministero, con la circolare n. 559/C.21581.10089.D(1) dell'11 luglio 1988,
recante direttive di ordine generale in materia di istituti di vigilanza , ha
provveduto a fornire chiarimenti in merito al regime giuridico dei servizi di
varia natura, comunemente designati con il termine "antitaccheggio", volti a
salvaguardare i beni esposti alla pubblica fede all'interno di esercizi
commerciali. In particolare in quella occasione si è affermato che tali
attività, sostanziandosi in una forma di sorveglianza sull'integrità dei beni,
costituiscono una particolare modalità di espletamento delle guardie di
vigilanza e, pertanto, possono essere svolte soltanto da soggetti a ciò
abilitati a mente dell'art. 134 del testo unico sulle leggi della pubblica
sicurezza. Successivamente alla diramazione di tale circolare che ha innovato
precedenti indirizzi formulati da questa amministrazione, la qualificazione
giuridica del cosiddetto antitaccheggio e, conseguentemente, il cennato
orientamento ministeriale è stato oggetto di numerose pronunce da parte delle
giurisdizioni amministrative (di ciò si è data ampia notizia con le circolari n.
559/C.21218.10089.D.A.49(37) del 22 novembre 1994 e n.
559/C.6094.10089.D.A.49(37) del 26 aprile 1995) e penali, le quali si sono
orientate, prevalentemente, in senso diverso da quello sopradescritto. Questa
circostanza, unitamente all'ordinanza numero 2003/96 datata 24 luglio 1996, con
cui il TAR Lombardia, in sede cautelare, ha sospeso l'efficacia della circolare
n. 559/C.21581.10089.D(1)1 dell'11 luglio 1988, induce questo Ministero a
riesaminare la questione al fine di stabilire, anche alla luce dei risultati
ermeneutici raggiunti dalla giurisprudenza, quale sia il regime giuridico al
quale vanno assoggettati i servizi in parola. A tal fine giova preliminarmente
osservare che i furti di beni esposti alla pubblica fede negli esercizi
commerciali ed in particolare in quelli della grande distribuzione,
rappresentano un aspetto di un fenomeno più ampio che nel linguaggio tecnico
viene sovente definito con l'espressione "differenze inventariali". Dalle
notizie acquisite attraverso i rapporti fatti qui pervenire dalle SS.LL., dalle
missive qui indirizzate, nel tempo, da operatori del settore e da studi comparsi
sulla stampa quotidiana, si può evincere che le "differenze inventariali" dei
prodotti sono dovute, in misura diversa, sia a comportamenti dolosi (è appunto
il caso dei furti) sia a fatti meramente accidentali (è il caso della rottura
delle confezioni con fuoriuscita delle merci in esse contenute). L'attività
mirante a ridurre questi fenomeni consiste in tre differenti categorie di
servizi e cioè: a) opera di consulenza mirante ad ottimizzare l'organizzazione
del lavoro all'interno dell'esercizio commerciale ed ad individuare le
necessarie procedure di controllo; b) opera di vigilanza sui beni; c) raccolta
di informazioni intorno alle cause di varia natura che determinano gli ammanchi
di merci. Orbene, non sembra dubbio che i servizi sub a), attinendo
esclusivamente alla ricerca del migliore assetto aziendale, non sono
riconducibili a nessuna delle fattispecie autorizzatorie contemplate dalla
vigente legislazione di pubblica sicurezza; a ben diverse considerazioni si
deve, invece, giungere relativamente alle altre tipologie di servizi sopra
indicati. Tali attività rientrano, infatti, chiaramente nelle figure della
vigilanza e dell' investigazione privata e, quindi, nel regime giuridico ex art.
134 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza. Pertanto, a parziale
modifica di quanto affermato sul punto nella circolare n. 559/C.21581.10089.D(1)
dell'11 luglio 1988, si ritiene che l'antitaccheggio, a seconda delle concrete
modalità con cui viene disimpegnato, possa essere espletato sia da istituti di
investigazione - agenzie investigative, sia da istituti di metronotte . In tal
senso è, peraltro, possibile rinvenire diverse pronunce giurisprudenziali (si
vedano in particolare le sentenze preture Milano 28 ottobre 1994 n. 6528 e TAR
Puglia (Lecce), sezione I, 1 aprile 1995, n. 206). Ciò posto, occorre a questo
punto chiarire quali operazioni di antitaccheggio possano essere disimpegnate
dall'una o dall'altra categoria di soggetti abilitati ai sensi dell'art. 134 del
testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza. A tal proposito, si
rappresenta che l' investigazione e la vigilanza hanno una propria distinta
oggettività: la prima, infatti, consiste nella raccolta di elementi informativi
intorno a fatti o circostanze verificatisi che rivestono interesse per il
soggetto committente; la seconda, invece, consiste in una sorveglianza su uno o
più beni volta a prevenire o a respingere, in situazioni di flagranza, eventuali
aggressioni ed offese. Tenendo presente questa distinzione, è possibile definire
il rispettivo ambito di azione delle agenzie investigative e di vigilanza.
Infatti gli istituti di investigazione potranno compiere servizi di
antitaccheggio che consistano nella raccolta di informazioni e di indizi utili
ad individuare le cause degli ammanchi di merce che il titolare dell'esercizio
commerciale abbia riscontrato o sospetti si siano verificati, a segnalare i
reparti dell'esercizio maggiormente soggetti a tali fenomeni, nonché gli
eventuali rimedi. Nello svolgimento di tali operazioni gli istituti di
investigazione potranno utilizzare all'interno della struttura commerciale
propri dipendenti anche privi di divisa i cui nominativi siano stati comunicati
preventivamente al prefetto ai sensi dell'art. 259 del regio decreto n.
635/1940. Diversamente gli istituti di vigilanza potranno compiere tutti gli
atti che si risolvono in una sorveglianza sulle merci esposte alla pubblica fede
volta a prevenire e scoraggiare possibili furti o atti di danneggiamento. Tale
attività potrà essere disimpegnata da guardie giurate dipendenti dall'istituto
di vigilanza che indossino la divisa regolarmente approvata ai sensi del
combinato disposto degli articoli 230 e 254 del regio decreto n. 635/1940. I
signori prefetti vorranno, pertanto esaminare le istanze loro rivolte, tendenti
ad ottenere l'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi sulla
pubblica sicurezza a svolgere i servizi di antitaccheggio alla luce delle
indicazioni sopradescritte specificando, nella licenza, a seconda dei casi,
quali operazioni possano essere svolte. I signori questori vorranno, per parte
loro, disporre accurati controlli affinché gli istituti di vigilanza e di
investigazione non mettano in essere atti che travalichino i rispettivi limiti
di azione, adottando eventualmente tutti i necessari provvedimenti. Poichè
l'utenza dei servizi di antitaccheggio è costituita, in via principale, da
esercizi commerciali si pregano i signori prefetti di voler dare comunicazione
della presente circolare alle locali camere di commercio, industria ed
artigianato ed agricoltura, affinché ne rendano edotte le categorie interessate.
Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta. P. Il Ministro:
MASONE HOME
CIRCOLARE 2
maggio 1997, n. 559/C.5808.10089.D.A(1). Problematiche relative al settore
dell'investigazione privata.
Emanante: MINISTERO INTERNO Firmatario: MUSTILLI Materia: SICUREZZA PUBBLICA PD:
C9970119 Protocollo: N.559/C.5808.10089.D.A(1) Preambolo Ai prefetti della
Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario
del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale
della Valle d'Aosta Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al
commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo
nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia
Giulia Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al
presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza
Si è potuto di recente riscontrare che le problematiche afferenti i limiti
dell'efficacia territoriale dell'autorizzazione ex art. 13 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di investigatore
privato e il regime giuridico cui soggiacciono i consulenti incaricati di
ricostruire la dinamica di sinistri stradali (periti assicurativi), hanno
suscitato dubbi interpretativi negli uffici periferici di questa amministrazione
e negli operatori di settore. In considerazione di ciò questo Ministero, dopo
una fase di approfondimento durante la quale sono state fornite risposte a
specifici quesiti, ritiene ora di poter formulare le seguenti indicazioni, in
relazione a ciascuna delle questioni sopraevidenziate. Efficacia territoriale
della licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Il
problema della delimitazione dell'efficacia territoriale della licenza ex art.
134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è stato, come è noto,
esaminato dal Consiglio di Stato in sede consultiva. Nel parere 17 giugno 1958,
n. 1093, diffuso con la circolare n. 10.15420.10089.D.A.7(2) del 4 agosto 1958 e
qui nuovamente unito in copia per un pronto riferimento delle SS.LL. (allegato
1), l'on.le collegio rilevò che le autorizzazioni di polizia hanno un'efficacia
ristretta ad un determinato ambito territoriale soltanto quando si riferiscono a
servizi per i quali è ravvisabile un nesso di interdipendenza tra attività
autorizzata e caratteristiche strutturali ed ambientali delle località in cui si
svolge il servizio. Sulla scia di questo principio il Consiglio di Stato ha
affermato che, al contrario degli istituti di vigilanza, gli istituti di
investigazione privata e informazioni commerciali possono svolgere indagini
anche al di fuori della provincia dove siede il prefetto che ha concesso
l'autorizzazione. La portata di questo principio d'ordine generale è più nel
dettaglio precisata dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione III
penale, del 2 aprile 1992, n. 732 (allegato 2) e dalla sentenza del TAR Puglia,
sezione I, Lecce del 12 gennaio 1995, n. 206 (allegato 3). I giudici hanno in
ambedue le circostanze riconosciuto che gli istituti di investigazione e
raccolta di informazioni commerciali possono legittimamente e senza doversi
munire di uno specifico atto di consenso, svolgere indagini che li possano
portare occasionalmente e per esigenze dettate dalla natura dell'incarico, a
ricercare elementi informativi su tutto il territorio dello Stato. A conclusioni
diverse si è invece giunti nel caso in cui l'ente eserciti stabilmente la
propria attività nel territorio di una provincia diversa, ovvero vi espleti
servizi aventi una specifica caratterizzazione territoriale, quali quelli di
antitaccheggio. In simili ipotesi le ricordate magistrature hanno concordato
sulla necessità che l'interessato si munisca di uno specifico atto di assenso
rilasciato dal prefetto mentre hanno espresso pareri diversi circa la concreta
individuazione dell'atto abilitativo. La Corte di cassazione ha identificato
tale atto abilitativo nell'autorizzazione che l'art. 257, ultimo comma del regio
decreto n. 635/1940 prescrive per la modificazione della modalità di
funzionamento dell'ente; il TAR Puglia ha invece ritenuto che sia necessaria
un'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
concessa dal prefetto della provincia in cui si agisce stabilmente o, almeno,
un'annotazione della possibilità di eseguire servizio fuori sede apposta sul
titolo di polizia già in possesso dell'istituto di investigazione . Il carattere
non univoco delle soluzioni prospettate pone, quindi, a questo Ministero
l'esigenza di stabilire quale atto di consenso sia necessario per l'esercizio
con continuità ed assiduità dell' investigazione privata in una provincia
diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione rilasciata. A tale proposito
vale la pena osservare che la stabile presenza sul territorio della provincia di
un istituto di investigazione incide sul numero e l'importanza degli istituti
già operanti in quella circoscrizione. È facile tale circostanza viene presa in
considerazione dal legislatore all'art. 136 del testo unico della pubblica
sicurezza quale parametro di giudizio ai fini della concessione
dell'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza. Tenuto conto di ciò si ritiene che l'istituto di investigazione il
quale intenda stabilmente operare in una provincia dovrà preventivamente munirsi
dell'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza che dovrà essere richiesta al prefetto competente per territorio. In
tal senso per altro si riscontra una pronuncia della più recente giurisprudenza
di merito (si veda la sentenza del pretore di Ravenna del 17 febbraio 1997, n.
248, allegato 4). Per altro occorre sottolineare che la risoluzione qui
illustrata non rappresenta un indirizzo del tutto innovativo. Infatti questo
Ministero ha più volte espresso l'avviso che gli istituti di investigazione
possono aprire una sede in una provincia diversa - sicuro indice della volontà
di operare colà stabilmente soltanto previo rilascio di una nuova licenza ex
art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza da parte del prefetto
competente in quella giurisdizione. È per altro evidente che le direttive
soprariportate pongono il problema di identificare i contorni dello stabile
esercizio dell'attività di investigatore privato in una giurisdizione diversa da
quella del prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione. A tal proposito si è
dell'avviso che l'esistenza di un simile modus operandi non può essere ricavato
soltanto dagli annunci pubblicitari che siano comparsi sui vari mezzi di
comunicazione. Le inserzioni propagandistiche, infatti, possono tutt'al più
integrare gli estremi tentativi che, però, nei reati contravvenzionali quale è
la violazione dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
non è punibile. Assumono, invece, definitivo rilievo i comportamenti tenuti
dagli interessati. Così sembra che possano considerarsi come indici dello
stabile esercizio dell'attività di investigatore circostanze concrete quali
l'attivazione di una sede aperta al pubblico nella provincia ovvero l'aver
comunque apprestato una duratura organizzazione con l'impiego di risorse umane e
materiali, ovvero ancora l'aver assunto, in via continuativa e ripetuta nel
tempo, incarichi professionali nella provincia diversa da quella in cui si è
autorizzati. Periti assicurativi Un'altra questione, segnalata con particolare
frequenza, concerne il regime giuridico cui soggiace l'attività di raccolta di
informazioni messa in essere da consulenti incaricati da privati , soprattutto
compagnie di assicurative, di ricostruire la dinamica di incidenti stradali. In
particolare la questione sollevata riguarda la possibilità di qualificare
l'attività in parola come una vera e propria forma di investigazione privata
sottoposta quindi alla disciplina autorizzatoria ex art. 134 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza. A tal proposito vale la pena ricordare che
l'attività di raccolta di informazioni nella vigente legislazione di pubblica
sicurezza viene presa in considerazione non soltanto all'art. 134 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza. Infatti sono soggette alla disciplina
dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza le agenzie che
raccolgono informazioni per divulgazione a mezzi di bollettini ed altri simili
mezzi. Alla medesima disposizione soggiace, cosi come chiarito nella circolare
n. 559/ C.8862.100879.D.A.(1) del 13 luglio 1993, l'attività dei soggetti che,
per conto dei committenti, consultano le risultanze di pubblici registri a
chiunque accessibili. Tenuto conto di ciò, sembra allora che l'attività
rilevante ai fini dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza sia la raccolta di informazioni ricavabili non semplicemente da
pubblici registri, bensì attraverso un'attività di indagine avente ad oggetto
situazioni e circostanze di fatto da cui emergono dati successivamente
rielaborati in un più ampio quadro complessivo. Ne consegue, allora, che i
periti assicurativi che si limitino, nell'ambito di un rapporto di lavoro
dipendente ovvero di consulenza, a reperire presso fonti pubbliche (si pensi, ad
esempio, alle risultanze del pubblico registro automobilistico o ai referti
redatti dalle forze di polizia accessibili, ai sensi dell'art. 11 del codice
della strada, agli interessati) documenti utili ad una ricostruzione del
sinistro, non dovranno munirsi di alcuna licenza di polizia. Qualora, invece,
siffatta attività si caratterizzi per l'esecuzione di ulteriori indagini
relative a circostanze o fatti non desumibili da pubblici registri, i periti
assicurativi dovranno necessariamente munirsi della licenza ex art. 134 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pena l'incorrere nelle sanzioni
di ordine penale previste dal successivo art. 140. Per altro si deve far
presente che una simile attività non presenta caratteristiche diverse da quelle
che gli investigatori privati possono disimpegnare a favore di altre categorie
di utenti. Pertanto i soggetti che siano abilitati a svolgere a mente dell'art.
113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, attività di indagine
potranno legittimamente ricercare informazioni relative a sinistri stradali
senza doversi munire di alcun atto di assenso da parte del prefetto. Per altro
si è potuto constatare che sono state già concesse agli operatori in parola
licenze ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; sovente
tuttavia l'efficacia abilitativa di tali titoli di polizia è stata limitata ai
servizi investigativi relativi agli incidenti stradali. Tale limitazione del
titolo di polizia appare legittima qualora essa rispecchi il contenuto
dell'istanza inoltrata dall'interessato; infatti l'art. 257, quarto comma, del
regio decreto n. 635/1940 prevede che nella domanda vengano indicate le
operazioni che si intendono espletare. Diversamente, qualora l'interessato
chieda di essere abilitato a svolgere la generalità dei servizi investigativi,
non appare possibile, se non per comprovate esigenze di ordine e sicurezza
pubblica puntualmente indicate nella motivazione, escludere l'efficacia
autorizzatoria del titolo di polizia per i servizi di investigazione relativi a
incidenti stradali. In ambedue i casi i signori prefetti dovranno verificare,
tra l'altro, la sussistenza di legge stabiliti, oltre che dagli articoli 11 e
134, anche dell'art. 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza La
valutazione della capacità tecnica e del numero e dell'importanza degli istituti
operanti appaiono nella fattispecie in esame meritevoli di alcuni
approfondimenti. Circa il primo dei due requisiti, si fa presente che
l'accoglimento dell'istanza dovrà essere giudicato non in relazione all'idoneità
dell'interessato ad effettuare perizie nel settore dei sinistri stradali bensì
in relazione alla capacità dell'interessato di eseguire indagini. L'art. 136,
infatti, non richiede una capacità tecnica specifica e limitata ad un
determinato settore investigativo, bensì la più ampia e generale capacità di
raccogliere informazioni e condurre indagini. Il perito assicurativo che intenda
espletare ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni attuative del codice di
procedura penale indagini al fine di ricercare elementi di prova da far valere
nel corso del procedimento penale dovrà, invece, possedere il requisito della
specifica esperienza professionale richiesto dall'art. 222 delle disposizioni
attuative del codice di procedura penale. Per quanto riguarda la considerazione
del numero e dell'importanza degli enti già operanti in relazione a richieste di
autorizzazioni a svolgere servizi investigativi limitatamente alla sola
ricostruzione degli incidenti stradali, occorre tener presente che tali servizi
possono, come già evidenziato, essere legittimamente disimpegnati dai soggetti
titolari delle licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza per svolgere attività investigativa senza alcuna limitazione. Ne
consegue, allora, che a fronte di istanze specificamente rivolte ad un
determinato settore del campo professionale in parola, da un lato sarà
necessario verificare se i soggetti già operanti nella provincia siano
sufficienti a soddisfare, in condizioni di reale e diffusa concorrenza, le
richieste di questa particolare utenza, dall'altro occorrerà accertare se la
concessione di ulteriori titoli abilitativi possa comunque risolversi in danno
dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tenuto conto della portata generale
della presente circolare, si pregano i signori prefetti di voler dare massima
diffusione degli orientamenti qui espressi dandone comunicazione alle agenzie di
investigazione presenti nella propria giurisdizione e alle camere di commercio
industria ed artigianato affinché ne rendano edotte le altre categorie
professionali interessate. Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.
p. Il Ministro: Mustilli HOME
COME CHIEDERE UN PREVENTIVO PER UNA INVESTIGAZIONE PRIVATA?
Per richiedere un preventivo di spesa per una investigazione privata si può telefonare al numero 0733.880671 o inviare una mail a linvestigativa@gmail.com
CHI RISPONDE AL TELEFONO DELL'AGENZIA INVESTIGATIVA L'INVESTIGATIVA?
Al telefono dell'agenzia investigativa L'Investigativa risponde eslusivamente il titolare Investigatore Privato Daniele Sbrollini.
COME FACCIO A CONTROLLARE SE L' AGENZIA DI INVESTIGAZIONI PRIVATE L'INVESTIGATIVA E' LEGALMENTE AUTORIZZATA A SVOLGERE INVESTIGAZIONI ?
Basta chiedere al titolare dell'agenzia di esibire la copia della licenza.
LE PROVE PROCURATE DALL'INVESTIGATORE PRIVATO POSSONO ESSERE UTILIZZATE IN GIUDIZIO?
Si, le prove procurate dall'investigatore privato possono essere utilizzate in giudizio.
QUANTO COSTA UN INVESTIGATORE PRIVATO?
L'Investigatore Privato ha un tariffario rilasciato dal competente Ufficio Del Governo (Prefettura) al quale deve attenersi per l'espletamento dei servizi investigativi.
QUANDO SI EFFETTUA IL PAGAMENTO?
Il pagamento viene effettuato per il 50% di quanto stabilito al momento del conferimento dell'incarico ed il saldo alla consegna dell'investigazione compiuta.
LE INVESTIGAZIONI PRIVATE SONO SVOLTE NEL RISPETTO DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI?
Si, il Garante per la privacy ha rilasciato una autorizzazione agli investigatori privati autorizzati. Inoltre non viene violato in nessun modo la privacy in quanto proprio il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196)
QUANTE PERSONE VERRANNO A CONOSCENZA DEI MIEI PROBLEMI E DEI MIEI DATI PERSONALI?
Soltanto il titolare.
COSA DEVO SOTTOSCRIVERE?
Occorre sottoscrivere il conferimento incarico ed il mandato professionale. HOME
In fase di allestimento HOME
Descrizione dei servizi investigativi e
delle città e stati esteri dove l’Agenzia di investigazioni private
L’Investigativa di Civitanova Marche Macerata svolge indagini civili e penali.
-Investigazioni e indagini per procedimenti civili e penali.
La legge n. 397 del 7.12.2000 e successive modifiche ha dato maggiore importanza
alla figura dall’investigatore privato e alle agenzie investigative private,
equiparando il detective privato al consulente tecnico. In questo caso il
mandato investigativo deve essere conferito esclusivamente da un avvocato
penalista e l’opera dell’investigatore spazia dal rintraccio ed escussione
testimoni, alla ricerca di prove, convalida alibi, sopralluoghi e perizie.
-Investigazioni private su infedeltà coniugale, tutela del diritto di famiglia e
indagini per accertare le violazioni dei doveri coniugali.
Le investigazioni sulla infedeltà coniugale consistono nella ricerca di prove
per ottenere la separazione giudiziale con addebito di responsabilità in base
all’art. 143 del Codice Civile. In questi casi il coniuge sospettoso di
tradimento incarica l'investigatore privato di fornirgli le prove video
fotografiche e la documentazione atta a dimostrare, in sede di divorzio, il
comportamento disonesto del coniuge "fedifrago". L’utilizzo delle prove
procurate dall’investigatore privato oltre ad essere valide per un utilizzo in
tribunale comporta anche un vantaggio economico in termini di quantificazione
dell’assegno di mantenimento in quanto il giudice può sicuramente tenere conto
di tale comportamento. Spesso gli ex coniugi si rivolgono all'investigatore
privato per motivi economici, ovvero, perchè fornisca loro le prove che i loro
ex consorti, dichiaratisi disoccupati, in realtà lavorino. In alcuni casi, al
fine di eludere i sostegni di mantenimento, il coniuge si dichiara nullatenente
e disoccupato, vale a dire non proprietario di alcun bene, oppure, modifica il
suo reddito dichiarando di guadagnare di meno mentre in realtà, in entrambi i
casi, il tenore di vita e il conseguente trattamento economico, sono rimasti
quelli di prima. All'investigatore privato contattato , vengono fornite tutte le
informazioni che riguardano la persona da controllare (abitazione, luogo di
lavoro, amicizie, luoghi di frequentazione, hobby, ecc..), compresa la sua
fotografia e il numero della targa dell'auto, per saperne di più sulla sua vita
attuale, abitudini e amicizie nuove che frequenta. L'investigatore privato
inizia a seguire gli spostamenti della persona oggetto della sua indagine con
appostamenti e pedinamenti, sorvegliandone attentamente gli incontri e tutto ciò
risulti essere sospetto. Al termine dell’indagine l’investigatore redige una
relazione valida per uso giudiziario nella quale vengono riportati tutti i
fatti, gli spostamenti,gli incontri, i luoghi frequentati etc.. Al rapporto
investigativo vengono allegati tutti i documenti necessari a dimostrare e
sostenere quanto scritto nella relazione stessa tipo foto, video, visure,
certificati, scontrini etc. Il compito svolto dall’investigatore privato avviene
con la massima discrezione e tutela della privacy, sia per tutelare il cliente
sia per quel che riguarda la persona da indagata. Alcune indagini ad esempio
consistono nel verificare comportamenti incompatibili con il rapporto
matrimoniale tipo gioco d’azzardo, alcolismo, frequentazioni equivoche,
frequentazioni di night club. Investigazioni pre-matrimoniali. Indagini per accertare comportamenti contrari all’interesse del minore e per
accertare e verificare l’idoneità dei luoghi e persone compatibili con
l’affidamento del minore. Indagini, investigazioni e controllo giovani per verificare eventuali
assunzioni di sostanze stupefacenti, droghe, alcol, Chat, bullismo, plagio da
parte di sette sataniche, sette religiose, assenteismo scolastico, prostituzione
giovanile, disagio giovanile, maltrattamento minori. Ricerca di persone scomparse sia in Italia che all’estero. Investigazioni e indagini per la tutela del diritto del lavoro
-Indagini e investigazioni per conto di aziende che vogliono tutelare i propri
prodotti, marchi e brevetti da contraffazioni e falsificazioni.
-Investigazioni per appurare la violazione del patto di non concorrenza-
-Indagini finalizzate all’accertamento del diritto di esclusiva territoriale.
-Indagini per presunzioni assenteismo e doppio lavoro,controspionaggio
industriale, concorrenza sleale, indagini patrimoniali, solvibilità clienti,
aziende e privati. Investigazioni su giovani. Le richieste di investigazioni per controllo giovani sono in crescita
esponenziale. Sempre più genitori preoccupati per i propri figli si rivolgono
all’investigatore privato per verificare ed accertare se il loro figlio
frequenta amicizie inaffidabili o fa uso si sostanze stupefacenti, droghe,
ecstasy, anfetamine, mdma, eroina, spinelli, cannabis, lsd, cocaina, alcol ecc.
Ci vengono richiesti anche controllo giovani per verificare se i figli sono
vittime di violenze tipo bullismo, o plagiati da sette religiose.
Le ultime statistiche in merito ai consumi dell’alcol da parte dei giovani
rilevano che circa un milione di giovani di età compresa tra 12 e i 16 anni è a
rischio alcolismo e il più delle volte i genitori non sono a conoscenza degli
abusi di alcol da parte dei loro figli.
-Svolgiamo servizi di consulenza per la sicurezza personale Servizi di bonifiche ambientali, bonifiche elettroniche professionali per
rilevare microspie, registratori digitali, micro registratori digitali,sistemi
satellitari gps gsm,sistemi di ascolto tramite microfoni laser,o tramite
microfoni da muro istallati in casa, auto,ufficio,aziende, software spia
istallati su pc. Perizie chimiche, foniche, grafiche.
-Servizi e investigazioni speciali per recupero opere d’arte, servizi di scorta
personale, tutela da minacce e molestie, consulenza sicurezza. Dove siamo:L’agenzia investigativa Macerata, L’investigativa ha la sede a Porto
Potenza Picena nelle marche ed ha un recapito a Civitanova Marche, Macerata.
Inoltre la nostra agenzia investigativa è associata alla Federpol, associazione
nazionale che raccoglie agenzie investigative dislocate in tutto il territorio
nazionale e con le quali abbiamo referenti nelle seguenti regioni: marche,umbria,
lazio,toscana,lombardia,piemonte,puglia,emilia Romagna,veneto,sardegna,molise,liguria,
valle d’aosta,liguria,Sicilia,calabria,Molise,Piemonte.
Inoltre operiamo sia direttamente sia tramite agenzie di investigazione e
detective privati dislocati in tutto il mondo ed in particolare nei seguenti
stati esteri: Italia, Germania,Francia,Regno
Unito,Italia,Spagna,Polonia,Romania,Paesi
Bassi,Grecia,Portogallo,Belgio,Repubblica
Ceca,Ungheria,Svezia,Austria,Bulgaria,Slovacchia,Danimarca,Finlandia,Porto
Rico,Taiwan,Arabia
Saudita,Argentina,Albania,Algeria,Australia,Andorra,Austria,Bahamas,Bosnia-Erzegovina,Barbados,Brasile,Belgio,Brunei,Bulgaria,Bielorussia,Colombia,Canada,Capo
Verde,Corea del Nord,Repubblica Ceca,Costa d'Avorio,Cile,Costa
Rica,Cina,Cipro,Croazia,Cuba,Danimarca,Repubblica Dominicana,Egitto,Emirati
Arabi
Uniti,Figi,Filippine,Finlandia,Francia,Grecia,Germania,Giappone,Haiti,India,Islanda,
,Indonesia,Irlanda,Kenya,Libia,Lettonia,Lituania,Lussemburg,Macedonia,Mauritius,Madagascar,Messico,Malawi,Micronesia,Maldive,
Moldavia,Malesia,Principato di Monaco,Mali,Malta,Sovrano Militare Ordine di
Malta,Montenegro,Marocco,Mozambico,Norvegia,Nuova Zelanda,Nicaragua,Paesi Bassi,Perù,Polonia,Porto
Rico,Panamá,Portogallo,Nuova Guinea,Regno
Unito,Romania,Russia,Slovacchia,Slovenia,Saint Vincent e Grenadine,Samoa,San
Marino,Spagna, Príncipe,Stati Uniti
d'America,Sudafrica,Serbia,Seychelles,Svezia,Sierra
Leone,Svizzera,Singapore,Tanzania,Thailandia,Turchia,Ucraina,Uganda,Ungheria,Uruguay,Città
del Vaticano.
-Le città italiane dove l’agenzia investigativa L’investigativa opera sono:
Civitanova Marche,Macerata,Ancona,Fabriano,Matelica,Fano.Pesaro,Senigallia,Ascoli
piceno,Fermo,Morrovalle,Camerino,Porto san Giorgio,Porto sant’elpidio,Foligno,Perugia,Jesi,Camerino,san
benedetto del tronto,alba adriatica,silvi marina,villa rosa,terni,rimini,riccione,gradara,san
marino,cattolica,Falconara,stirolo,numana,tolentino,san severino
marche,comunanza,monte san giusto,corridonia,mogliano,visso, Acquacanina, Apiro,
Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di
Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli,
Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte,
Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo,
Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano,
Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina,
Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza
Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche,
Sant`Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti,
Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso, Agugliano, Ancona, Arcevia,
Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna,
Castelbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d`Esi,
Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano,
Genga, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito,
Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Morro d`Alba, Numana, Offagna, Osimo,
Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello,
San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de` Conti,
Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo.Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi,
Belforte all`Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto,
Casteldelci, Colbordolo, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino,
Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria,
Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo,
Monte Cerignone, Monte Grimano, Monte Porzio, Montecalvo in Foglia,
Monteciccardo, Montecopiolo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al
Metauro, Novafeltria, Orciano di Pesaro, Peglio, Pennabilli, Pergola, Pesaro,
Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Saltara, San Costanzo,
San Giorgio di Pesaro, San Leo, San Lorenzo in Campo, Sant`Agata Feltria,
Sant`Angelo in Lizzola, Sant`Angelo in Vado, Sant`Ippolito, Sassocorvaro,
Sassofeltrio, Serra Sant`Abbondio, Serrungarina, Talamello, Tavoleto, Tavullia,
Urbania, Urbino.Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Altidona, Amandola,
Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai,
Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano,
Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Folignano, Force, Francavilla d`Ete,
Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Maltignano, Massa
Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle
Marche, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte
Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefalcone
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