Investigatore Privato Daniele Sbrollini
Investigazioni in Italia e all’estero

Investigatore privato per la ricerca di testimoni

Investigatore privato per la ricerca di testimoni

Solitamente si è portati a pensare che le indagini penali possono essere espletate esclusivamente dalle Procure della Repubblica tramite le indagini svolte della Polizia Giudiziaria. La realtà è diversa, ed infatti le indagini penali vengono svolte anche da Investigatori privati autorizzati con apposita licenza rilasciata dalla Prefettura e su incarico dell’Avvocato Penalista.

Anche l’avvocato difensore dell’indagato o dell’imputato può ricercare elementi utili a scagionale l’assistito con prove tralasciate dalla Procura che per il principio della ricerca della verità dovrebbe adoperarsi anche a ricercare gli elementi a favore dell’imputato.

Ecco quindi che viene chiamata in campo la professionalità di un esperto delle indagini a coadiuvare il difensore, l’investigatore privato autorizzato per le indagini difensive per ricercare tutti gli elementi probatori a favore della parte offesa o a favore della parte accusata di aver commesso il fatto.

La figura professionale dell’investigatore privato sarà utile sia per ricercare elementi di prova utili a rafforzare il quadro probatorio già ampiamente sviluppato dalla Procura, sia a dimostrare che la parte accusata non ha commesso il fatto per indagini sbagliate, incomplete o superficiali, portando al Giudice fatti che gli consentiranno di rivedere un novo quadro che più si avvicina alla realtà. 

L’ordinamento giuridico italiano sulle indagini difensive 

Con il del nuovo Codice di Procedura Penale, entrato in vigore nel 1989, è stato istituito il processo di tipo accusatorio dove Pubblico Ministero e difensore si confrontano davanti ad un Giudice terzo ed imparziale. Questo nuovo processo di tipo accusatorio ha portato notevoli modifiche circa il potere di ricerca delle fonti di prova. In questo sistema, le fonti di prova vengono ricercate dalle parti e non dal Giudice.

Nel processo accusatorio viene garantita la parità tra accusa e difesa. La legge 7 dicembre 2000 n. 397, ha maggiormente rafforzato i poteri dell’Avvocato difensore nella ricerca di elementi di prova concedendogli la facoltà di poter svolgere investigazioni a favore del proprio assistito in attuazione del principio del contradditorio avvalendosi anche di Investigatori privati. In questa nuova ottica, la difesa non ha solo la il compito di contestare le accuse, ma ha la possibilità di espletare di fatto tutte le attività tipiche dell’investigatore privato e di indagare per ricercare elementi di prova a favore dell’imputato.

La disciplina che regola le indagini difensive è contenuta all’interno del titolo VI bis del libro V del Codice di Procedura Penale, disciplinando tutti gli ambiti di intervento e gli strumenti che la difesa può usare anche a mezzo dell’opera di un investigatore privato e dal consulente tecnico di parte.

Nella sostanza il nuovo Titolo VI-bis è composto da nove articoli che riguardano l’attività che il difensore o l’investigatore delegato possono compiere, le modalità di documentazione e l’utilizzazione processuale degli atti compiuti. Il difensore, potrà quindi nominare con specifico incarico, l’investigatore privato che svolgerà le indagini a favore del suo assistito e l’avvocato potrà avvalersi delle prove fornitegli in tribunale.

Rispetto al passato, il raggio d’azione dell’investigatore privato autorizzato alle indagini penali è stato ampliato ed incentivato dal legislatore. Riassumendo, l’Avvocato difensore può svolgere in autonomia investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito (327 bis c.p.p., comma 1), ma il nuovo ordinamento giuridico prevede la possibilità di essere coadiuvato da investigatori privati e consulenti tecnici di parte (327 bis c.p.p., comma 3).

Più dettagliatamente per indagini difensive penali o investigazioni difensive penali si intendono tutte quelle attività di investigazione e di indagine che il difensore può svolgere autonomamente o incaricando con un regolare mandato un investigatore privato sempre al fine di ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito, al pari delle indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria.

Le indagini difensive possono essere svolte oltre che per un procedimento penali in corso anche in via preventiva per l’eventualità che si possa instaurare un procedimento penale art. 391nonies c.p.p. Le investigazioni difensive possono essere svolte anche alla fine del processo del processo per la richiesta della revisione della sentenza passata in giudicato a seguito di nuovi elementi probatori emersi.

Quindi se l’avvocato può attivarsi già a partire dalle prime fasi del processo penale e/o prima che questo abbia inizio, come sancito dall’art. 391-nonies c.p.p., di fatto le investigazioni difensive possono essere svolte in qualsiasi fase del procedimento e nei casi in cui il procedimento deve ancora essere aperto.

Spesso gli Avvocati difensori non hanno nè l’esperienza, né le competenze e la strumentazione necessaria per lo svolgimento delle indagini a differenza dell’investigatore privato professionista. Sicuramente la figura professionale dell’investigatore privato e quella più idonea a coadiuvare il difensore per costruire l’impianto probatorio a favore del proprio assistito.

Una dovuta precisazione importante da fare è che non tutti gli investigatori privati autorizzati possono svolgere le indagini penali, ma soltanto i detective che siano già in possesso della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. e che abbiano ottenuto un’apposita autorizzazione da parte della Prefettura soltanto dopo aver verificato il possesso dei requisiti necessari e che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività. (art.222 Disp. Att. c.p.p. )

Nonostante le risorse ed i poteri riconosciuti alla pubblica accusa ed alla polizia giudiziaria siano maggiori rispetto a quelli riconosciuti al difensore penalista e all’investigatore privato, il nuovo ordinamento apre ampi spazi di indagine alla difesa dando all’investigatore privato la possibilità di: conferire con le persone in grado di riferire informazioni utili all’indagine. – nel. Le dichiarazioni e le informazioni raccolte nel colloquio dovranno essere acquisite nel rispetto di precise disposizioni di legge, pena l’inutilizzabilità delle stesse (art.391 bis e art. 391 ter c.p.p.). – nell’accedere per visionare e per descrivere lo stato dei luoghi e delle cose (Art. 391-sexies c.p.p.) o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici e audiovisivi, anche in luoghi privati o non aperti al pubblico previa autorizzazione del Giudice (Art. 391-septies c.p.p.). – in pedinamenti, appostamenti, riprese cinematografiche e fotografiche, registrazione di colloqui e di conversazioni telefoniche in luoghi pubblici.

L’investigatore privato potrà inoltre svolgere attività per la verifica dell’attendibilità e della reperibilità dei testimoni, ricerca di alibi, accertamento della giusta sequenzialità dei fatti, ricerca tracce, richieste di documentazioni alla pubblica amministrazione (Art. 391-quater c.p.p.) e lo svolgimento di perizie tecniche e di analisi di vario tipo balistiche, criminologiche, biologiche e di laboratorio.

Alla luce dell’importanza e delle centralità conferita alla prova nuova quale fondamento della richiesta di revisione, il ruolo dell’investigatore privato diventa per l’avvocato penalista assolutamente indispensabile.

Sarà infatti necessario, prima di promuovere il giudizio di revisione, porre in essere una meticolosa indagine difensiva che consenta di accertare e individuare la presenza di prove nuove rispetto a quelle presentate e valutate nei precedenti giudizi di merito, che sarà difficilmente attuabile senza l’ausilio di un buon investigatore privato impegnato, al fianco del difensore, nell’individuazione della fonte e nella raccolta dell’elemento di prova nuova su cui fondare la revisione.

L’ investigatore privato potrà inoltre essere sentito nel contraddittorio tra le parti in merito all’attività svolta anche come consulente tecnico. Indubbiamente le indagini difensive sono un importante strumento per realizzare a pieno il diritto di difendersi provando e l’investigatore privato costituisce una figura che concorre alla ricerca della verità nel processo penale. Il difensore una volta conferito il mandato all’investigatore privato avrà il compito di comunicare il conferimento dell’incarico all’autorità giudiziaria di riferimento.

Capita spesso navigando sul web di trovare annunci di persone che per varie ragioni, (incidenti automobilistici, aggressioni, furti) sono alla ricerca di testimoni. In fase di studio della pratica, una tra le prime cose che l’Avvocato chiede al suo cliente è se ha dei testimoni.

L’importanza del testimone è infatti quella di attestare d’inanzi al Giudice la veridicità delle proprie affermazioni.

La nostra agenzia investigativa, è autorizzata dalla Prefettura di Macerata a svolgere investigazioni in ambito civile e penale per la ricerca di tutte le persone che hanno assistito al fatto e che potrebbero fornire le informazioni aggiuntive utili alla ricostruzione dell evento e sulla sua dinamica, magari rilasciando una vera è propria dichiarazione. 

L’investigatore privato ed il Criminal profiling

La professione del criminal profiling si occupa di svolgere tutte quelle tutte attività utili alla ricostruzione della personalità del responsabile di un crimine. Le investigazioni si basano sulla scena del crimine, sulle caratteristiche psicologiche della vittima e tutti i dettagli inerenti al delitto.

È una attività utilizzata in sede investigativa per risalire al colpevole ignoto di un determinato crimine.

Le investigazioni sulla profilazione criminale

Le indagini condotte sulla profilazione del criminale hanno principalmente lo scopo di restringere il campo di ricerca relativo ai sospettati ed ai luoghi. Solitamente la figura del criminal profiler viene richiesta per la risoluzione di crimini complicati come i serial killer e omicidi plurimi.

L’investigatore profiler lavora al fianco delle forze dell’ordine e con il pubblico ministero e collabora alle ricerche ed alla per l’identificazione del reo. Analizza i darti, studia le condizioni psicologiche della vittima, il movente, i luoghi e indica le strategie migliori da seguire.

Ad oggi La professione di profiler non è inquadrata ma è il frutto di una specializzazione che deriva da una formazione ampia in materie criminologiche, psicologiche, giuridiche etc.  

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